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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Capriglio (Asti)

Modifica Regolamento Edilizio - Composizione della Commissione Edilizia - Delibera C.C. n. 21 del 25.11.2005

Il Consiglio Comunale

Ricordato che non deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2004, esecutiva ai sensi di Legge, venne approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conformemente a quello tipo regionale;

(omissis)

Vista al Legge Regionale 08.071999 n. 19 nonché il Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29.07.499 n. 548-9691;

(omissis)

delibera

1. Di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche dell’art 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

2. l’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale viene stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti designati dall’Organo Comunale Competente. Nella prima seduta la Commissione Edilizia provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente ed il vice Presidente.

3. I membri elettivi sono scelti dall’Organo competente fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi, in conformità al disposto della Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, art. 14, primo comma.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione Edilizia: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo competente che la ha designata: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Organo competente, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che l’Organo competente non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall’Organo competente che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.007.1999, n. 548-9691.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.R. 19/99

5. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma4, L.R. 19/99 alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.