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Bollettino Ufficiale n. 01 del 05 / 01 / 2006

Codice 26.4
D.D. 22 settembre 2005, n. 481

Lago Maggiore. Comune di Baveno. Autorizzazione all’ammaraggio idrovolante I7176. Giorno 24 settembre 2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, il Gruppo Provinciale di Verbania dell’Associazione dei Cavalieri Italiani Corpo Italiano di Soccorso - C.I.S.O.M. ad effettuare il giorno 24.9.2005, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30, nello specchio acqueo antistante Feriolo di Baveno, operazioni di ammaraggio con l’idrovolante I7176.

Dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni .

1) L’Avviso ai Naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Baveno e il Gruppo Provinciale di Verbania dell’Associazione dei Cavalieri Italiani Corpo Italiano di Soccorso - C.I.S.O.M. dovrà garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

2) Di disporre, nelle acque antistanti Feriolo di Baveno, la sospensione della navigazione privata e pubblica, il giorno 24 settembre 2005 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30. Di disporre, altresì, negli stessi orari e nel medesimo specchio acqueo, il divieto di balneazione nonché di svolgimento di ogni altra attività.

3) Il Gruppo Provinciale di Verbania dell’Associazione dei Cavalieri Italiani Corpo Italiano di Soccorso - C.I.S.O.M. è tenuto ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza. In particolare copia del presente atto dovrà essere trasmessa il Comune di Baveno

4) Il Gruppo Provinciale di Verbania dell’Associazione dei Cavalieri Italiani Corpo Italiano di Soccorso - C.I.S.O.M., in quanto responsabile delle operazioni, dovrà adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalle stesse. L’idrovolante non dovrà occupare l’area interessata dalla manifestazione denominata “Puliamo il mondo” e non dovrà in alcun modo interferire con la manifestazione stessa, mantenendosi a distanza di sicurezza.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, il Gruppo Provinciale di Verbania dell’Associazione dei Cavalieri Italiani Corpo Italiano di Soccorso - C.I.S.O.M - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ( R. D. 30.3.1942, n. 327).

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente autorizzazione e’ valida solo per i giorni, le ore e le località in essa indicate, ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte degli organizzatori, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 8.8.1997, n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti