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Bollettino Ufficiale n. 01 del 05 / 01 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2005, n. 23-1578

L.R. 4 gennaio 2000 n 1 e s.m.i Conferma, per l’anno 2006, dei finanziamenti assegnati nel corso del 2003, e ripetuti nel 2004 e nel 2005, a favore degli Enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Accantonamento di euro 11.782.547,84 sul cap. 14331/05 e prenotazione di euro 246.538.615,54 sul cap. 14331/06 del Bilancio a favore della Direzione regionale Trasporti

A Relazione della Presidente Bresso:

Il D.lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni hanno conferito alle Regioni e ad agli Enti locali, funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale al fine di una programmazione integrata del complesso dei servizi di trasporto pubblico sul territorio.

Il predetto decreto legislativo è stato recepito con la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale e si è così avviato un processo di profonda ristrutturazione per il rilancio del trasporto pubblico che ha individuato negli ”Accordi di Programma" lo strumento idoneo per attivare una fattiva concertazione tra l’Amministrazione regionale e gli Enti locali delegati ( art. 9 L.R. 1/2000).

L’art. 21 della L.R. 1/2000 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria che per quanto riguarda l’anno 2000 prevede la proroga degli attuali contratti di servizio di trasporto pubblico in essere; per il successivo periodo 01/01/2001 - 31/12/2002 gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per le assegnazioni delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti soggetti di delega “ Accordi di Programma” così come previsto dalla legge stessa.

In tale contesto con D.G.R. n. 98-29587 del 01/03/2000 si è approvato il Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002 che fornisce gli indirizzi agli Enti soggetti di delega per la predisposizione dei propri programmi di attuazione ed effettua un riparto delle risorse regionali tra i servizi di trasporto urbano, extraurbano e servizi speciali ed attribuisce le stesse agli enti sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilità. Tale riparto e relativo stanziamento possono essere oggetto di rideterminazione alla luce delle proposte e progetti che gli enti locali presentano alla Regione in sede di contrattazione per la stipula degli Accordi di Programma.

Con D.G.R. n. 37-924 del 25/09/2000 e con D.G.R. n. 2-1825 del 21/12/2000 si è provveduto all’approvazione delle bozze di Accordo di Programma in materia di trasporto pubblico tra la Regione Piemonte e gli Enti soggetti di delega che sanciscono gli impegni degli enti per il perseguimento degli obiettivi indicati; le stesse sono state elaborate in seguito ad incontri con gli enti locali e sulla base dei documenti precedentemente predisposti quali il programma di attuazione regionale di cui alla D.G.R. n. 98-29587 del 01/03/2000 ed i programmi attuativi degli enti locali.

A fronte di quanto sopra esposto la Regione Piemonte ha quindi stipulato e sottoscritto con gli Enti soggetti di delega (Province e Comuni) gli Accordi di Programma di cui alle DD.G.R. sopra richiamate che prevedono, per quanto riguarda le risorse regionali per l’esercizio per l’anno 2002 un ammontare di risorse regionali pari a Euro 228.226.435,40.

Con D.G.R. n. 23 - 8642 del 10 marzo 2003 la Giunta regionale, per il finanziamento di servizi non previsti negli Accordi di Programma in materia di trasporto pubblico tra la Regione Piemonte e gli Enti soggetti di delega, ha provveduto ad accantonare complessivi Euro 10.279.055,99 che sono stati confermati nel 2004 e nel 2005.

Le risorse di cui sopra, in conformità a quanto previsto dagli Accordi di Programma stipulati e sottoscritti, sono erogate dalla Regione secondo rate trimestrali anticipate, nel rispetto dei relativi adempimenti previsti nei singoli Accordi di Programma tra Regione e Province e di quanto già in applicazione della D.G.R. n. 37-2229 del 12/02/2001 relativamente ai servizi urbani ed alle aree a domanda debole assegnate alle Province.

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000 n.1 con D.G.R. n° 78-10244 del 1 agosto 2003 era stato adottato il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 2004-2006.

Il predetto programma era sottoposto ai sensi dell’art. 4, comma 6 della L.R. n° 1/2000, all’esame della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali istituita ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 34/98, in data 8 ottobre 2003 e, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della stessa L.R. n° 1/2000, lo stesso programma, previa consultazione delle OO.SS. confederali, delle Associazioni delle aziende di trasporto e delle Associazioni dei Consumatori svoltosi in data 23 ottobre 2003, era stato inviato al Presidente del Consiglio regionale in data 18 novembre 2003 per l’acquisizione del parere.

L’approvazione definitiva da parte della Giunta regionale del Programma triennale poteva avvenire solo dopo l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente che non si è espressa durante il periodo di vigenza della precedente legislatura.

L’art. 10 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio, n. 1" ha differito il termine del periodo transitorio al 31 dicembre 2005, per cui per tutto il 2005 vige la procedura semplificata di cui all’art. 21 della stessa L.R. 1/2000.

Con D.G.R. n. 14 - 14317 del 14 dicembre 2004, la Giunta regionale, considerate le necessità di dare garanzia di finanziamento agli Enti locali, ha ritenuto opportuno confermare, per l’anno 2005, le risorse regionali assegnate nel corso del 2003, e ripetute nel 2004, a favore degli stessi Enti locali, per i servizi di trasporto pubblico locale, per un importo pari a Euro 238.505.490,99 e ha assicurato agli Enti che, in attuazione della D.G.R. n° 78-10244 del 1 agosto 2003, avessero affidato entro il 30 giugno 2005 i servizi ad Aziende di trasporto pubblico a seguito di espletamento di gare, un’assegnazione, a seguito di stipula di apposito Accordo di Programma, in linea con quella prevista per il 2004 nella tavola 2 “ripartizione del F.R.T. agli EE.LL. soggetti di delega” del citato Programma triennale.

A seguito di tali indicazioni il comune di Cuneo ha provveduto ad affidare a far data dal 1° gennaio 2005 i servizi a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica; in applicazione di quanto previsto dalla sopraccitata deliberazione si ritiene opportuno, in attesa di sottoscrivere l’apposito Accordo di Programma, riconoscere per il 2006, allo stesso Comune, il maggior finanziamento derivante dalla perequazione prevista dal Programma triennale di cui sopra e, sempre ai sensi dello stesso Programma, l’adeguamento del corrispettivo per un valore pari al 50% dell’inflazione reale registrata nel corso del 2005. Il maggior contributo da prevedersi a favore del comune di Cuneo è stimato in circa 660 mila Euro.

Per quanto sopra le risorse necessarie per assicurare il finanziamento dei servizi di TPL su gomma allo stesso livello del 2005 a seguito dei precedenti Accordi ed impegni risultano pari a circa 239,1 milioni di Euro.

La Giunta regionale in considerazione del fatto che il quadro legislativo di riferimento in materia di apertura al mercato del settore del trasporto pubblico ha subito in questo ultimo periodo una serie di modifiche, anche contrastanti tra di loro, tali da portare ad un ritardo nella applicazione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi da parte degli enti preposti, ha deciso di presentare un nuovo disegno di legge “Modifica alla legge regionale 19 luglio 2004, n.17 ” che va a prorogare e normare un’ulteriore anno di proroga; tale ddl è stato assegnato alla II Commissione consiliare in data 2.11.2005 con il numero 161.

Tenuto conto che per il 2006, rispetto al finanziamento regionale dei servizi di TPL su gomma del 2005, è prevedibile un aumento della spesa per l’apertura, tra l’altro, della nuova linea di Metropolitana di Torino (costo di esercizio stimato per il primo anno in circa Euro 16 milioni) e per far fronte agli Accordi già sottoscritti a livello centrale per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri relativi al biennio economico 2004 - 2005 (costo stimato in circa Euro 5 milioni), è prevedibile una necessità finanziaria almeno pari a circa Euro 276 milioni.

Visto che l’attuale stanziamento sul capitolo 14331 del Bilancio prevede per il 2006 solo Euro 248.038.615,54, in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione per il 2006, al fine di garantire la copertura finanziaria dei servizi ad essi conferiti, si ritiene opportuno:

- assegnare agli Enti locali soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l’anno 2005, al netto di quelle già assegnati per i maggiori servizi olimpici, risorse regionali in misura pari a circa 238.505.490,99, corrispondenti a quelle accantonate nell’anno 2003, e confermate nel corso del 2004 e del 2005, a favore degli stessi Enti e per gli stessi fini;

- assegnare, agli stessi Enti di cui sopra, ulteriori Euro 8.033.124,55, pari alla differenza tra le risorse previste sull’apposito capitolo di Bilancio, al netto di Euro 1.500.000,00 già prenotate a favore dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana per i servizi olimpici con DGR 24-1036 del 10.10.2005, ed i Euro 238.505.490,99 di cui al precedente punto, per il finanziamento dei maggiori oneri dovuti al CCNL 2000 - 2003, 1° biennio economico nella stessa misura massima per addetto prevista per il 2005, Euro 723,00, e per una parte degli oneri relativi al primo biennio economico dello stesso CCNL autoferrotranvieri 2004 - 2007;

- autorizzare, gli stessi Enti soggetti di delega, ad utilizzare le risorse erogate dallo Stato a titolo di ristoro IVA per l’anno 2002, in attuazione della legge finanziaria 2004 (art.3, comma 25, L. 350/2003), nella loro totalità quantificabili in circa 8 milioni di Euro, per gli stessi fini previsti al precedente punto. Si ricorda che tale quota, comprensiva della quota UE è stata già erogata dalla Regione a titolo di anticipazione con precedenti provvedimenti. Gli Enti soggetti di delega che hanno aderito all’Agenzia per la Mobilità metropolitana, di cui all’art. 8 della L.R. 1/2000, devono versare i trasferimenti erariali di cui alla L. 350/2003 a favore della stessa Agenzia che li utilizzerà per gli stessi fini previsti per gli altri soggetti di delega e sopra illustrati. Gli Enti, con esclusione del comune di Cuneo, per le motivazioni sopra riportate, non sono autorizzati a coprire, con le risorse derivanti dal ristoro in argomento, i costi derivanti da maggiori servizi o da maggiori costi non corrispondenti a quelli per cui si concede l’autorizzazione;

- assegnare, agli stessi Enti di cui sopra, le risorse ancora disponibili sul cap. 14331/05, pari ad Euro 11.782.547,84.

Ritenendo necessario un intervento dello Stato per il finanziamento dei maggiori costi derivanti dall’apertura della linea Metropolitana 1 di Torino, si ritiene opportuno rinviare ad un successivo provvedimento l’eventuale stanziamento per i maggiori costi d’esercizio derivanti da tale apertura.

Gli Enti dovranno certificare entro il 30 aprile 2007 la spesa effettivamente sostenuta nel 2006 e il totale delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione del disposto della Legge finanziaria 2004 in materia di ristoro IVA.

Per quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di confermare, per le motivazioni in premessa, rispetto al 2006, agli Enti locali soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, gli stessi finanziamenti assegnati nel corso del 2003, e ripetuti nel 2004 e nel 2005 per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;

2) di destinare, relativamente all’anno 2006, in applicazione di quanto al precedente punto, risorse regionali per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella misura di Euro 246.538.615,54, pari a quelle attualmente iscritte, e non ancora prenotate con precedenti provvedimenti, sul cap. 14331/06;

3) di autorizzare gli Enti locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico, ad utilizzare le risorse erogate dallo Stato a titolo di ristoro IVA per l’anno 2002, in attuazione della legge finanziaria 2004 (art.3, comma 25, L. 350/2003), per gli stessi fini previsti al punto 1);

4) di rinviare all’acquisizione delle certificazioni degli Enti soggetti di delega, di cui in premessa, il conguaglio delle risorse per l’anno 2006;

5) rinviare ad un successivo provvedimento l’eventuale stanziamento per i maggiori costi d’esercizio derivanti dall’apertura della linea metropolitana 1 di Torino;

6) di accantonare, sempre per le motivazioni espresse in premessa, Euro 11.782.547,84 sul cap. 14331/05 del Bilancio a favore della Direzione regionale Trasporti, (n.101672/acc.)

7) di prenotare Euro 246.538.615,54 sul cap. 14331/06 (n.100219/p) del Bilancio a favore della Direzione regionale Trasporti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art.14 della D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)