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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

Codice 14.7
D.D. 24 ottobre 2005, n. 690

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comune di Macugnaga - Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 - Opere di accompagnamento XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 - Piano degli interventi della Provincia del VCO - Riqualificazione area sciistica del Belvedere - Variazione progettuale all’intervento 5 - Impianto tecnico per la bonifica valanghe

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comune di Macugnaga ad effettuare le trasformazioni e modificazioni del suolo necessari all’esecuzione delle variazioni progettuali agli interventi di riqualificazione area sciistica del Belvedere e impianto tecnico per la bonifica valanghe su terreni censiti al N.C.T. del Comune Macugnaga (VB) Fogli vari, mappali vari.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Verbania:

1. nell’esecuzione dei lavori, si dovrà porre particolare cura ed attenzione alle indicazioni prescritte dall’A.R.P.A. Piemonte - Settore Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio;

2. restano salve le disposizioni più restrittive risultanti dall’applicazione delle specifiche norme di tutela ambientale, essendo le superfici d’intervento sottoposte al vincolo ai sensi del D.lgs 22.01.2004 n. 42 art. 142;

3. le eventuali varianti da apportare al progetto, dovrà essere presentata apposita istanza ai sensi della L.R. 45/89 ed inviata ali Enti istruttori per il rilascio del necessario atto autorizzativo;

4. è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni, qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d’opera o al terminerei lavori;

5. è fatto obbligo di conservare in cantiere copia dell’autorizzazione e relativo progetto;

* L’ ARPA - Azienda Regionale per la Protezione Ambientale sulla base della documentazione prodotta, per quanto di competenza, si esprimono le seguenti osservazioni.

Si considerano oggetto del presente parere le installazioni contraddistinte dai cerchi azzurri e rossi sulla tavola progettuale TAV_00_G_01_D, vers. Maggio 2005.

In sintesi, le modifiche consistono in una diversa quantificazione e collocazione degli esploditori a gas nei settori di versante individuati come “Cima Jazzi” e “M. Moro”, nella eliminazione di un esploditore a gas previsto originariamente nel settore denominato “Horlovono” e nella nuova realizzazione di due file di reti fermaneve.

Si prende atto della dichiarazione dei progettisti che le modifiche apportate al progetto si configurano come una sua ottimizzazione, derivante da un più attento recepimento delle indicazioni contenute nello studio denominato “Progetto sicurezza Macugnaga, parte 1 (Cima Jazzi, Tambach, Horlovono)”, redatto dall’Istituto Federale Svizzero per lo Studio della Neve e delle Valanghe (SLF) di Davos e allegato alla precedente versione del progetto.

A tale riguardo si evidenzia tuttavia che la realizzazione delle file di reti fermaneve in progetto non può essere considerata esaustiva per la messa in sicurezza di parte dell’abitato della frazione Staffa, in relazione alle problematiche valanghive che la riguardano. Si sottolinea peraltro che la collocazione prescelta per la realizzazione delle opere può comportare l’esposizione delle stesse alla caduta di masse nevose da settori di versante sovrastanti molto acclivi, per cui se ne rende necessaria la collocazione nel settore sommitale di distacco della valanga, al fine di evitare il rischio di danneggiamenti o di completa asportazione delle reti da parte delle masse valanghive. Un posizionamento più adeguato delle reti che ne garantisca l’efficienza si rende quindi necessario, a seguito dell’effettuazione, in sede progettuale esecutiva, anche di un rilevamento topografico di dettaglio.

Ciò premesso, per quanto di competenza in relazione ai compiti, attribuiti ad Arpa Piemonte dalla legge istitutiva L.R. 60/95, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica al soggetto titolare del rilascio delle autorizzazioni previste dalla L.R. 45/89, si esprime parere favorevole, relativamente alla compatibilità degli interventi proposti con l’equilibrio idrogeologico del versante, alla autorizzazione degli interventi in oggetto, confermando e considerando parte integrante di questo parere le prescrizioni e le raccomandazioni espresse nel parere trasmesso con nota prot. n. 35892/05 del 22/03/05.

Inoltre, per la parte progettuale concernente la sezione progettuale identificata col n. 5A III, relativa alle opere fermaneve, dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Eraldo Degioanni per la parte strutturale, e dal Dott. Geol. Fulvio Epifani per la parte geologica.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

* In relazione alla potenziale esposizione delle reti fermaneve alla caduta di masse nevose da settori di versante sovrastanti molto acclivi, che potrebbe causare danneggiamenti o la completa asportazione delle reti da parte delle masse valanghive, dovrà essere effettuato, in sede progettuale esecutiva, un rilevamento topografico di dettaglio dell’area, che permetta un posizionamento più adeguato delle reti nel settore sommitale di distacco della valanga, come individuato nella specifica cartografia allegata allo studio redatto dall’Istituto Federale Svizzero per lo Studio della Neve e delle Valanghe (SLF) di Davos.

* in sede di redazione del progetto esecutivo dovranno essere effettuate le verifiche strutturali delle opere in progetto, in relazione alle sollecitazioni trasmesse dal manto nevoso e dovrà essere redatto apposito piano di manutenzione delle opere, ai sensi dell’art. 40 del DPR 21/12/1999, n. 554;

* scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d’opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;

* il materiale di scavo in esubero dovrà essere sistemato e opportunamente consolidato nelle vicinanze delle opere in modo da impedirne il trasporto a valle da parte delle acque di ruscellamento; le opere di fondazione delle strutture fermaneve dovranno essere realizzate previa verifica in sito da parte del geologo responsabile della Direzione Lavori, dell’effettivo spessore dei terreni di copertura, e conseguentemente realizzate secondo le indicazioni progettuali;

* in condizioni di innevamento critiche o che sovrastino l’altezza delle opere fermaneve dovrà essere valutata da parte dell’autorità locale di protezione civile la diminuzione di efficacia delle opere stesse nel trattenimento del manto nevoso e conseguentemente il pericolo di distacchi di masse nevose di dimensioni non prevedibili, adottando le necessarie misure atte a garantire la pubblica incolumità.

Si precisa che quest’Area, in quanto non richiesto dalla normativa vigente, non entra nel merito del Capitolato d’appalto - ovvero del Disciplinare Tecnico Descrittivo delle opere - del Computo metrico estimativo e dell’Elenco dei prezzi unitari applicati, in quanto il controllo di detti atti e prezzi unitari è di esclusiva responsabilità dell’amministrazione proponente.

Si specifica inoltre che questo parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, ne’ all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore lavori, dell’impresa realizzatrice e del collaudatore dell’opera stessa.

Si specifica altresì che, per quanto l’intervento risulti migliorativo nei confronti della sicurezza delle aree sottostanti, non lo si possa ritenere completamente risolutivo e che conseguentemente debba essere tenuto in considerazione da parte delle autorità competenti un rischio residuo legato a possibili distacchi dalle aree più acclivi circostanti e sottostanti l’area interessata dalle opere.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opera di interesse pubblico

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente Responsabile Vicario
Anna Maria Ziliani