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Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2005, n. 62-1924
Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio dellanagrafe agricola unica del Piemonte
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Sulla base delle considerazioni espresse in premessa:
1. di dare avvio al nuovo sistema a gennaio 2006 con la dichiarazione annuale per lerogazione di buoni carburante per gli utenti motori agricoli (UMA) a cui seguiranno i nuovi bandi inerenti le misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, la domanda unica PAC ed eventuali nuovi bandi di aiuti di stato;
2. di rinviare in via straordinaria lapertura della campagna UMA 2006 al 9 gennaio 2006 per le aziende che sono tenute alla costituzione del fascicolo aziendale.
3. di definire un periodo transitorio di mesi sei, durante il quale il sistema viene portato a regime prevedendo le seguenti deroghe alle norme stabilite nelle Linee guida per la gestione dellanagrafe agricola unica del Piemonte:
a. sono esentati dalla costituzione del fascicolo aziendale e pertanto possono rivolgersi direttamente alla pubblica amministrazione competente, i contoterzisti che non conducono unazienda agricola propria, i consorzi irrigui, i centri di essiccazione dei prodotti agricoli, i soggetti che usano il carburante agricolo esclusivamente per il riscaldamento delle serre;
b. la costituzione del fascicolo aziendale per le aziende attualmente sprovviste, in quanto soggetti non beneficiari di contributi PAC, può essere posticipata rispetto alla presentazione delle prime domande di aiuto; tale attività dovrà essere comunque completata entro giugno 2006;
c. la registrazione sul sistema informativo agricolo piemontese dei contratti di conduzione dei terreni può essere effettuata successivamente alla formalizzazione delle prime domande di aiuto, tale attività dovrà essere comunque completata entro giugno 2006;
4. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presenta deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare il Responsabile della Direzione Programmazione e valorizzazione dellagricoltura alla stipula della convenzione con i Centri autorizzati di Assistenza in Agricoltura (CAA).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
BOZZA CONVENZIONE
Addì _____ del mese di _____ dellanno in _____
La Regione Piemonte- p. IVA , che interviene al presente atto in persona del Direttore della Direzione Programmazione in materia di agricoltura_____
E
Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola_____, nel seguito anche C.A.A., - C.F. ____, che interviene al presente atto in persona del Sig. _____, nato il _____, a _____
di seguito denominate anche Parti
Visti
* il Decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dellarticolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
* il Decreto Legislativo del 27 maggio 1999, n. 165, di soppressione dellA.I.M.A. e di istituzione dellAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), come modificato dal d.lgs. del 15 giugno 2000, n. 188;
* il D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per listituzione della Carta dellagricoltore e del pescatore e dellanagrafe delle aziende agricole, in attuazione dellarticolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
* il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;
* la circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001 pubblicata in GURI n. 106 del 9 maggio 2001,
* la legge 21 dicembre 2001, n. 441 recante Disposizioni urgenti concernenti lAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), lanagrafe bovina e lEnte irriguo umbro-toscano;
* il Decreto Legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dellarticolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
* la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
* il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
* il Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità dapplicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia;
* i regolamenti (CE) nn.1257/1999, 1259/1999, 1493/1999, 1244/2001, 2419/2001, 1782/2003, 2237/2003, 795/2004, 796/2004, e successive modificazioni e integrazioni
* la Legge regionale 8 luglio 1999 n. 17: Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca;
* la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16: Istituzione in Piemonte dellorganismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
* la Legge regionale _____ (collegato alla finanziaria) che allart_ istituisce lanagrafe agricola unica del Piemonte
Premesso che
a) A partire dallanno 2002 la Regione Piemonte, le Amministrazioni Provinciali piemontesi e le Comunità Montane si sono dotate di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato Sistema informativo agricolo piemontese;
b) la Regione Piemonte, le Amministrazioni Provinciali piemontesi e le Comunità Montane nellesercizio delle proprie competenze si avvalgono del sistema informativo piemontese il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 173/98, articolo 15, fa parte del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN;
c) ai sensi della Legge regionale 8 luglio 1999 n. 17, la Regione Piemonte svolge funzione di coordinamento nellambito del sistema informativo agricolo piemontese;
d) i regolamenti comunitari in materia di aiuti allagricoltura prescrivono listituzione di un Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC, comprendente, tra laltro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati; tale sistema è esteso in Piemonte agli aiuti di stato;
e) il Sistema Integrato di Gestione e Controllo dello stato italiano è realizzato allinterno del SIAN, di cui è parte integrante il sistema informativo agricolo piemontese;
f) elemento centrale del sistema informativo agricolo piemontese è lanagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, listruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto;
g) liscrizione allanagrafe agricola unica del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per laccesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
h) la Regione Piemonte ha approvato con DGR n.46-639 del 1/8/2005 le Linee guida per la gestione dellanagrafe agricola unica del Piemonte, attraverso cui sono regolate le modalità di accesso e aggiornamento dellarchivio anagrafico;
i) le informazioni contenute nellanagrafe agricola unica del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dellart. 10, comma 5 del D.P.R. 503/99;
j) il fascicolo aziendale contiene le informazioni relative alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione dei terreni;
k) con il D.lgs. n. 165/99 e successive modificazioni e integrazioni sono stati istituiti i Centri autorizzati di Assistenza Agricola - in sigla CAA - per leffettuazione delle seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:
* tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
* assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo;
* interrogare le banche dati del sistema informativo ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica;
* ricevere le istanze relative allesercizio dellattività agricola presentate alla pubblica amministrazione e rilasciare ai soggetti che esercitano lattività agricola certificazione della data di inoltro dellistanza alla pubblica amministrazione competente;
l) larticolo 13 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta le modalità di gestione del
Fascicolo aziendale, ed in particolare specifica che laggiornamento può essere effettuato dai soggetti di cui allarticolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui allarticolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
m) la Regione Piemonte insieme allOPR contribuisce alle attività di coordinamento, omogeneizzazione e gestione del SIGC nel rispetto delle direttive e degli specifici manuali predisposti dallAGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;
n) al fine di disciplinare lafflusso dei dati nel sistema informativo agricolo piemontese la Regione Piemonte insieme allOPR predispone specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati che anche i CAA si impegnano ad adottare e rispettare;
o) le attività affidate al CAA saranno definite operativamente nei manuali procedurali;
p) le parti intendono disciplinare, a mezzo della presente convenzione, i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni relativi alle attività affidate al CAA e non previste dalla convenzione in essere tra OPR e CAA;
q) nello stabilire le condizioni della convenzione si è tenuto conto delle vigenti disposizioni dei regolamenti UE e delle linee direttrici di applicazione del Reg. Ce n. 1663/95, in particolare la linea direttrice n. 9 Delega di funzioni ad altri organismi o servizi, dei decreti ministeriali, nonché delle direttive in materia di cui alle circolari del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed alle istruzioni emanate dallAGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
(Premesse)
1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2
(Oggetto ed attività)
1. Oggetto della presente convenzione è la prestazione da parte del CAA, direttamente, o tramite le strutture ausiliarie di cui allart.12 del D.M. 27 marzo 2001, delle seguenti attività:
A. costituzione, acquisizione, conservazione, custodia ed aggiornamento dei Fascicoli Aziendali, delle aziende agricole che non hanno attivato procedimenti di competenza dellOPR, i cui dati confluiscono nellanagrafe agricola unica del Piemonte del Sistema informativo agricolo piemontese, nel rispetto dei Manuali Procedurali e secondo le specifiche di cui allarticolo 3.
B. Eventuale attività di assistenza procedimentale riferibile alle dichiarazioni rese e alle domande consistenti nella verifica e nellaccertamento della completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione presentati per loro tramite, propedeutici allammissione dei produttori agricoli ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore.
C. Acquisizione ed immissione nel Sistema informativo agricolo piemontese delle informazioni derivanti dalla documentazione raccolta nel fascicolo aziendale di ogni produttore agricolo.
2. In particolare rientrano tra le attività affidate ai CAA con la presente convenzione:
a) la verifica, attestata da apposita check-list, della presenza, completezza, conformità e corrispondenza dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, nonché dei documenti da allegare obbligatoriamente alle dichiarazioni ed alle domande di aiuto in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale.
b) Lacquisizione ed immissione nel Sistema informativo agricolo piemontese delle informazioni derivanti dalla documentazione raccolta nel fascicolo aziendale di ogni produttore agricolo.
3. Gli atti e la documentazione di cui al comma 1, lettera B, che restano di proprietà della Regione Piemonte, devono essere custoditi con le modalità previste per la custodia dei fascicoli, così come descritte allarticolo 3, comma 2.
4. Lattuazione della presente convenzione è specificata in appositi Manuali procedurali predisposti in modo congiunto dallOrganismo Pagatore e dalla Regione Piemonte, trasmessi al CAA mediante corrispondenza avente valore contrattuale e sottoscritti per accettazione dal CAA; nei predetti Manuali vengono stabilite, quale condizione per lesecuzione da parte del CAA delle funzioni di cui al comma 1, le specifiche regole e modalità operative che il CAA stesso deve adottare per leffettuazione delle attività allo stesso delegate.
5. Nello svolgimento delle attività affidate, il CAA deve operare in conformità del Reg. (CE) n. 1663/95, assicurando:
* la separazione degli incarichi
* le procedure scritte
* luso di check-list
* gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nellutilizzo dei sistemi informatizzati,
nel rispetto dei manuali procedurali elaborati dallOPR, di cui al comma 4.
ART. 3
(Gestione del fascicolo aziendale )
1. Il CAA si impegna a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, in relazione alle informazioni di cui alla lettera j) delle premesse, con le modalità di cui ai Manuali Procedurali dellOPR ed eventualmente anche di quelli dellOrganismo di Coordinamento.
2. Detti fascicoli devono essere custoditi in modo da garantire la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti ed ordinati con modalità tali da assicurare la possibilità, da parte della Regione Piemonte, degli Enti istruttori competenti e dellOPR, di acquisire, con la modalità previste nei manuali di cui al comma 1, gli originali e/o copia di tutti gli atti relativi alla totalità o ad una parte delle domande e degli atti dichiarativi presentati, con un preavviso di 48 ore, pari a due giorni lavorativi. La documentazione va mantenuta a disposizione della Regione Piemonte, degli Enti istruttori competenti e dellOPR fino al termine stabilito nei manuali di cui al comma 1.
3. La tenuta, la gestione e laggiornamento da parte dei CAA del fascicolo aziendale, di cui al comma 1, si realizza attraverso i seguenti procedimenti amministrativi:
a) Dichiarazione alla Regione Piemonte di prima costituzione del fascicolo aziendale e stampa della dichiarazione di consistenza aziendale, di cui allart. 15 delle Linee Guida per la gestione dellanagrafe agricola unica del Piemonte;
b) Dichiarazione alla Regione Piemonte di aggiornamento del fascicolo aziendale e stampa della dichiarazione di consistenza aziendale aggiornata, di cui allart. 15 delle Linee Guida per la gestione dellanagrafe agricola unica del Piemonte.
Tali procedimenti amministrativi sono attivati dal responsabile dellazienda agricola e in ogni caso sono obbligatori e propedeutici per inoltrare una qualsivoglia domanda di aiuto e/o dichiarazione ai sensi della normativa comunitaria.
La Regione Piemonte dintesa con lOPR sottopone i dati comunicati nei predetti procedimenti ad una verifica rispetto al SIGC.
4. Il CAA si impegna a garantire le seguenti fasi e attività:
a) verifica della completezza e congruità dei documenti prodotti dallazienda agricola, ricezione e protocollazione dei documenti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera B;
b) corretta immissione dei dati dichiarativi sul Sistema informativo agricolo piemontese;
c) verifica congiunta con lagricoltore dei dati inseriti a sistema, stampa e firma, da parte dellagricoltore, della dichiarazione di consistenza aziendale, di cui allart. 15 delle Linee Guida per la gestione dellanagrafe agricola unica del Piemonte;
d) controllo di secondo livello da parte di un responsabile CAA sulla corretta procedura eseguita dai collaboratori di sportello.
5. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici, in ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei fascicoli, dovranno essere inseriti negli stessi i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal produttore interessato o dalla pubblica amministrazione competente.
6. I corrispettivi di cui al successivo articolo 11 non saranno erogati a fronte dei fascicoli per i quali non risulti eseguita la validazione di cui al punto c) del comma 4.
7. Le specifiche operazioni per leffettuazione delle attività sopraccitate sono descritti nellapposito Manuale Procedurale di coordinamento e nei manuali di cui al comma 1.
ART. 4
(Mandato ex D. Lgs. n. 196/2003)
1. Per la costituzione, la custodia, laggiornamento e la gestione del fascicolo aziendale ai sensi dellarticolo 3, il CAA opera sulla base di un mandato in esclusiva rilasciato da ciascun produttore mandante. Il mandato, reso in forma scritta, deve contenere espressamente limpegno del mandante per laffidamento in esclusiva al CAA delle attività relative al fascicolo aziendale, di cui al citato articolo 3, fino a revoca del mandato. Il sistema informativo agricolo piemontese, mediante i servizi di controllo incrociato del SIAN a livello nazionale, verifica e impedisce laffidamento, da parte del produttore, ad un altro CAA delle medesime attività. Il mandato autorizza espressamente il CAA al trattamento dei dati personali del singolo produttore mandante, relativamente alle attività istituzionali previste dalla presente convenzione.
2. Il mandato in esclusiva di cui al comma 1 è valido sino a revoca, da comunicarsi a cura del produttore al CAA mandatario revocato, con le modalità e nei termini indicati allart.14 delle Linee Guida per la gestione dellanagrafe agricola unica del Piemonte. La registrazione a sistema della revoca, a cura del CAA mandatario revocato, deve avvenire entro tre giorni lavorativi a partire dalla data della ricezione della revoca e consente la successiva registrazione di un nuovo mandato in esclusiva conferito ad altro CAA ed il relativo trasferimento del fascicolo.
3. Per lanno 2006 i mandati acquisiti prima della sottoscrizione della presente convenzione, sono ritenuti conformi allarticolo 1 e validi in esclusiva per la gestione del fascicolo aziendale. La revoca dei mandati in questione è subordinata a quanto previsto nel comma 2.
4. I mandati sono rilasciati per iscritto ed ottemperano a quanto previsto dallart. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003. Il CAA si impegna a custodire tali documenti presso le proprie sedi secondo le regole stabilite nei manuali procedimentali dellOPR, ed a esibirli tempestivamente senza alcun onere, su richiesta della Regione Piemonte, degli enti istruttori competenti, dellOPR, dellOrganismo di coordinamento, dei competenti servizi della Commissione o di chiunque ne abbia titolo.
5. Il CAA dichiara di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto degli articoli 33, 34 e 35 del D. Lgs. n. 196/2003, e si impegna ad effettuare tutti i perfezionamenti o modifiche richiesti dalla Regione Piemonte o dallOPR in attuazione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
6. Ai fini dellespletamento dei compiti di vigilanza spettanti allOPR in ottemperanza al Regolamento CE n. 1663/95 il CAA consente alla Regione Piemonte, agli Enti istruttori competenti e allOPR laccesso ai locali, ai dati ed alla documentazione acquisita e custodita per lespletamento dei servizi di cui alla presente convenzione.
7. Il CAA si impegna a garantire la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità ai sensi della presente convenzione, nel rispetto della D. Lgs. n. 196/2003.
8. Il CAA riconosce che la Regione Piemonte, gli Enti delegati competenti e lOPR hanno il diritto di richiedere e acquisire tutta la documentazione agli atti del CAA. La documentazione deve essere materialmente disponibile, in originale o in copia, entro 48 ore dalla richiesta.
ART. 5
(Responsabilità ed obblighi)
1. Per il soddisfacimento dellinteresse congiunto di operatività di quanto indicato nel presente atto, la Regione Piemonte ed il CAA si impegnano reciprocamente e rispettivamente:
a) Il CAA:
* a comunicare entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ed entro 15 giorni da ogni variazione intervenuta, lesatta ubicazione delle proprie strutture operative, nonché a comunicare i nominativi dei responsabili di ciascuna struttura; per strutture operative si intendono quelle presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per lespletamento dei compiti affidati ai CAA con la presente convenzione, dettagliati nei manuali cui allarticolo 3 comma 1, nonché i siti ove sono ubicati gli archivi cartacei;
* a redigere e comunicare alla Regione Piemonte entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con riferimento a ciascuna struttura operativa, un mansionario nel quale siano individuati i compiti e le responsabilità attribuiti a ciascun soggetto operante nelle strutture stesse;
* a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare idoneo collegamento telematico con il Sistema informativo agricolo piemontese;
* ad adeguare le proprie procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate per interagire con il Sistema informativo agricolo piemontese, agli standard e alle regole di sicurezza emanate congiuntamente dalla Regione Piemonte e dallOPR, in applicazione di norme e disposizioni obbligatorie disposte dalla Unione Europea o dallAGEA in qualità di Organismo di Coordinamento. Si impegna inoltre a garantire piena collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica attivate dallOPR riguardanti la sicurezza IT;
* a comunicare alla Regione Piemonte, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il nome del responsabile/i da esso designato/i ad attestare lesecuzione degli adempimenti, per ciascuna pratica, previsti nella presente convenzione e nei manuali procedurali. In caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il firmatario della presente convenzione;
* ad osservare, nellattività di cui alla presente convenzione, oltre a quanto in essa stabilito, le specifiche tecniche ed operative di cui ai manuali procedurali di cui allarticolo 3, comma 1;
* ad adottare un sistema di protocollazione dei fascicoli e dei documenti in esso progressivamente inseriti, che garantisca lidentificazione univoca e la rintracciabilità di ogni singolo fascicolo e dei singoli documenti ad esso connessi, nonché lindividuazione delloperatore responsabile; i dettagli procedurali del sistema sono definiti congiuntamente dalla Regione Piemonte e dallOPR;
* a rendere note ai propri utenti le specifiche procedure previste per la soluzione delle controversie deferibili agli organismi previsti nel D.M. n. 743, del 1 luglio 2002.
b) La Regione Piemonte:
* a mettere a disposizione del CAA, mediante il sistema informativo agricolo piemontese, tutte le informazioni necessarie detenute dalla Regione Piemonte e dallOPR stesso per lespletamento delle attività delegate nonché tutti gli applicativi che consentono di gestire le fattispecie amministrative delegate con la presente convenzione e con i relativi Manuali procedurali;
* a mettere a disposizione in via telematica, tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati in favore dei produttori mandanti, comprensivi delle modalità di accredito;
* a mettere a disposizione del CAA tutti gli strumenti e le funzioni informatiche utili alla gestione statistica dei mandati gestiti e delle attività effettuate tramite il sistema informativo agricolo piemontese;
2. Resta convenuto che i dati e le applicazioni di cui alla lettera b) del comma 1 saranno resi disponibili al CAA, secondo le specifiche tecniche ed i livelli di sicurezza definiti dalla Regione Piemonte e dallOPR in modo congiunto, entro termini compatibili con il calendario delle attività finalizzate al rispetto delle scadenze previste per ogni attività definita negli specifici manuali procedurali e in ogni caso almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per ladempimento alla cui esecuzione sono necessari.
3. Il CAA prende atto che tutti i dati registrati nel sistema informativo agricolo piemontese in esecuzione degli impegni di cui alla presente convenzione sono di proprietà della Regione Piemonte, anche per i fini di semplificazione amministrativa di cui al comma 8, dellarticolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
4. Il CAA si impegna, per sé e per le proprie strutture operative, a consentire ai produttori agricoli mandanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate al CAA in esecuzione della presente convenzione, nella forme e con le modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.. La Regione Piemonte e gli Enti istruttori competenti sono pertanto esonerati, nei confronti dei produttori aderenti di cui al presente comma e nei limiti ivi precisati, da qualunque obbligo previsto dalla citata Legge n. 241/90. e s.m.i..
5. Il CAA si obbliga a rendere nota ai produttori lesistenza di un sistema di controlli e relative sanzioni a carico dei produttori stessi, anche in applicazione della legge n.898/86, nonché le conseguenze, provenienti anche dalle norme nazionali e comunitarie, civili e penali, di dichiarazioni non veritiere o erronee.
6. Il CAA è responsabile nei confronti della Regione Piemonte della corretta esecuzione degli adempimenti affidati.
7. I manuali procedurali di cui allarticolo 3, comma 1, riferiti agli aiuti finanziati dal FEOGA ed alle relative procedure così come disciplinate dalla normativa nazionale, riguardano la gestione del fascicolo aziendale.
8. La Regione Piemonte potrà eventualmente affidare in via prioritaria al CAA nuove attività in applicazione di nuove normative comunitarie, nazionali e regionali.
ART. 6
(Procedure e specifiche tecniche)
1. La Regione Piemonte consente, senza alcun onere a proprio carico, il collegamento dei CAA con il sistema informativo agricolo piemontese per la consultazione e laggiornamento dei dati, riferiti ai produttori mandanti, disponibili sul sistema stesso.
2. Il CAA è responsabile del corretto uso delle procedure e del corretto utilizzo delle informazioni assunte.
3. In caso di tentativi di illecito accesso al sistema informativo la Regione Piemonte potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin dora alla Regione Piemonte la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni a favore della Regione Piemonte, del presente rapporto convenzionale e dei relativi atti esecutivi attuativi, nel caso in cui le patologie accertate provengano dalla sede centrale del CAA, ovvero da più di una delle sedi operative.
ART. 7
(Requisiti dei CAA)
1. In aggiunta ai requisiti minimi previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, le parti convengono che:
* gli operatori del CAA devono possedere una adeguata competenza professionale in relazione alla qualifica ed alle attività svolte, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento, documentata attraverso curricula da rendere disponibili alla Regione Piemonte a semplice richiesta;
* il CAA deve avvalersi di personale provvisto di specifici titoli, ove ciò sia richiesto dalle norme che disciplinano i singoli procedimenti;
* le strutture operative del CAA devono garantire ed assicurare adeguata capacità operativa mediante la dotazione di mezzi tecnici ed informatici conformi e compatibili a quelli indicati in modo congiunto dalla Regione Piemonte e dallOPR nei manuali procedurali, in relazione allutilizzo della banche dati grafiche e alfanumeriche;
* ogni struttura operativa deve garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti minimi di cui allarticolo 7, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001. Nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico lo sportello del CAA deve essere dedicato alle attività di cui alla presente convenzione;
* nei casi in cui alcune strutture operative del CAA presentino carenze riferibili ai requisiti ed agli impegni di cui alla presente convenzione, che non configurino più grave inadempimento, viene concesso per ladeguamento un periodo massimo di due mesi che decorre dalla richiesta di adeguamento stesso. Trascorso inutilmente tale termine, la struttura operativa carente non sarà più utilizzabile, fatta salva lapplicazione delle penali contrattuali previste al successivo art.13.
ART. 8
(Incompatibilità)
1. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nellespletamento dellattività convenzionata, lobbligo di segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte o allOPR, e comunque, periodicamente allinizio di ogni anno, le seguenti situazioni di conflitto di interessi, fermi rimanendo i casi di incompatibilità di cui allart. 13 del D.M. 27 marzo 2001:
a) ladesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività istituzionali dellOPR , esclusi i partiti politici;
b) partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porli in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta presso il CAA.
2. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per lindividuazione del campione di aziende soggette a controllo e possono, altresì, essere motivo per lapplicazione delle penali contrattuali di cui al successivo articolo 13.
ART. 9
(Controlli)
1. Considerato che la Regione Piemonte, gli Enti istruttori competenti e lOPR sottopongono ai controlli, così come disposto dalle norme comunitarie e nazionali ed in conformità a quanto previsto nei relativi manuali procedurali, le dichiarazioni e le domande di aiuto, assicurandosi, attraverso verifiche anche informatiche, che i benefici richiesti vengano concessi secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale, potranno essere impartite dalla Regione Piemonte e dallOPR in modo congiunto specifiche disposizioni per lo svolgimento di tali attività e/o fasi delle stesse, sempre con riferimento alla normativa ed alle modalità di erogazione e di controllo di ciascun determinato regime di aiuto.
2. Ogni operazione di controllo dovrà risultare da una check-list il cui modello è definito dalla Regione Piemonte e dallOPR in modo congiunto.
3. Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della presente convenzione, possono essere oggetto di verifica da parte della Regione Piemonte, dellOPR, dellAGEA in qualità di Organismo di Coordinamento e dei competenti Servizi della Commissione Europea.
4. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano evidenziate irregolarità, il CAA è tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni della Regione Piemonte per eliminare nei tempi e nei modi indicati le irregolarità riscontrate e il loro ripetersi. Fermo restando quanto previsto allarticolo13, la Regione Piemonte può comunque, in caso di reiterate irregolarità, inibire la funzionalità di sedi operative e rescindere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente.
ART. 10
(Validità temporale)
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e scade il 31 dicembre _____; potrà essere rinnovata per un ulteriore _____ con modalità che saranno definite dintesa tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa..
2. I corrispettivi di cui al successivo articolo 11 sono validi fino al 31 dicembre 2006. Con appositi atti integrativi della presente Convenzione ne è disciplinata la revisione in linea con le decisioni assunte da OPR relativamente ai corrispettivi.
ART. 11
(Corrispettivi)
1. Per ciascun fascicolo di aziende agricole che non hanno attivato procedimenti di competenza dellOPR, per il quale al Sistema informativo agricolo piemontese risulti eseguita la validazione di cui allarticolo 3, comma 4, punto d), la Regione Piemonte corrisponderà al CAA un corrispettivo unitario annuale pari a euro 28,39 (euro ventotto/39), IVA esclusa.
2. In caso di cambiamento nel corso dellanno del CAA mandatario potranno essere corrisposti corrispettivi di importo inferiore, proporzionale al periodo di tenuta del fascicolo.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà liquidato, sulla base dei dati relativi ai fascicoli aziendali presenti nel sistema informativo agricolo piemontese, nella misura del 50 per cento entro il 30 giugno e per il restante 50 per cento al 31 dicembre dello stesso anno, previa presentazione di fattura da parte del CAA.
4. Ai fini dellemissione della fattura di cui al comma 3, la Regione Piemonte comunica al CAA il numero delle aziende mandanti del CAA stesso ai sensi dellarticolo 4, comma 1, per le quali:
a. risulti acquisito un mandato per la gestione del fascicolo aziendale;
b. il fascicolo stesso risulti validato ai sensi dellarticolo 3, comma 4, punto d);
c. risulti altresì la condizione che lazienda mandante abbia presentato almeno una domanda, dichiarazione o denuncia, relativa a procedimenti amministrativi di competenza della Regione Piemonte o degli Enti istruttori delegati, a esclusione di quelli gestiti dallOPR e delegate al CAA con lo stesso convenzionati; tale condizione viene verificata entro il 31 dicembre, prima della liquidazione del restante cinquanta per cento dei corrispettivi e darà luogo in tale sede al recupero a conguaglio del cinquanta per cento di corrispettivo eventualmente pagato il 30 giugno per i fascicoli per i quali la condizione stessa non risulta verificata.
5. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le Parti convengono che il pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
6. La definizione da parte della Regione Piemonte dei corrispettivi di cui ai commi precedenti è subordinata agli esiti dei controlli di cui allarticolo 9 ed alla verifica delleventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui allarticolo 13.
7. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo, il CAA dovrà prestare a favore dalla Regione Piemonte una cauzione di importo pari al 10% dellimporto fatturato a garanzia dellesatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione.
8. La cauzione verrà restituita o svincolata solo a seguito del definitivo accertamento della correttezza delle spese erogate sulla base delle attività eseguite dal CAA ai sensi della presente convenzione.
9. Il corrispettivo unitario di cui al comma 1 è omnicomprensivo a livello di azienda, e remunera pertanto tutte le attività di cui alla presente convenzione.
10. I dati presenti nel sistema informativo agricolo piemontese, saranno utilizzati per quantificare le attività svolte dai CAA. Le parti riconoscono la correttezza e completezza delle banche dati relative al fascicolo aziendale.
ART. 12
(Resoconto)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli possono essere impartite dalla Regione Piemonte e dallOPR in modo congiunto, mediante formale comunicazione ai CAA, specifiche disposizioni con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria.
2. Il CAA ha lobbligo di presentare alla Regione Piemonte, alla fine di ogni anno civile, un dettagliato resoconto sullo svolgimento delle attività svolte, fornendo, altresì, le necessarie indicazioni atte a dimostrare ladempimento dei propri compiti.
3. Il CAA presenterà inoltre alla Regione Piemonte, a richiesta della stessa, relazioni sullo stato intermedio di svolgimento delle attività affidate.
ART. 13
(Responsabilità e penali contrattuali)
1. Le responsabilità penali e contrattuali di carattere generale di cui al presente articolo non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari attività.
2. Il CAA risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Per i procedimenti di controllo e per lapplicazione delle penali contrattuali previste nei successivi comma 4, 5 e 6 sono stabiliti i seguenti presupposti:
a) il riferimento per leffettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la struttura operativa periferica;
b) il procedimento di controllo può avere per oggetto il riscontro di irregolarità nel fascicolo aziendale.
4. Leventuale applicazione di penali contrattuali, comunque comminate al CAA titolare della convenzione, è pertanto rapportato a ciascun procedimento di controllo. Le penali contrattuali da applicare sono proporzionali al numero delle irregolarità riscontrate nel corso del procedimento (allegato Penali contrattuali).
5. Le contestazioni al CAA delle irregolarità derivanti dalla violazione delle prescrizioni di cui allart. 5 della presente convenzione e di quelle, in ordine alla legittimità e regolarità dellattività istruttoria, di cui ai manuali procedurali di cui allarticolo 3, comma 1, devono essere accompagnate, nei casi sanabili, dalla diffida ad adempiere entro 60 giorni . Trascorso inutilmente tale termine, la Regione Piemonte, dichiarerà decaduta la struttura operativa che non ha ottemperato nel rispetto dellarticolo 7.
6. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 5 siano riscontrate - in misura superiore a quella che, ai sensi dellAllegato Penali, determinano la dichiarazione di decadenza di una struttura operativa - in un numero di strutture operative del CAA uguale o superiore al 10% del totale delle strutture stesse, ovvero per un numero di fascicoli uguale o superiore al 10% di quelli complessivamente gestiti dal CAA, la Regione Piemonte farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione e degli atti esecutivi connessi.
7. Qualora, in base a controlli effettuati sugli archivi dei fascicoli del produttore, venga riscontrata, per cause imputabili al CAA e con effetti incidenti sul calcolo del premio e/o contributo richiesto, la mancata corrispondenza tra i dati del sistema informativo e la documentazione archiviata relativamente ad un numero di fascicoli superiore ai valori determinati utilizzando le modalità di calcolo descritte nellallegato, in misura uguale o superiore ai limiti di cui al comma 6, calcolati secondo i criteri previsti nel comma stesso, la Regione Piemonte farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione e degli atti esecutivi connessi, non liquiderà il corrispettivo pattuito per lanno di competenza e ripeterà il corrispettivo eventualmente già percepito per lanno di competenza.
8. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti comma del presente articolo, qualora la Regione Piemonte sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, la Regione Piemonte provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui allarticolo 16, comma 1 e 2, prestata dal CAA stesso, nonché sui compensi eventualmente maturati, fino a concorrenza dellonere sopportato, anche mediante escussione della garanzia di esatto adempimento di cui allarticolo 11, comma 7, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
9. Nel caso previsto al comma 8 la Regione Piemonte si impegna, contestualmente allinsorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso nonché allAmministrazione ogni utile difesa.
10. Qualora al CAA venga, ai sensi della normativa vigente, revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla regione Piemonte, dallOPR e dallOrganismo di Coordinamento, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di fusione, scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale e gli atti esecutivi connessi sono risolti a totale danno del CAA. Qualora venga comunicato alla Regione Piemonte lavvio di un procedimento di contestazione a carico del CAA per la revoca del riconoscimento, la Regione Piemonte si riserva di diffidare il CAA dallaccoglimento di nuove domande e questultimo è tenuto a dare le opportune informazioni agli utenti per orientarli verso altre strutture abilitate al ricevimento; per i procedimenti in corso, lOPR emana le opportune direttive finalizzate al completamento delle pratiche.
11. La sospensione, ai sensi della normativa vigente, del riconoscimento del CAA, comporta la sospensione dellesecuzione dei rapporti contrattuali.
ART. 14
(Modifiche)
1. La Regione Piemonte dintesa con lOPR si riserva di modificare i manuali procedurali recepiti negli specifici atti esecutivi attuativi in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso; il CAA si impegna ad accettare le suddette modifiche.
2. La Regione Piemonte si riserva, inoltre, di estendere, previo accordo tra le parti, loggetto della presente convenzione, in caso di sopravvenute integrazioni della regolamentazione comunitaria che impongano nuove misure o che integrino o modifichino le precedenti, nonché ai sensi del decreto di cui allarticolo 3bis, comma 4bis, del D. Lgs. N. 165/99 così come modificato dalla legge n. 441/2001.
ART. 15
(Recesso unilaterale)
1. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso ed alla messa a disposizione della Regione Piemonte di tutta la documentazione acquisita dal CAA.
ART. 16
(Garanzie)
1. Alla stipula della presente convenzione, ovvero entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa, i CAA che non ha convenzione attiva con OPR devono depositare presso la Regione Piemonte apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dellattività sia alla Regione Piemonte che agli utenti del servizio. Lassicurazione deve prevedere la relativa copertura per lintera durata del rapporto contrattuale e per i 3 anni successivi alla cessazione dello stesso. Limporto da assicurare e pari a euro2.065.827,60.
2. I CAA che hanno sottoscritto una convenzione con OPR per la gestione dei fascicoli aziendali sono esentati dalla accensione di una ulteriore polizza assicurativa, in quanto la Regione Piemonte si avvale della garanzia fideiussoria depositata presso OPR.
3. Fermo restando quanto previsto allarticolo 11, comma 5, la Regione Piemonte potrà richiedere, come previsto dallarticolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, un aumento della garanzia di cui al comma 1, in relazione al numero ed alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti connessi alle domande presentate.
4. Il CAA, nel rispetto dellarticolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, limmediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1, eventualmente aumentata ai sensi del comma 2.
ART. 17
(Controversie - Clausola compromissoria)
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, allefficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.
ART.18
(Spese contrattuali)
1. La presente convenzione è soggetta IVA e la registrazione avverrà solo in caso duso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.
2. Il presente atto è redatto in 3 (tre) copie originali su carta legale di cui due per la Regione Piemonte ed una per il CAA.
Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed allultimo foglio degli allegati.
IL CAA _____
La Regione Piemonte _____
Ai sensi e per gli effetti dellart.1341 del c.c. sono specificatamente approvati gli articoli: 2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,13,14,15 e 16.
. IL CAA _____
ALLEGATO PENALI CONTRATTUALI
1. Le pratiche soggette a verifica nel corso dei procedimenti di controllo possono essere individuate attraverso due distinte modalità:
a. campione statistico, generato automaticamente attraverso lattivazione di una procedura basata sullanalisi del rischio.
b. scelta casuale.
2. In relazione ai risultati dei controlli di cui al precedente punto 1. si dichiara la decadenza della struttura operativa, ai sensi dellarticolo 14, comma 5, della Convenzione, qualora il numero dei fascicoli in cui siano riscontrate irregolarità risulti maggiore rispetto al 2% del numero di fascicoli selezionato a campione, considerando il risultato del valore percentuale come numero intero, approssimato al numero intero superiore.
3. Qualora il numero dei fascicoli in cui siano riscontrate irregolarità risulti minore o uguale rispetto al 2% del numero di fascicoli selezionato a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero, approssimato al numero intero superiore), non si incorre nella dichiarazione di decadenza della struttura operativa, ai sensi dellarticolo 14, comma 5, della Convenzione, ma si applica una penale pecuniaria con le modalità appresso indicate.
Detto i il numero delle irregolarità riscontrate, P il numero delle pratiche gestite dalla struttura, v la somma unitaria spettante per pratica e T limporto totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto di v con il numero di pratiche gestite P, la penale S viene così determinata:
se i< = 0,5% del campione selezionato , non si applica alcuna penale
se i >0,5% e< 1% del campione selezionato, si applica una penale pari al 10% di T
S = 10% x T
se i >1% e< 1,5% del campione selezionato, si applica una penale pari al 25% di T
S = 25% x T
se i >1,5% e< = 2% del campione selezionato, si applica una penale pari al 50% di T
S = 50% x T
La penale (S), così determinata, viene quindi maggiorata in funzione delle pratiche gestite dalla struttura (P) con riferimento alla successiva tabella:
con valori di P fino a 200 di un ulteriore 100% di S
con valori di 201 >P< = 500 di un ulteriore 70% di S
con valori di 501 >P< = 1000 di un ulteriore 50% di S
con valori di 1001 >P< = 2000 di un ulteriore 30% di S
con valori di P >2000 non si dà luogo ad alcuna ulteriore maggiorazione.