Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 01 del 05 / 01 / 2006

Codice 26.4
D.D. 7 settembre 2005, n. 455

Fiume Po. Comune di Torino. F.I.C. Federazione Italiana Canottaggio - Comitato Regionale del Piemonte. Manifestazione remiera - “9 a Regata Politecnico-Universita’” - indetta per il giorno 10.09.2005. Prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla disciplina della navigazione, relativamente allo svolgimento della manifestazione remiera - “9^ Regata Politecnico-Università” - organizzata dalla F.I.C. - Federazione Italiana Canottaggio - Comitato Regionale del Piemonte, sulle acque del fiume Po, nel tratto del territorio comunale della “Città di Torino” compreso tra la sede della Soc. Canottieri Esperia Torino e la sede del Circolo Amici del Fiume (come da avviso ai naviganti allegato alla presente per farne parte integrante), in programma nella giornata di sabato 10 settembre 2005, dalle ore 21,45 alle ore 23,00, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e disposizioni di seguito riportate:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’avviso ai naviganti, dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Torino; gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

3) Gli organizzatori della manifestazione oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della suddetta manifestazione, in quanto responsabili della stessa, dovranno verificare tutte le condizioni di qualsiasi natura, incluso lo stato dei luoghi, affinché la manifestazione possa effettuarsi senza alcun pericolo;

4) Gli organizzatori dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte ed informare ogni altra Autorità od Ente eventualmente interessato;

5) La sospensione della navigazione (fatta eccezione per le unità direttamente interessate alla manifestazione, quelle preposte all’assistenza e soccorso alla medesima nonché quelle in servizio pubblico di linea), nel territorio comunale della “Città di Torino”, sabato 10.09.2005, dalle ore 21,45 alle ore 23,00, nel tratto compreso tra la sede della Soc. Canottieri Esperia Torino e la sede del Circolo Amici del Fiume;

6) L’obbligo di presidio in acqua della Pattuglia Fluviale del Corpo di Polizia Municipale alla quale compete, tra l’altro, il compito di raccordare lo svolgimento della manifestazione con il transito dei battelli G.T.T. anche interrompendo, qualora si rendesse necessario, la manifestazione in programma per consentire agli stessi i transiti negli orari previsti.

Il presente provvedimento è valido solo per il giorno e le località in essa indicate, ed è riferita a condizioni di normalità del flusso delle acque nel tratto di fiume interessato.

Al peggiorare di dette condizioni di sicurezza gli organizzatori sono tenuti a sospendere la manifestazione programmata.

Il presente parere è, altresì, sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui gli organizzatori dovessero incorrere.

Il presente parere non costituisce “autorizzazione” all’espletamento della manifestazione, autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Comune di Torino ai sensi dell’ art. 98 della l.r. n. 44/2000 e s.m.i. .

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - l’Associazione organizzatrice risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Fiume Po (D.C.R. n. 203-3409 del 29.02.1996 e s.m.i.).

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti