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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2.

Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge persegue la conservazione e la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente ed il sostegno finanziario di interventi di recupero volti ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione delle costruzioni stesse.

Art. 2.

(Censimento)

1. I comuni effettuano il censimento delle costruzioni in terra cruda esistenti e relative pertinenze entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6 ed assicurano il costante monitoraggio dello stato del degrado delle costruzioni stesse.

2. La Giunta regionale definisce le procedure e le modalità del censimento con il regolamento di cui all’articolo 6 tenendo conto delle raccolte di dati già esistenti a livello comunale o provinciale ed in raccordo con gli eventuali censimenti operati a livello nazionale.

3. Il censimento costituisce riferimento per la redazione dei piani regolatori comunali e loro varianti in ordine ai beni culturali ambientali di cui all’articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall’articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 3.

(Sostegno alle attività di censimento, ricerca e formazione)

1. La Regione promuove il censimento nonché lo sviluppo di progetti di ricerca e dell’attività di formazione sulle tecniche di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda ed assicura la divulgazione dei risultati delle iniziative attivate.

2. I progetti di ricerca sono attuati in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e sono sostenuti tramite l’assegnazione di borse di studio agli studenti secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all’articolo 6.

3. L’attività di formazione è promossa attraverso la realizzazione di appositi corsi di aggiornamento tecnico-professionale nonché attraverso forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per specifica competenza, possano offrire contributi alla divulgazione della tecnica di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda.

Art. 4.

(Contributi per interventi di recupero)

1. Sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, come definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che il recupero avvenga con l’utilizzo di materiale in terra cruda e che la costruzione sia compresa nel censimento di cui all’articolo 2. Fino alla conclusione dell’attività di censimento di cui all’articolo 2 sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi di recupero di costruzioni ritenute censibili.

2. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 mediante contributi in conto capitale nella misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e con un limite massimo di 12 mila euro per singolo intervento.

3. I lavori relativi agli interventi indicati al comma 1 devono iniziare entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento e concludersi entro tre anni da tale data. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi i cui lavori risultino ultimati in data antecedente alla presentazione della domanda.

4. Il contributo è revocato ed è disposto il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti a decorrere dal provvedimento regionale di erogazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 5.

(Procedure per la concessione dei contributi)

1. Le domande di contributo relative agli interventi di cui all’articolo 4 sono presentate alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

2. Possono presentare domanda di contributo i proprietari o aventi titolo, pubblici o privati, delle costruzioni in terra cruda.

3. La Regione seleziona le domande da ammettere a contributo sulla base di criteri che tengano prioritariamente conto della proprietà pubblica o ecclesiastica del bene oggetto di intervento, della sua fruibilità pubblica, della rilevanza del manufatto rispetto al contesto paesaggistico.

4. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento al momento dell’inizio dei lavori ed il restante 60 per cento all’avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento definisce in particolare:

a) i criteri per il finanziamento del censimento nonché le procedure e le modalità di svolgimento attraverso la predisposizione di apposito applicativo informatico da mettere a disposizione dei comuni;

b) i criteri per l’assegnazione delle borse di studio di cui all’articolo 3, comma 2;

c) le modalità per la presentazione della domanda di contributo, la documentazione da allegare alla domanda e quella necessaria per l’erogazione in acconto o a saldo del contributo concesso;

d) gli adempimenti istruttori;

e) gli ulteriori criteri di priorità per la selezione delle domande in aggiunta ai criteri indicati all’articolo 5, comma 3, ed il valore ponderale da assegnare a ciascuno di essi;

f) le procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi;

g) le procedure per la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4.

Art. 7.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di conservazione e di valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali iniziative sono state promosse per diffondere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge;

b) quali progetti di ricerca sono stati attuati e in che modo si è svolta l’attività di formazione di cui all’articolo 3;

c) quali sono state le criticità riscontrate nell’attuazione della legge, con particolare riferimento all’attività di censimento di cui all’articolo 2;

d) quali controlli sono stati effettuati al fine di verificare che i beneficiari abbiano effettivamente usato i contributi secondo le disposizioni di cui all’articolo 4;

e) quali sono le tipologie delle costruzioni che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge in riferimento ai criteri di priorità indicati all’articolo 5, comma 3, ed al regolamento di cui all’articolo 6;

f) in che misura i contributi concessi e la formazione erogata hanno determinato una valorizzazione della terra cruda.

2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata per il biennio 2006-2007 la spesa complessiva di due milioni di euro per ciascun anno, ripartita rispettivamente in 1.500.000,00 euro per spesa di investimento e in 500.000,00 euro per spesa corrente.

2. Agli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, stimati, in termini di competenza, in 1.500.000,00 euro per il biennio 2006-2007, imputati all’Unità previsionale di base (UPB) 19082 (Pianificazione gestione urbanistica Studi regolamenti Programmi attuativi Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.

3. Agli oneri derivanti dal censimento, dalla realizzazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionale e dall’assegnazione di borse di studio agli studenti, quantificati, in termini di competenza, in 500.000,00 euro, per il biennio 2006-2007, e imputati all’UPB 19011 (Pianificazione Gestione urbanistica Pianificazione territoriale regionale Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 gennaio 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Gianluca Susta

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 61

Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.

- Presentata dai Consiglieri Rocchino Muliere - Angelo Auddino, Marco Bellion, Oscar Bertetto, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio Comella, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Marco Travaglini in data 23 giugno 2005.

- Riassunta dal Consiglio regionale, ex articolo 77 del Regolamento,

il 21 giugno 2005.

- Rinviata dal Consiglio in II Commissione in sede referente e in I Commissione in sede consultiva, ex articolo 81 del Regolamento,

il 5 luglio 2005.

- Assegnata alla II Commissione in sede referente

il 5 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 novembre 2005 con relazione di Rocchino Muliere.

- Approvata in Aula il 21 dicembre 2005 con 43 voti favorevoli e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 2

- Il testo vigente dell’articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è il seguente:

“Art. 24. (Norme generali per i beni culturali ambientali)

Il Piano Regolatore Generale individua, sull’intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;

2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;

3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all’art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.

Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreche’ le aree esterne che ne costituiscono l’integrazione storico-ambientale.

Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi e’ fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.

Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41 bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;

b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di piu’ recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell’eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualita’ del prodotto edilizio ;

c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;

d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreche’ disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell’art. 40.

Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.

All’interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l’organizzazione della viabilita’ interna, al fine di favorire la mobilita’ pedonale ed il trasporto pubblico.

Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.

Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo:

a) l’integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell’arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;

b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica ne’ volumetrica ne’ del tipo di copertura;

c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell’ambito dell’insediamento storico, non puo’ prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d’uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.

Per favorire un’ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n 167, 22 ottobre 1971, n 865, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attivita’ economiche nell’agglomerato storico.

Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l’individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonche’ delle porzioni di tessuto in cui e’ obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui e’ ammesso l’intervento singolo di cui al successivo articolo 48.

Spetta altresi’ al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

L’individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonche’ delle aree di interesse archeologico, e’ svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell’inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.

Il Sindaco, con propria ordinanza, puo’ disporre l’esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l’illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.”.


Nota all’articolo 4

- Il testo vigente dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è il seguente:

“Art. 3. (Definizione degli interventi edilizi)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) (omissis)

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d)-f) (omissis)

2. (omissis).”.