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Bollettino Ufficiale n. 01 del 05 / 01 / 2006

Codice 26.4
D.D. 22 settembre 2005, n. 480

Lago Maggiore. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo allo svolgimento di una manifestazione: “Teambuilding” indetta per il giorno 23 settembre in Baveno

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla discipina della navigazione, allo svolgimento della manifestazione: “Teambuilding”- consistente in una gara di nuoto ad ostacoli con ormeggio natanti, sulle acque del Lago Maggiore in comune di Baveno, nello specchio d’acqua antistante il Grand Hotel Dino, indetta per il giorno 23 settembre 2005 dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) Di disporre sospensione della navigazione pubblica e privata, a motore e non, durante lo svolgimento della manifestazione nello specchio d’ acqua antistante il Grand Hotel Dino in comune di Baveno nonché il divieto di ogni altra attività non compatibile con la manifestazione stessa.

3) Dovranno essere predisposti opportuni Avvisi ai Naviganti, contenenti le prescrizioni di cui al punto precedente, da stamparsi e diffondersi in congruo numero mediante affissione nei luoghi ove si svolgerà la manifestazione nonché nell’albo del comune interessato.

4) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

5) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa. L’area della manifestazione dovrà essere delimitata, lungo il perimetro da boe gialle sferiche poste a 20 metri di distanza l’una dall’altra.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 17 del D.P.G.R. del 14 aprile 2000 n. 3/R. Regolamento regionale recante: “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”.

Copia dell’avviso ai naviganti, unitamente al provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviata alla Gestione Governativa Navigazione Lago Maggiore, gestore del servizio pubblico di linea per le opportune informazioni ai comandanti le unità in servizio pubblico nonché agli organi di vigilanza.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 8.8.1997, n.51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinettti