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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

Codice 22.8
D.D. 9 gennaio 2006, n. 5

Bando regionale 2003 diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Esclusioni dal contributo e scorrimento della graduatoria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di approvare l’esclusione delle domande di contributo (contraddistinti con il codice ufficio) a causa del mancato rispetto dei termini per la trasmissione del progetto e dell’ulteriore documentazione tecnico-amministrativa entro i termini fissati dal bando, oppure non hanno rispettato i termini di realizzazione dell’intervento e dell’invio della documentazione tecnico amministrativa di cui agli articoli 9 e 10 del bando individuati nel Elenco 1, unito alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per la somma di euro 32.774,88;

* di dare atto che è stata effettuata una minore erogazione di contributo pari ad euro 3.042,81, come specificato nell’Elenco 2, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

* di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 comma VII del bando, le suddette somme di euro 32.774,88 e di euro 3.042,81 complessivamente pari alla somma di euro 35.817,69, già impegnata con determinazione n. 346 del 12 agosto 2003 e resasi disponibile a causa delle citate esclusioni e dalla minore erogazione di contributo può essere assegnata fino alla concorrenza di detto importo al soggetto contraddistinto con il codice ufficio 242/FV03 indicato nell’Elenco 3, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, quale beneficiario titolare di domanda idonea ma sprovvista di copertura finanziaria inserita nella graduatoria “non preselezionati” approvata con determinazione n. 180 del 30 aprile 2003

* di dare atto che, attraverso lo scorrimento della graduatoria, è possibile destinare al beneficiario inserito nel citato Elenco 3 solo una quota parte, ossia fino alla concorrenza di euro 35.817,69 e che il successivo finanziamento della quota residua nonché delle ulteriori domande idonee ma allo stato prive di copertura finanziaria sarà possibile mediante le risorse che si renderanno disponibili a seguito di esclusioni, revoche, rinunce e da minori erogazioni di contributo come previsto dall’art. 9 comma VII del bando

* di dare, altresì, atto che all’erogazione delle somme si provvederà con successivi ed appositi atti di liquidazione a seguito della corretta realizzazione degli stessi e salve ulteriori verifiche istruttorie.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato