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Bollettino Ufficiale n. 01 del 05 / 01 / 2006

Codice 26.4
D.D. 6 settembre 2005, n. 447

Lago di Mergozzo. Comune di Mergozzo. Parere ai fini della disciplina della navigazione allo svolgimento di una frazione di nuoto inserita nella gara di triathlon denominata “Triathlon internazionale di Mergozzo - V.C.O.” organizzata per il giorno 18 settembre 2005.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere parere favorevole in ordine alla disciplina della navigazione nell’ambito della frazione di nuoto inserita nella gara di triathlon denominata “Triathlon Internazionale di Mergozzo - V.C.O.” indetta dalla Società Dimensione Sport, con sede in Cannobio prevista per il giorno 18 settembre 2005 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 nello specchio acqueo del lago di Mergozzo antistante il centro abitato di Mergozzo.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’avviso ai naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Mergozzo, e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Di disporre nel tratto di lago di Mergozzo antistante l’abitato di Mergozzo il giorno 18 settembre 2005 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 la sospensione totale della navigazione e di ogni altra attività non compatibile con la manifestazione limitatamente al campo di gara, durante lo svolgimento della stessa, la cauta navigazione nell’area circostante (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione).

5) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Lago di Mergozzo.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviato alle Forze dell’Ordine e agli Organi di Vigilanza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 8.8.1997, n.51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti