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Bollettino Ufficiale n. 01 del 05 / 01 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2005, n. 29-1584

Legge 17/02/1992, n. 179. Programma di Edilizia Residenziale Pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. Nuovi termini per addivenire all’inizio dei lavori

A relazione dell’Assessore Conti:

Premesso che:

- Con la legge regionale 15.3.2001, n. 5, (pubblicata sul 2° supplemento al n. 14 del BUR del 4.4.2001), avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)", al Capo III, Edilizia Residenziale Pubblica, artt. 89 e seguenti, sono state disciplinate le competenze in capo alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni. In particolare sono attribuite ai comuni le competenze in merito all’assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori, agli eventuali assestamenti relativamente alla variazione del contributo assegnato e/o del numero degli alloggi ammessi a finanziamento e alla rilocalizzazione dell’intervento.

- con la deliberazione del Consiglio Regionale del 14.10.2002, n. 266-31520, ad oggetto: “Programmazione delle economie di edilizia residenziale pubblica quadriennio 1992-1995", sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la conclusione del programma di Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992-1995 (economie 8° programma);

- con la D.G.R. del 23.12.2002, n. 34-8080, è stato approvato il bando pubblico per l’attribuzione dei finanziamenti di Edilizia Residenziale Pubblica - economie quadriennio 1992-1995;

- con la D.D. del 13.4.2004, n. 76, ad oggetto: “D.G.R. 34-8080. Bando di edilizia residenziale pubblica (economie 1992-1995). Graduatoria programmi comunali. Approvazione” si è provveduto ad approvare il riparto territoriale delle risorse, la graduatoria dei programmi comunali e le relative risorse attribuibili per ciascuna categoria di operatori;

- con la D.D. del 18.10.2004, n. 186, ad oggetto: “D.G.R. 34-8080 del 23.12.2002. Presa d’atto degli adempimenti comunali connessi con il programma di E.R.P. Economie 1992-1995", pubblicata sul BUR n. 44 del 4.11.2004, si è provveduto a prendere atto della graduatoria relativa agli interventi costruttivi comunali, con l’indicazione del finanziamento attribuito e dell’operatore beneficiario del contributo;

- con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 44 del 4 novembre 2004 della D.D 186/04, così come prescritto dal Bando di edilizia residenziale pubblica (economie 1992-1995), sono iniziati a decorrere i tredici mesi per addivenire all’inizio dei lavori che pertanto scadono il 4 dicembre 2005, pena la revoca di diritto del finanziamento pubblico regionale;

- con la nota del 16.12.2004, prot. n. 9553/18 ad oggetto: “Legge 17.2.1992, n. 179. Programma di edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. L.R. 15.3.2001, n. 5. Attuazione degli interventi. Nota esplicativa”, si è provveduto ad indicare l’iter procedurale comunale, gli adempimenti del soggetto attuatore ed a fornire la relativa modulistica;

- con la D.G.R. 29.12.2004, n. 16-14450, ad oggetto: “Legge 17.02.1992, n. 179. Programma di edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. Ulteriori modalità attuative degli interventi.” Si è provveduto, tra l’altro a consentire alle Amministrazioni Comunali, al fine di mantenere in essere l’intero finanziamento attribuito, a seguito di richiesta del soggetto beneficiario di poter rilocalizzare l’intervento su un’altra area, con caratteristiche analoghe, del proprio territorio; fermo restando la verifica di ammissibilità dell’intervento, gli impegni assunti dal soggetto attuatore, i punteggi attribuibili, la posizione in graduatoria ed i tempi previsti per addivenire all’inizio lavori.

- con la D.G.R. 17.01.2005, n. 12-14560, ad oggetto" Legge 17.02.1992, n. 179. Edilizia Residenziale Pubblica. Economie 1992-1995. Disposizione programmatorie." Si è provveduto, ad assentire alla attribuzione del finanziamento agli interventi classificatisi in graduatoria utile e non finanziati in tutto o in parte, nonché di stabilire che con le risorse non utilizzate in ogni ambito territoriale e per ogni categoria di soggetti beneficiari possono essere finanziate le destinazione d’uso di quei programmi comunali in carenza finanziaria per la medesima categoria di soggetti beneficiari utilizzando la graduatoria di merito entro e non oltre il 03/07/2005.

- con le note in data 12/10/2005 ed in date successive la Regione ha richiesto ai Comuni sede di intervento ed ai soggetti attuatori, in prossimità della citata scadenza del il 4 dicembre 2005, di aggiornare gli uffici sull’inizio dei lavori.

Considerato che:

- nell’allegato “A” è riportata la situazione procedurale, risultante dalla documentazione trasmessa dai comuni e dai soggetti attuatori, degli interventi finanziati con le economie dell’ottavo programma di edilizia residenziale pubblica, da cui risultano gli interventi per i quali sono iniziati i lavori, gli interventi per i quali i soggetti attuatori richiedono la proroga, gli operatori che rinunciano all’esecuzione dell’intervento il cui finanziamento sarà revocato a seguito di adozione di provvedimento comunale e gli interventi per i quali le procedure per addivenire all’inizio dei lavori risultano in corso;

- gli interventi ammessi a contributo sono stati complessivamente 101 di cui solamente 39 risultano pervenuti all’inizio dei lavori, gli interventi per i quali i soggetti attuatori hanno richiesto la proroga dei termini e quelli per i quali le procedure per addivenire all’inizio dei lavori risultano ancora in corso sono complessivamente 51. Le comunicazioni di rinuncia al contributo sono 11.

Dato atto che:

- gli interventi finanziati sono finalizzati alla realizzazione o al recupero di alloggi di edilizia residenziale agevolata al fine di consentire l’accesso alla locazione o alla proprietà ai cittadini, beneficiari finali del contributo, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l’edilizia pubblica;

- in attuazione di quanto previsto dal punto 6.2 del Bando alla data del 04.12.2005 più della metà degli interventi finanziati sarebbero soggetti alla revoca di diritto del contributo concesso; di questi 17 interventi sono in capo alla Agenzie Territoriali per la casa (A.T.C.) e comuni;

Ritenuto opportuno:

- per le motivazioni sopra esposte ed al fine di perseguire gli obiettivi indicati dalla programmazione regionale rispetto al soddisfacimento di edilizia residenziale pubblica stabilire un nuovo termine entro il quale i soggetti attuatori devono pervenire all’inizio dei lavori;

- accogliere le richieste di proroga del termine dell’inizio dei lavori avanzate dai soggetti attuatori e confermare il finanziamento degli interventi per i quali le procedure sono ancora in corso in quanto non comportano onere alcuno e sono coerenti con la programmazione regionale.

Preso atto che negli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione è riportato il codice d’intervento, il comune sede dell’intervento, la denominazione del soggetto attuatore, il finanziamento concesso, il numero alloggi e la situazione procedurale dell’intervento.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di dare atto che nell’allegato “A” alla presente deliberazione viene riportata la situazione procedurale degli interventi, elencati nella D.D. 18.10.2004, n. 186, risultante dalla documentazione trasmessa dai comuni e dai soggetti attuatori;

- di confermare il finanziamento attribuito agli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all’allegato “B” alla presente deliberazione in quanto i soggetti attuatori hanno richiesto la proroga dei termini per addivenire all’inizio dei lavori o le procedure per addivenire all’inizio lavori sono in corso. Di stabilire che gli interventi elencati nell’allegato “B” alla presente deliberazione devono pervenire all’inizio dei lavori entro il termine di 10 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di demandare ad una successiva Determinazione Dirigenziale l’accertamento delle economie derivanti dalla rinuncia al contributo da parte dei soggetti attuatori, a seguito dell’adozione di specifico provvedimento comunale di revoca del contributo assegnato.

Gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso la presente deliberazione è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

(omissis)

Allegato