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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 45-4389

Criteri di riparto tra le Province della quota regionale del Fondo Nazionale 2006 di cui alla L. 68/99 - Assegnazione mediante accantonamento di euro 3.247.344,26 cap. 15755/06 in favore della Direzione regionale Lavoro-Formazione professionale e trasferimento delle stesse all’A.P.L. - Durata delle agevolazioni concedibili - Modalita’ e criteri di concessione dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) la quota del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili assegnata alla Regione Piemonte per le annualità 2006 pari alla somma di Euro 3.247.344,26 viene destinata al finanziamento delle agevolazioni di cui all’art. 13 della legge n. 68/99 secondo la seguente ripartizione percentuale tra i benefici finanziabili ex lege e per gli importi sotto indicati:

a- 80 per cento del totale pari alla somma di Euro 2.597.875,40 al finanziamento della fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali (di competenza INPS ) relativi ai lavoratori disabili assunti;

b- 10 per cento del totale pari alla somma di Euro 324.734,44 al finanziamento della fiscalizzazione totale o parziale dei contributi assistenziali (di competenza INAIL) relativi ai lavoratori disabili assunti,

c- 5 per cento del totale pari alla somma di Euro 162.367,21 al finanziamento del rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato ai disabili o per l’apprestamento di telelavoro, o per la rimozione delle barriere architettoniche, relativi ai lavoratori disabili assunti;

d- 3 per cento del totale pari alla somma di Euro 97.420,33 al finanziamento del costo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativa ai soggetti disabili che svolgano attività di tirocinio finalizzata all’assunzione;

e- 2 per cento del totale pari alla somma di Euro 64.946,88 al finanziamento degli oneri di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (di competenza INAIL) relativi ai soggetti disabili che svolgono attività di tirocinio finalizzata all’assunzione.

2) Tale quota Regionale del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relativa all’anno 2006 pari alla somma di Euro 3.247.344,26 viene assegnata mediante accantonamento alla competente Direzione Formazione Professionale e Lavoro che ne assume la gestione e provvederà ai successivi adempimenti ad essa relativi, sul cap. 15755/2006 (Acc. n. 101743).

3) La predetta quota del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili destinata dal Ministero del Lavoro alla Regione Piemonte per l’ anno 2006 è suddivisa tra le Province, quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato, in applicazione del criterio numerico indicato in premessa e cioè sulla base della percentuale dei disabili iscritti nelle liste del collocamento mirato a livello provinciale (alla data del 31/12/2005) rispetto al numero complessivo dei disabili registrati a livello regionale secondo lo schema e per gli importi di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

4) La Regione così come previsto dalla DGR 58-9334 del 12/5/2003 trasferisce all’APL le risorse indicate pari complessivamente ad Euro 3.247.344,26.

5) La suddivisione di cui al punto 3) comporta il trasferimento da parte dell’APL alle Province degli importi di cui al citato allegato A) per la copertura dei benefici inerenti le lettere c) d) ed e) indicate al precedente punto 1 e così rispettivamente destinati:

- al rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro di cui all’art. 13 della L. 68/99 lett. c)

- alla copertura del costo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di competenza INAIL relativi ai soggetti disabili che svolgono attività di tirocinio finalizzate all’assunzione ai sensi dell’art.13 c. 3 della L. 68/99;

- alla copertura del costo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativa ai soggetti disabili inseriti in tirocinio ai sensi dell’art. succitato.

Il finanziamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per gli importi di cui al predetto allegato A) a copertura dei benefici inerenti le lettere a) e b) di cui al precedente punto 1 avviene invece secondo le seguenti modalità:

a- la fiscalizzazione degli oneri previdenziali di competenza dell’INPS viene operata dall’Istituto previa anticipazione delle relative risorse da parte dell’APL per l’ anno 2006

b- gli importi conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri assistenziali di competenza dell’INAIL per l’anno 2006 sono invece versati a saldo dall’APL all’ Istituto su comunicazione della somma spettante ai datori di lavoro ammessi ai benefici trasmessa dall’ INAIL all’APL e per conoscenza alle Province.

Tutto ciò in attuazione degli accordi dedotti nelle convenzioni che la Regione ha stipulato con l’INPS in data 18/4/2002 e con l’INAIL in data 3/5/2002 e di cui rispettivamente alle DGR n. 59-5531 dell’11/3/02 e n. 58-5530 del’11/3/02.

6) Le risorse così assegnate alle singole Province e dalle stesse non utilizzate rimangono accantonate in loro favore a valere sulla successiva annualità.

7) L’accesso ai benefici di cui all’art. 13 della L. 68/99 non è automatico in ragione della stipula delle convenzioni previste dall’art. 11 della stessa legge me è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte dei datori di lavoro corredata dal programma di inserimento mirato che dovrà essere valutato dalle Province attraverso i propri servizi, garantendone il coordinamento. In ogni caso le agevolazioni di legge decorrono dalla data di assunzione dei lavoratori disabili. I termini per presentare istanza di ammissione ai benefici alle Province sono fissati al 30 giugno e al 31 ottobre di ogni anno.

8) I benefici di cui all’art. 13 della L. 68/99 lett. a) e b) possono essere concessi dai competenti servizi provinciali, nei limiti delle risorse ad essi assegnate e qualora ritenuti ammissibili in favore dei datori di lavoro convenzionati per una durata inferiore rispetto a quella massima prevista ex lege che è:

nell’ipotesi di cui alla lett. a) per un periodo fino a 8 anni;

nell’ipotesi di cui alla lett. b) per un periodo fino a 5 anni.

Fatti salvi i predetti termini l’insieme delle agevolazioni di cui all’art. 13 L.68/99 sono concesse su base annua e nei limiti di durata previsti dalle convenzioni, fermo restando il positivo esito delle attività di monitoraggio e verifica sul programma di inserimento lavorativo svolte dai servizi competenti.

9) I criteri per la valutazione dei programmi da ammettere ai benefici previsti alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 13 L.68/99 sono quelli previsti dall’art. 6 del D.M. n. 91 del 13.1.2000 citato in premessa, ferma restando la riserva per i disabili psichici ed intellettivi stabilita all’art. 13 lett. a) della legge n. 68/99, la quale, in fase di prima attuazione, è fissata al 10% della quota del fondo assegnata, per tali benefici, alla Regione e, in caso di eventuale residuo, riutilizzata per il finanziamento degli altri programmi di inserimento mirato.

La valutazione dei programmi spetta alle Province ed avviene tenuto conto, in primo luogo, del criterio di precedenza stabilito per i programmi di cui all’art. 6 lett. a) del citato D.M. che prevede l’avviamento lavorativo prioritario dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento in particolare psichici e intellettivi.

In via sussidiaria l’ammissione alle agevolazioni viene concessa tenuto conto del maggior numero di requisiti soddisfatti e, in ogni caso, attribuendo priorità a quei programmi di inserimento mirato che prefigurino inserimento stabili.

La fattispecie individuata dall’art. 6 c. 1 lett. b) suddetto deve considerarsi prioritaria rispetto a quelle individuate dallo stesso articolo lett. c) ed e) che sono invece equivalenti ai fini della valutazione.

A parità di requisiti la valutazione deve tenere conto in via esclusiva del criterio cronologico relativo alla data di stipula della convenzione corredata dal programma di inserimento mirato, purché detti atti siano accompagnati dalla contestuale o anche successiva istanza di ammissione alle agevolazioni previste.

10) Sono affidate all’Agenzia Piemonte Lavoro (in accordo con le Province ed i relativi Centri Provinciali per l’Impiego) le attività di monitoraggio e verifica sui programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili dedotti nelle convenzioni di cui all’art. 11 della L. 68/99. In particolare l’attività di monitoraggio viene svolta dai Centri per l’impiego di concerto con l’Agenzia Piemonte Lavoro attraverso la diffusione di questionari e schede di rilevazione da proporre ai datori di lavoro convenzionati ed a campioni significativi di disabili assunti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)