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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

Codice 26.4
D.D. 6 ottobre 2005, n. 504

Lago di Candia - Comune di Candia Canadese (TO). Federazione Italiana Canottaggio - Comitato Regionale Piemontese. Manifestazione di canottaggio “ Match Triangolare ”, programmata per i giorni 15 e 16 ottobre 2005. Parere in ordine alla disciplina della navigazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere parere favorevole in merito alla disciplina della navigazione, relativamente alla manifestazione denominata “Match Triangolare”, organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio - Comitato Regionale Piemontese, programmata per i giorni 15 ottobre 2005 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e 16 ottobre 2005 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nello specchio acqueo del lago di Candia indicato nella planimetria inserita nell’Avviso ai Naviganti", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione.

2) L’avviso ai naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Candia Canavese e trasmesso, come da nostra nota n. 1122 del 26.08.2003, al Centro Operativo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile in Roma e al Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato - Sala Operativa di Torino, mentre gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3)Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Di disporre il divieto di navigazione, limitatamente al campo gara (fatte salve le unità direttamente interessate dalla manifestazione) ed il divieto di balneazione.

5)Gli organizzatori della manifestazione oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della suddetta manifestazione, in quanto responsabili della stessa, dovranno verificare tutte le condizioni di qualsiasi natura, incluso lo stato dei luoghi, affinché la manifestazione possa effettuarsi senza alcun pericolo.

6)Gli organizzatori dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte ed informare ogni altra Autorità od Ente eventualmente interessato.

7) Le boe occorrenti alla manifestazione dovranno essere collocate e tolte, a cura dell’Organizzazione, nel campo gara all’inizio ed alla fine della manifestazione stessa.

Il presente provvedimento è valido solo per il periodo e la località in esso indicato, ed è riferito a condizioni di normalità delle acque nello specchio acqueo interessato.

Al peggiorare di dette condizioni gli organizzatori sono tenuti a sospendere la manifestazione programmata.

Il presente parere è, altresì, sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui gli organizzatori dovessero incorrere.

Il presente parere non costituisce “autorizzazione” all’espletamento della manifestazione, autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Comune di Candia Canavese ai sensi dell’ art. 98 della l.r. n. 44/2000 e s.m.i..

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità, l’Associazione organizzatrice risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327).

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R72002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti