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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 3 luglio 2001 della società “Tamoil Petroli S.p.a.” di concessione preferenziale di derivazione d’acqua, per uso civile, per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Sandigliano. Assenso. P.P. Sandigliano 3

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 23 giugno 2004 dal Sig. Scanabucci Maurizio, in qualità di Procuratore della società richiedente, “Tamoil Petroli S.p.a.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta “Tamoil Petroli S.p.a.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,05 e medi 0,0008 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 26, prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in località Via Gramsci n. 229 del Comune di Sandigliano, foglio n. 11, particella n. 394, codice captazione BI-P-00567, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 previsti per l’anno solare 2006, pari al minimo previsto per l’uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 30 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato