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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

Codice 25.11
D.D. 20 ottobre 2005, n. 1618

Assegnazione alle Province Piemontesi di una quota del fondo regionale di Protezione Civile. Impegno per attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell’emergenza e la solidarietà. Impegno di spesa di euro 962.694,81 sul cap. 14144/05. Variazione dei beneficiari fondo anno 2004

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

impegnare la somma di Euro 600.000,00 o.f.i, pari all’aliquota complessiva del 60 % dello stanziamento di cui al capitolo 14144 del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2005 della Regione (A/100541) a favore delle Province piemontesi per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell’emergenza e la solidarietà, in occasione di calamità naturali di livello b) di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 112

di inviare il presente atto alla Direzione Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale affinché possa provvedere, per quanto di competenza, al riparto tra le singole province dell’ impegno di Euro 600.000,00;

impegnare la somma di Euro 362.694,81 pari alla rimanenza della dotazione del capitolo 14144 del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2005 della Regione (A/100541), a favore dei beneficiari che eventualmente si configureranno a seguito degli acquisti di beni e servizi, effettuati dalle strutture regionali competenti in materia di Protezione civile, per far fronte alle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell’emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 23 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

di variare il beneficiario individuato dall’atto determinativo n. 2017 del 27/11/2004 dell’ impegno (I/7291) di 300.000,00 euro, sul capitolo 14144 del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2004 A/101674) passando dal previsto beneficiario “enti locali piemontesi” alla nuova dicitura:

“a favore dei beneficiari che eventualmente si configureranno a seguito degli acquisti di beni e servizi effettuati dalle strutture regionali competenti in materia di Protezione civile per far fronte alle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell’emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali” qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 23 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

di demandare al Settore Protezione Civile l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore