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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 28 dicembre 2005, n. 18437/17.1

Comune di Torino (To). Soc. Juventus S.p.A. - Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 del D.lgs, 114/98, della L.R. 28/99 e della DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 che ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi seduta del 22.12.2005 - Comparto 2

(omissis)

La Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti;

delibera

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa della Soc. Juventus S.p.A. per l’attivazione di- un centro commerciale classico (tipologia G-CC2) avente una superficie di vendita mq. 11960, ubicato nel Comune di Torino (To), Localizzazione L2, settore alimentare e non alimentare, avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita Mq. 11960 così composto

1 grande struttura alimentare e non alimentare G-9M1 mq. 4500

1 media struttura non alimentare M-SE1 mq. 258

1 media struttura non alimentare M-SE1 mq. 361

1 media struttura non alimentare M-SE3 mq. 945

1 media struttura non alimentare M-SE4 mq. 1817

43 es. vicinato con superficie inf. A mq. 250 mq. 4079

c) superficie complessiva del centro commerciale classico mq. 24255;

b) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive centro commerciale classico (G-CC2) di mq. 11960, che deve essere: non inferiore a mq. 35964 pari a posti auto n. 1333 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell’art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

c) aree carico-scarico merci mq. 5170

2. al rilascio dell’autorizzazione amministrativa commerciale siano acquisiti:

a) la sottoscrizione di un atto d’obbligo registrato che formalizzi l’impegno da parte della Società proponente a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano;

b) l’indicazione del nominativo del preposto alla vendita dei generi alimentari

3. l’attivazione del centro commerciale sia subordinata alla realizzazione e relativa funzionalità di tutte le opere di viabilità in progetto sul territorio del comune di Torino e di Venaria, secondo le integrazioni consegnate in data 22/12/05,

4. l’incrocio tra via Casagrande e c.so Alessandria sia sistemato secondo lo schema progettuale acquisito e definito con gli Enti interessati all’intervento, da parte della Soc. Juventus, non appena sarà chiuso dall’Ativa, lo svincolo della tangenziale che vi confluisce

5. la presentazione dell’istanza di autorizzazione urbanistica regionale, di cui all’art. 26 della LR n. 56/77 smi sia subordinata alla quantificazione dell’importo monetario con conseguente relativa sottoscrizione di fideiussione a carico della Soc. Juventus, a favore del Comune di Venaria, per contribuire alla realizzazione delle opere di sistemazione e messa in sicurezza del tratto di c.so Garibaldi (in Venaria), compreso tra via Casagrande e via Druento. L’importo dovrà essere stabilito di concerto tra il Comune di Venaria e la società Juventus, con il coordinamento della Provincia di Torino, sulla base di un progetto di fattibilità redatto dal proponente in accordo con i due Enti pubblici partecipanti al tavolo di concertazione. L’importo monetario dovrà essere commisurato alla superficie di vendita dei centri commerciali insistenti nella localizzazione L2 del Comune di Torino, delle strutture commerciali esistenti in Venaria su c.so Garibaldi, nonché in base alla quota di traffico indotto dai vari insediamenti commerciali transitante su c.so Garibaldi

6. II rilascio dei permessi a costruire sia subordinato:

a) all’acquisizione della verifica d’impatto ambientale prevista ai sensi della LR 40/98

b) all’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica prevista ai sensi dell’art. 26 commi 7 e seguenti della LR 56/77, preventiva al rilascio del permesso a costruire, la cui presentazione dell’istanza è subordinata a quanto prescritto al precedente punto 5, il cui rilascio sarà subordinato:

- alle prescrizioni dei punti precedenti 1, 2, 3, 4, 6

- a che sia prevista la separazione di viabilità pubblica, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. B) della LR 56177, tra i centri commerciali autorizzandi, nella stessa localizzazione L2;

- all’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo e della relativa

convenzione.

7. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d’uso.

Il Comune di Torino in ottemperanza al disposto dell’art. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto al rilascio dell’autorizzazione commerciale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 16.9.2005, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell’art. 13 c. 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale al commercio.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione
ed interventi dei Settori Commerciali
Patrizia Vernoni