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Bollettino Ufficiale n. 01 del 05 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino)

Procedimento espropriativo aree necessarie alla realizzazione del progetto Hortocampus del Parco Fluviale del Po Torinese loc. Vallere. Art. 22-bis c. 1 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. - Determinazione urgente in via prov. dell’indennità di esproprio ed occupazione anticipata dei beni

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di stabilire, ai sensi e per i fini dell’art. 22 bis comma 2) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., l’indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai proprietari degli immobili occorrenti alla realizzazione del progetto Hortocampus come indicata nell’elaborato 17 ad oggetto: “Piano particellare di esproprio-elenchi” facente parte del progetto definitivo approvato dall’Ente Parco con deliberazione n. 85 del 15.09.05 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, determinata in via d’urgenza e senza particolari indagini o formalità.

Articolo 2

Di informare che i proprietari interessati, entra trenta giorni dall’immissione in possesso, potranno comunicare per iscritto se intendono convenire alla cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% dell’indennità provvisoria, ovvero comunicare al Comune di Moncalieri se intendono accettare l’indennità stessa. In tal caso, ai sensi dell’art. 22 bis comma 3) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., i medesimi hanno diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20 comma 6 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.. Nell’ipotesi in cui i proprietari interessati non condividano l’indennità offerta, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, ai sensi ai sensi dell’art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti. In caso di silenzio, l’indennità sarà considerata, ad ogni effetto rifiutata e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ove l’area da espropriare sia condotta dal proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo, nel caso di cessione volontaria, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., il prezzo sarà determinato in misura tripla rispetto l’indennità provvisoria, con esclusione di ogni maggiorazione.

Di informare altresì che, in caso di mancata accettazione, sarà effettuata una seconda ed ultima stima in sede amministrativa da parte di una apposita Commissione Provinciale per la determinazione dell’indennità di esproprio, la quale sarà eventualmente opponibile in sede giudiziale in Corte d’Appello, ovvero da parte di un collegio di periti ai sensi dell’art. 21 del medesimo D.P.R..

Articolo 3

Esclusivamente per le aree oggetto di esproprio che ricadono in FV2* del vigente PRGC come individuate nell’allegato Piano particellare di esproprio (elaborato 17), si informa che:

- i proprietari interessati, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, potranno comunicare per iscritto se condividono l’indennità offerta. In tal caso, ai sensi dell’art. 22 bis comma 3) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., i medesimi hanno diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Viceversa, nel caso in cui i proprietari interessati non condividano l’indennità offerta, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., la medesima sarà ridotta nella misura del 40% e possono presentare osservazioni e depositare documenti, eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio;

- ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., l’indennità spettante sarà ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prima della determinazione dell’indennità nei modi stabiliti dall’art. 22 bis del medesimo D.P.R. ovvero se per l’area oggetto di esproprio negli ultimi cinque anni è stata pagata dall’espropriato un’imposta comunale (I.C.I.) in misura maggiore dell’imposta da pagare sull’indennità, la differenza sarà corrisposta da questo Comune;

- ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., qualora l’area oggetto di esproprio sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche un’indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, se da questi coltivato da almeno un anno.

Articolo 4

Di disporre in favore del Comune di Moncalieri, ai sensi e per i fini dell’art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., l’occupazione d’urgenza degli immobili siti nel Comune di Moncalieri come indicati nell’elaborato 17 ad oggetto: “Piano particellare di esproprio-elenchi” facente parte del progetto definitivo approvato dall’Ente Parco con deliberazione n. 85 del 15.09.05 allegato al presente provvedimento, necessari all’esecuzione del progetto Hortocampus.

Di informare che, all’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, il Comune di Moncalieri provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti del Comune di Moncalieri. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. L’indennità di occupazione sarà determinata in ragione di 1/12 annuo dell’indennità di esproprio. Il Comune di Moncalieri, dopo l’immissione in possesso, provvederà alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e di immissione in possesso con le stesse modalità di cui al presente atto.

Di informare che le aree asservite ad uso pubblico in forza dell’atto di impegno unilaterale rogito notaio C. Bima rep. n. 59646/7058 del 20.12.99 stipulato dal sig. Trinchero e dalla Soc. Vallere srl a favore del Comune di Moncalieri per il rilascio della C.E. n. 290/98 e successiva variante n. 817 del 12.03.03 ed individuate negli elaborati nn. 6 e 7 del progetto definitivo Hortocampus saranno occupate a titolo gratuito.

Articolo 5

Di informare che, ai sensi dell’art. 22 bis comma 4) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., il presente decreto perderà ogni efficacia ove l’occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

Articolo 6

Di informare che, ai sensi del 22 bis comma 5) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta l’indennità di occupazione computata secondo le indicazioni di cui all’art. 50 comma 1 del medesimo D.P.R..

Articolo 7

Di informare che, ai sensi del 22 bis comma 6) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace l’atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera pubblica in epigrafe ovvero dal 15.09.05, data in cui è diventata efficace la Deliberazione n. 85 del 15.09.2005 di approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ente di Gestione del Parco Fluviale Po Torinese, in qualità di autorità competente alla realizzazione dell’opera pubblica in epigrafe.

Articolo 8

Ai sensi dell’art. 22 bis comma 4 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., i tecnici incaricati alla immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare di cui all’allegato tabella sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previa notifica ai proprietari interessati, nelle forme degli atti processuali civili, dell’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’immissione in possesso.

Articolo 9

Di rendere noto che il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’immissione in possesso delle aree interessate e sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Esente da bollo a norma dell’art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero