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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2005, n. 15-1758

Attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II”. Approvazione dell’Accordo di programma quadro Stato-Regione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare il testo dell’Accordo di programma quadro Stato/Regione, che sarà stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Piemonte, riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di aggiornare, ai sensi dell’art. 3 del DM 21 ottobre 2004, del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti i termini per l’attuazione dei programmi previsti all’art. 11 della D.G.R. n. 9-10517, del 29 settembre 2004;

3. di autorizzare il Direttore regionale della Direzione Edilizia, Giuseppe Brunetti, a sottoscrivere con il responsabile della Direzione generale dell’Edilizia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’Accordo di programma quadro Stato/Regione di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, apportando le eventuali integrazioni di carattere meramente attuativo che si rendessero necessarie per la definitiva conclusione del procedimento;

4. di nominare il Direttore regionale dell’Edilizia, Giuseppe Brunetti, quale componente del Comitato Paritetico, previsto dall’art. 11 dell’accordo di programma quadro Stato/Regione, il quale potrà avvalersi di un suo delegato per l’esercizio di tale funzione;

5. di nominare il responsabile del Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia della Direzione regionale dell’Edilizia, Giuseppina Franzo, responsabile del procedimento d’attuazione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 10 dell’accordo stesso. Di nominare il predetto dirigente responsabile del procedimento amministrativo regionale, in sostituzione di Maria Cavallo Perin, nominata con D.G.R. 1 agosto 2003, n. 82-10248.

La presente deliberazione e l’allegato “A”, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

REGIONE PIEMONTE
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L’EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE E LE POLITICHE URBANE ED ABITATIVE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTI DI QUARTIERE II”

(ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del bando di gara allegato al D.M. 30 dicembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 11 del bando regionale approvato con D.G.R. n. 9-10517, del 29 settembre 2003 e pubblicata sul BUR n. 41, supplemento 2^, del 15 ottobre 2004 e s.m.i.).

L’anno duemilacinque il giorno ......... del mese di dicembre, in Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative

tra

la Regione Piemonte, C.F. 80087670016, nella persona del Dirigente Regionale della Direzione per l’Edilizia Abitativa, arch. Giuseppe Brunetti, a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. ...... del ......................

e

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C.F. 80218070581), rappresentato dal Dott. Ing. Michele Colistro in qualità di Direttore generale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2002, registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre 2002, registro 13 foglio n. 23, e con D.M. n. 701 del 4 agosto 2004, registrato all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 22 settembre 2004, al n. 1466.

Premesso che

- l’articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;

- l’articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l’altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l’anno 2002 per l’attuazione delle iniziative di cui all’art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l’articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei Lavori Pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di Comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l’occupazione, per favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa;

- l’articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e Navigazione;

- con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedendo, nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l’istituzione della Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- l’articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei Conti l’11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all’attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II”;

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio - il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l’altro, alle regioni le risorse destinate al programma “Contratti di Quartiere II” nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/Regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma “Contratti di quartiere II”;

- con il citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare - sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002 - appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell’avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato programma innovativo in ambito urbano, è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per la predisposizione ed approvazione da parte delle regioni e province autonome dei bandi di gara per il finanziamento delle proposte di “Contratti di quartiere II”;

- con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte del 29 settembre 2003, n. 9-10517 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 41 supplemento 2^ del 15 ottobre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei Comuni interessati;

Considerato che

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Piemonte, per l’attuazione del programma “Contratti di quartiere II”, la somma di euro 26.928.992,39 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell’articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la somma di euro 49.762.222,05 in conto capitale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

- la Regione Piemonte con deliberazioni di Giunta n. 1-9576, del 9 giugno 2003, ha messo a disposizione del programma “Contratti di quartiere II” la somma di euro 41.295.269,32 in conto capitale;

- la Regione Piemonte, con nota prot. n. 3156/18, del 6 maggio 2004 ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai Comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 9-10517/03;

- con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione Ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai Comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II”;

- per l’espletamento delle predette attività il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota 3 novembre 2004, n. 848/04, ha riconosciuto alla suddetta Commissione una quota di risorse pari allo 0,10 %;

- con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, n. prot. P/390/04, del 21 ottobre 2004, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 18 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 78, è stata approvata la graduatoria delle proposte di “Contratto di Quartiere II” presentate dai Comuni della Regione Piemonte ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;

- l’articolo 6, comma 3 del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002,

e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. P/390/04, del 21 ottobre 2004, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai Comuni interessati del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale;

- che con D.M. 16/06/2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli protocolli d’intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione

Tutto cio’ premesso e considerato,

Le Amministrazioni convenute concordano quanto segue

Articolo 1 - Disposizioni generali

Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell’Accordo

I Contratti di Quartiere oggetto dell’accordo sono riportati nella seguente tabella:



N.    COMUNE    IMPORTO     PUNTI    IMPORTO
        RICHIESTO        ASSEGNATO
        (euro)        (euro)
1    TORINO-Via Ghedini    10.000.000,00    6,90    8.143.085,90
2    TORINO-Via Parenzo    10.000.000,00    6,54    7.710.757,49
3    ASTI    9.989.096,52    6,20    7.310.456,17
4    NOVI LIGURE (AL)    9.987.592,00    6,02    7.103.412,53
5    TORINO-Via Dina    10.000.000,00    5,88    6.935.842,64
6    BIELLA    9.995.300,00    5,74    6.777.605,05
7    CUNEO    9.985.336,01    5,48    6.462.368,93
8    ORBASSANO (TO)    10.000.000,00    5,44    6.419.470,15
9    BORGARO (TO)    10.000.000,00    5,29    6.244.259,63
10    VENARIA (TO)    9.982.638,57    5,16    6.093.967,31
11    AVIGLIANA (TO)    6.765.105,94    5,06    5.972.712,64
12    NOVARA    9.988.726,63    4,98    5.873.038,45
13    CASALE (AL)    9.823.266,29    4,94    5.827.185,92
14    SETTIMO (TO)    10.000.000,00    4,69    5.539.144,36
15    CHIVASSO (TO)    8.325.736,86    4,53    5.350.503,41
16    BEINASCO (TO)    9.141.211,00    4,50    5.309.500,48
17    ALESSANDRIA    10.000.000,00    4,35    5.132.456,25
18    MONCALIERI (TO)    7670.250,53    4,21    4.964.770,37
19    RIVALTA (TO)    7,778,668,82    4,08    4.815.946.,08
TOTALE FINANZIAMENTI    179.432.930,01        117.986.483,76



Articolo 3 - Impegni delle parti

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative e la Regione Piemonte si impegnano attraverso il presente accordo di programma a realizzare i programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II” di cui all’articolo 2 ammessi a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale D.M. P/390/04, del 21 ottobre 2004, di approvazione della graduatoria delle proposte di “Contratto di quartiere II” presentate dai Comuni.

2. In caso di revoca di finanziamento od eventuali economie e/o minori oneri, è ammesso lo scorrimento delle graduatoria di cui al punto precedente, su proposta del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 11, da parte dei sottoscrittori del presente atto.

Articolo 4 - Risorse statali e regionali

1. Al finanziamento degli interventi attuativi dei “Contratti di quartiere II” nei Comuni della Regione Piemonte, si provvede con le seguenti risorse, costituenti il cofinanziamento pubblico:

a) l’importo di euro 26.928.992,39, quale quota del limite di impegno quindicennale di cui all’art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’importo di euro 49.762.222,05 in conto capitale quale quota delle complessive risorse di cui all’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall’art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, pari al 65 % del cofinanziamento pubblico;

b) l’importo di euro 41.295.269,32, di fondi regionali, pari al 35 % del cofinanziamento pubblico.

2.La Regione Piemonte entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria della somma di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2002 evidenziata alla lettera b) del comma precedente, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio, ed eventuali ulteriori risorse aggiuntive, al fini del cofinanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II”.

3. In mancanza dell’ atto di cui al precedente punto 2 il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative non procederà agli adempimenti previsti dal presente accordo, in particolare al trasferimento dei fondi di cui al successivo art. 5 e alla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al successivo art. 7.

Articolo 5 - Trasferimento delle risorse statali alla Regione Piemonte

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, accredita alla Regione Piemonte - previa decurtazione della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultanti dal Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa di cui al successivo art. 11 lettera b) debitamente verificato dal Comitato Paritetico di cui al medesimo articolo 11, relativi ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, contenuta nel 25% del cofinanziamento pubblico, e della quota di risorse, pari allo 0,06 %, del finanziamento statale destinato alle singole Regioni, da assegnare ai componenti ministeriali della Commissione istituita mediante il richiamato D.M. 8 giugno 2004, n. 5550, - la quota di impegno quindicennale di cui all’art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, qualora necessario sarà attualizzato a cura della medesima Regione, e la quota in conto capitale delle complessive risorse di cui all’art. 7 comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall’art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, secondo la ripartizione di cui all’allegato 1 del citato D.M. 30 dicembre 2002. La Regione Piemonte non prevede compensi spettante ai componenti regionali della Commissione.

2. Con riferimento alle quote di finanziamento di cui al comma precedente, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale a le politiche urbane ed abitative, accredita alla Regione Piemonte - previa decurtazione della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultante dal predetto Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa, relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma precedente - le risorse relative alle quote di annualità dei limiti di impegno quindicennale già maturate al 2005 (annualità 2002, 2003, 2004 e 2005), nonchè alle somme in conto capitale. Le restanti undici annualità di cui al comma precedente, qualora non attualizzate, verranno accreditate alla Regione Piemonte entro il 30 marzo dell’anno di riferimento.

Articolo 6 - Allocazione delle risorse

In forza del presente accordo le risorse di cui ai precedenti art. 4 lettera b) e art. 5, statali e regionali - al netto della somma complessiva necessaria per la copertura dei costi, come risultante dal predetto Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa, relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento che verrà trasferita direttamente ai Comuni interessati sulla base delle Convenzioni di cui al successivo articolo 8, nonché delle quote spettanti ai componenti della Commissione di cui all’articolo precedente - vengono allocate presso appositi capitoli di bilancio della Regione Piemonte espressamente vincolati all’attuazione dei “Contratti di quartiere II” di cui all’articolo 1 del presente accordo di programma.

Articolo 7 - Protocollo d’intesa

1.Entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, il Ministero delle infrastrutture e trasporti- Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, stipula con la Regione Piemonte, ciascun Comune beneficiario ed eventuali altri soggetti interessati, un Protocollo d’intesa finalizzato all’attuazione dei Contratti di quartiere di cui all’articolo 2.

2. Il protocollo d’intesa di cui al comma precedente potrà essere sottoscritto solo a seguito di:

a) verifica di conformità da parte del Comitato paritetico, di cui al successivo articolo 11, del progetto definitivo e del programma definitivo degli interventi sperimentali (in cui dovranno essere esplicitati attività e/o lavorazioni straordinarie nonché i relativi costi) con la proposta di Contratto di Quartiere II risultante beneficiaria di finanziamento a seguito delle procedure di selezione approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. P/390/04, del 21 ottobre 2004,

b) verifica, da parte del medesimo Comitato di cui alla lettera a) precedente, dei relativi quadri economici in cui dovranno essere evidenziati altresì i costi del programma definitivo degli interventi sperimentali (attività e/o lavorazioni sperimentali).

3. Il progetto definitivo di cui al precedente comma 2 lettera a) dovrà essere trasmesso entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e debitamente approvato dagli organi competenti, in duplice copia, di cui una al Ministero delle infrastrutture e trasporti-Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative che provvederà al successivo inoltro al Comitato di cui al successivo articolo 11 per gli adempimenti di competenza e la restante al Responsabile dell’attuazione dell’accordo. Eventuali motivate proroghe al termine di presentazione del suddetto progetto definitivo, potranno essere concesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative.

4. La Regione Piemonte, sulla base delle modalità indicate nei singoli Protocolli d’intesa provvederà al trasferimento all’Ente attuatore beneficiario del finanziamento della quota delle risorse di cui all’ art. 6 spettante per la realizzazione dei singoli “Contratti di quartiere”, fermo restando che rimane escluso che possano essere impegnate in via prioritaria le risorse statali e poi quelle regionali, ma che le stesse dovranno essere impegnate secondo le percentuali di cofinanziamento di cui all’art. 4 comma 1.

5 La Regione si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun contratto stabiliti nel Protocollo d’ Intesa nonché eventualmente a recuperare i finanziamenti statali e regionali, nel caso di inadempienza da parte del Comune, dando, comunque, comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di ogni erogazione.

Articolo 8 - Convenzioni e modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni beneficiari.

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, sulla base delle modalità indicate nelle singole convenzioni da sottoscriversi entro 45 giorni dalla stipula del protocollo d’intesa di cui all’articolo 7, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, la Regione Piemonte medesima e ciascun Comune beneficiario del cofinanziamento pubblico ed eventuali altri soggetti interessati, provvederà al trasferimento al singolo Comune beneficiario del finanziamento della quota delle risorse di cui all’ art. 5 relativa ai programmi di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) concernenti le proposte ammesse a finanziamento, contenuta nel 25% del cofinanziamento pubblico, spettante per la realizzazione dei singoli “Contratti di quartiere”.

2. La convenzione di cui all’articolo precedente diventa esecutiva previa registrazione da parte degli organi di controllo competenti.

Articolo 9 - Revoche ed economie

1. Le eventuali economie maturate, statali e regionali, dovute a minori oneri o revoche rispetto agli interventi previsti verranno destinate secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di cui all’articolo 12.

2. Nel caso le quote di finanziamento statale destinate all’attuazione dei “Contratti di quartiere II” di cui al D.M prot. P/390/04, del 21 ottobre 2004, risultino, anche in parte, non utilizzate e che non trovino ulteriore destinazione su proposta del Comitato paritetico all’interno dei Contratti di quartiere II di cui al D.M. prot. P/390/04, del 21 ottobre 2004, dovranno essere riaccreditate al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative.

Articolo 10 - Responsabile dell’attuazione dell’Accordo

1. La Regione Piemonte individua quale Responsabile dell’attuazione dell’accordo il Dirigente responsabile del settore attuazione degli interventi in materia di edilizia, della Direzione Edilizia.

2. Il Responsabile dell’attuazione dell’accordo ha il compito di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti interessati;

b) monitorare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell’accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;

c) verificare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti, la coerenza dei progetti esecutivi e del programma esecutivo degli Interventi sperimentali, con i progetti/programmi definitivi verificati dal Comitato di cui al successivo art.11, di ogni singola proposta contratto di quartiere approvata dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. P/390/04, del 21 ottobre 2004 e di cui al precedente art.2;

d) verificare il Quadro Tecnico Economico Finale degli interventi, a collaudo approvato, comprensivo dei costi del programma sperimentale, fermo restando l’imputazione delle risorse per il 65 % alla Stato ed il 35% alla Regione Piemonte, al fine di pervenire all’importo di cofinanziamento finale, da recepire in opportuni atti amministrativi regionali e statali per la successiva registrazione da parte degli organi di controllo;

e) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli contratti di quartiere, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori mediante il presente atto ed i conseguenti protocolli d’intesa previsti dall’art. 7 e le convenzioni di cui all’art. 8;

f) coordinare l’attività di monitoraggio, svolta dai responsabili dei singoli contratti di quartiere individuati dai Comuni beneficiari del finanziamento pubblico, mediante la predisposizione di un rapporto di monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento dell’accordo per il successivo inoltro al Comitato paritetico: tale documento raccoglie gli aggiornamenti di opportune schede identificative compilate a cura dei responsabili dei singoli contratti di quartiere, e una relazione in cui, con riferimento agli interventi e/o ai contratti di quartiere che presentano difficoltà, si dettagliano gli ostacoli, amministrativi e/o tecnici, che si frappongono alla realizzazione dei Contratti nei tempi previsti, si descrivono le ulteriori azioni di verifica svolte, le iniziative promosse, i risultati ottenuti, e per ultimo si propongono i provvedimenti correttivi assunti e/o da assumere, individuando gli interventi non attivabili o non completabili. Il Responsabile per l’attuazione dell’accordo predispone il rapporto di monitoraggio annuale per la successiva approvazione da parte del Comitato paritetico di cui all’articolo successivo.

Articolo 11 - Comitato paritetico per l’attuazione del programma

1. Al fine di garantire il coordinamento e la vigilanza sull’attuazione dell’accordo viene istituito con il Comitato paritetico per l’attuazione del programma, con sede presso il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, composto dal Direttore Generale protempore della Direzione Generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, che lo presiede, dal Direttore Generale protempore dell’edilizia residenziale della Regione Piemonte, o suo delegato, e da un terzo componente designato congiuntamente dai due Direttori generali anzidetti. Al fine altresì di assicurare la realizzazione degli interventi programmati nei tempi previsti, il Comitato si esprime nelle materie di sua competenza entro un tempo massimo di 30 giorni.

2. Il Comitato paritetico ha il compito di :

a) verificare, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento degli atti e comunque non oltre la data prevista per la sottoscrizione del relativo protocollo d’intesa, la coerenza dei progetti definitivi, anche per la parte sperimentale, con la proposta di contratto di quartiere approvata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. P/390/04, del 21 ottobre 2004 e verificare il quadro tecnico economico del progetto definitivo;

b) verificare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, il Quadro Riepilogativo della Previsione di Spesa - con evidenziazione del costo dei programmi di sperimentazione (lavorazioni ed attività), relativo a tutti i Contratti di quartiere di cui al precedente articolo 2, risultante dai progetti definitivi corredati dai relativi programmi definitivi degli interventi sperimentali debitamente approvati dai soggetti competenti, con imputazione delle risorse per il 65% allo Stato e del 35% alla Regione Piemonte, e con evidenziazione delle sue due componenti, ordinario e sperimentale, al fine del trasferimento di quota delle risorse statali alla Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del presente atto;

c) approvare, conseguentemente alla verifica di cui al precedente art.10 lettera c), il Programma esecutivo degli Interventi sperimentali;

d) adottare, su proposta del Responsabile dell’attuazione dell’accordo, iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma, individuando, in caso di inefficacia dei provvedimenti di cui sopra, le condizioni e le modalità per l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza e, su motivata richiesta, concedere proroghe ai termini di attuazione del programma;

e) comunicare ai soggetti sottoscrittori del presente atto ritardi, inerzie o inadempienze al fine di permettere, da parte dei medesimi, l’adozione di procedure di sospensione o revoca del finanziamento;

f) verificare, a conclusione delle procedure di cui alla lettera b) precedente, la disponibilità delle risorse non utilizzate, assumendo le conseguenti iniziative correttive e/o di riprogrammazione, e/o di rimodulazione degli interventi;

g) verificare il rapporto di monitoraggio semestrale sullo stato d’avanzamento dell’accordo predisposto dal responsabile dell’attuazione dell’accordo;

h) approvare il rapporto di monitoraggio annuale predisposto dal responsabile dell’attuazione dell’accordo;

i) approvare gli atti di collaudo relativamente al programma di sperimentazione, e alla Relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Enti, previa presa d’atto dell’approvazione, da parte dell’Ente competente, del certificato finale di collaudo.

3. Il Comitato paritetico si riunisce, di norma, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, in via ordinaria con cadenza semestrale, e in via straordinaria in ogni occasione ritenuta necessaria alla tempestiva e completa attuazione del programma, sulla base della convocazione effettuata dal Presidente del Comitato, su proposta del Responsabile dell’attuazione dell’accordo.

Articolo 12 - Collaudo degli interventi ordinari e sperimentali (lavorazioni e attività)

1. Stante la particolare tipologia e categoria degli interventi previsti nei contratti di quartiere, la Commissione di collaudo, nominata dalla stazione appaltante, degli interventi previsti da ciascun “Contratto di quartiere II” compreso il programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività), è composta da tre membri ed un Segretario, di cui un componente, con funzione di Presidente della Commissione, ed il Segretario designati dal Direttore generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un componente designato dal Direttore generale competente in materia di edilizia residenziale della Regione Piemonte, ed il restante componente designato dal Comune interessato.

2. La Commissione di collaudo emette il certificato di collaudo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora il Presidente di Commissione sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allo stesso è affidato altresì, ai sensi dell’art.188 della D.P.R. 554/99, l’incarico di collaudo statico delle strutture ai sensi della legge 1086/71.

4. La Commissione di collaudo provvederà a trasmettere all’Ente appaltante copia dei verbali di visita in corso d’opera e del certificato di collaudo finale, integrato da una relazione sull’attuazione del programma di sperimentazione e dalla relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Enti questi ultimi da approvarsi da parte del Comitato paritetico di cui all’art. 11.

5. Tutti gli oneri relativi alla Commissione di collaudo, compreso quelli relativi al Segretario della medesima Commissione, gravano sull’importo del finanziamento e sono inseriti nel quadro economico di progetto.

Articolo 13 - Disposizioni generali

Il presente accordo di programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e diventa efficace dal momento della sottoscrizione. Esso è approvato con decreto del Direttore generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative - Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché con decreto del Direttore della Direzione Edilizia della Regione Piemonte, e diventa esecutivo, per quanto attiene la parte finanziaria, dalla data di registrazione dei decreti anzidetti da parte degli organi di controllo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per l’Edilizia Residenziale
e le Politiche Urbane ed Abitative
Il Direttore Generale
Michele Colistro

Regione Piemonte
Direzione per l’Edilizia Abitativa
Il Direttore
Giuseppe Brunetti