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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Peveragno (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2005 - Modifica del Regolamento Edilizio

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il seguente testo dei commi 2 e 3 dell’art. 2 del vigente Regolamento edilizio e che - a tutti gli effetti - sostituisce nella nuova formulazione, quello precedente:

Art. 2 - Formazione della Commissione edilizia

Comma 2. La Commissione è composta da quattro componenti, eletti dal Consiglio Comunale, tra i quali un Presidente ed un Vice Presidente. Nel corso della prima seduta della Commissione si procede alla nomina delle predette cariche.

Comma 3. I quattro membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, tre eletti dal Consiglio Comunale nell’ambito delle designazioni effettuate dal Collegio dei Geometri e dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri. Il quarto componente, analogamente eletto dal C.C., deve rivestire la carica di tecnico comunale. I predetti componenti non possono essere titolari o associati di studio tecnico professionale nell’ambito del territorio comunale.

2) Di dare atto che nessuna altra modifica viene apportata al testo del vigente Regolamento edilizio.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per l’espletamento delle procedure di legge.