Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Prat. n. 101 - Istanza in data 31 ottobre 2002 del Comune di Tollegno per rinnovo, con nuovo rilascio di concessione di derivazione d’acqua dai bacini tributari del Rio Stono, Rio Luchiama e torrente Cervo, nei Comuni di Sagliano Micca, Pralungo e Tollegno, per scopi potabili. Assentita con D.D. n. 4681 del 2 novembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29 marzo 2004 dal Geom. Cinzia Cantarello, in qualità di Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tollegno, relativo alle derivazioni d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché in parte ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Tollegno (omissis), il rinnovo, in parte a sanatoria ed in parte con varianti, nonché il rilascio della concessione per poter derivare una quantità d’acqua stabilita in misura eguale e non superiore a litri al secondo 13,80, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 435.197 mc., a mezzo di una presa dal rio Stono, in Comune di Tollegno, una presa dal rio Luchiama in Comune di Sagliano Micca e da 13 sorgenti tributarie del bacino del rio Stono, ubicate in Comune di Pralungo, Sagliano Micca e Tollegno, ad uso consumo umano (scopi potabili a servizio dell’acquedotto pubblico del Comune di Tollegno), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico e delle eccedenze nel bacino tributario del torrente Cervo, in Comune di Tollegno;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni trenta (30) successivi e continui, decorrenti dal 30 maggio 1985, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.M. 30 maggio 1955 n. 2.072, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone annuo dovuto per ciascun singolo provvedimento originario fino alla 31 dicembre 2004 ed a decorrere dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento (1° gennaio 2005) il singolo corrispondente canone pari al minimo ammesso per l’uso consumo umano, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1350 di Rep. in data 29 marzo 2004

ART. - 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e’ tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque della falda sotterranea, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche:
Marco Pozzato