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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 13 dicembre 2005, n. 31-1774

Reg. Ce 1493/99 e 1227/00 - modifica artt. 20, 23 della D.G.R. 48-2240 del 12 febbraio 2001 “misure applcative Reg. CE 1493/99 e del Reg. CE 1227/00 sull’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo” - estensione della durata temporale del diritto di reimpianto da cinque a otto campagne successive all’estirpo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di modificare l’articolo 20 della D.G.R. 48-2240 del 12 febbraio 2001, primo trattino sostituendo il testo:

“esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati riconosciuti entro cinque campagne successive a quella in cui è stata effettuata l’estirpazione”

con il testo:

“esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati riconosciuti entro otto campagne successive a quella in cui è stata effettuata l’estirpazione”

di modificare l’articolo 23 della D.G.R. 48-2240 del 12 febbraio 2001, terzo trattino sostituendo il testo

“i diritti possono essere esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati riconosciuti entro cinque campagne successive a quella in cui è stata effettuata l’estirpazione”

con il testo:

“i diritti possono essere esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati riconosciuti entro otto campagne successive a quella in cui è stata effettuata l’estirpazione”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)