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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Borgolavezzaro (Novara)

Modifica degli articoli 2 e 4 del vigente Regolamento edilizio e presa d’atto della nuova composizione della commissione edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la sostituzione degli artt. 2 - “Formazione della Commissione Edilizia” e 4 - “Funzionamento della Commissione Edilizia” del vigente Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 3, comma 3° della legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, con il seguente testo:

Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

Il Presidente e il vice presidente sono nominati dai membri della commissione e scelti tra i componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, nel corso della prima seduta, con separate votazioni.

Alla commissione partecipa, con funzioni di Segretario senza diritto di voto il Responsabile del servizio tecnico.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; parte dei membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più dì quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8.La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data dì esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. La prima convocazione è disposta dal componente più anziano di età.

2. Abrogato

3. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa.

4. componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; dell’osservanza di tale prescrizione. deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista

6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della votazione e, su richiesta dei membri. eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti

2) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito della modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, per il quale è consentita l’approvazione da parte del Consiglio Comunale;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999;

4) Di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4° della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

5) Di dare atto che, in virtù delle modifiche apportate:

- non fa più parte della Commissione Edilizia il Sindaco o l’Assessore suo Delegato con funzioni di Presidente;

- i componenti della Commissione eletti dal Consiglio Comunale passano da n. 4 a n. 5;

- la Commissione Edilizia, con separate votazioni, provvederà a nominare il Presidente ed il Vice-presidente;

- la prima convocazione della Commissione è disposta dal componente più anziano di età.

6) Di stabilire inoltre che, ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul BUR, si provvederà ad integrare la commissione edilizia con la nomina del nuovo componente.