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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n. 1403-434223 del 14.11.2006 di variante alla concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Avigliana, Sant’Ambrogio e Villar Dora ad uso energetico (impianto “Villa Quagliotti”)

Il Dirigente, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- D.D. n. 1403-434223 del 14.11.2006:

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilit dell’acqua è assentita alla S.I.T.A.F. SpA (omissis) con sede legale in Susa, Fraz. San Giuliano n. 2, la variante alla concessione di cui al D.P.G.R. n. 10580 del 10.12.1985, per derivare dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Avigliana, S. Ambrogio e Villar Dora le portate massima e media corrispondenti rispettivamente a 14.390 l/s e 13.820 l/s, per produrre sul salto di metri 8.10 la potenza nominale media di kW 1097, cio kW 546 in aggiunta ai kW 551 originariamente assentiti, nonch per convogliare la portata derivata in aumento nel canale di derivazione connesso con l’opera di presa immediatamente a valle;

2) sono approvati il primo ed il secondo disciplinare suppletivo, sottoscritti rispettivamente in data 20.2.2003 e 14.11.2006

3) i termini di scadenza della concessione rispettano quelli stabiliti nel D.P.G.R. n. 10580 del 10.12.1985, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale, nei sopracitati disciplinari suppletivi e nel presente provvedimento, nonch al pagamento, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente, degli eventuali canoni e sovracanoni arretrati, e del canone e dei sovracanoni annui, aggiornabili con le modalit e secondo la periodicit definita dalle leggi; detti canoni e sovracanoni sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d’atto della dichiarazione giurata di conformitá delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

4) il concessionario si obbliga ad effettuare a propria cura e spese tutti i lavori che la Pubblica Amministrazione riterr necessari al fine di garantire la sicurezza idraulica dei territori influenzati dalla presenza delle opere afferenti la derivazione in questione;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(omissis)"

- Primo disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 20.2.2003:

“(omissis)

Art. 5 Restituzione

L’art. 5 del disciplinare principale integrato come segue: “... omissis... il concessionario non potr restituire mediante il canale di scarico a monte del ponte della S.P. 197 una portata di acqua eccedente mod. 80.00; le portate derivate oltre gli 80.00 moduli dovranno pertanto venire rilasciate utilizzando il canale Tekfor che confluisce nella derivazione posta immediatamente a valle del citato ponte; qualora detto canale non sia utilizzabile per qualsivoglia motivo, ivi compresa la revoca della convenzione di couso con la Tekfor SpA per l’utilizzo del citato canale derivatore, il concessionario dovr regolare la derivazione in modo da non dover restituire mediante il canale di scarico a monte del ponte della S.P. 197 una portata di acqua eccedente mod. 80.00.”

(omissis)

Art. 7 Condizioni particolari

(omissis)

Il concessionario altres tenuto a:

1) rispettare le condizioni contenute nella “Convenzione tra la Societ CIO srl ed il Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario della Bealera di Rivoli” stipulata in data 26.5.1995 come da rogito Notaio Pietro Boero rep. n. 102616 racc. n. 3790 e conservata agli atti;

2) rispettare le condizioni contenute nella “Convenzione tra la Societ CIO SpA e la Societ Tekfor SpA” stipulata in data 13.11.2001, sottoscritta da entrambe le parti e conservata agli atti;

(omissis)

Art. 8 Garanzie da osservarsi

L’art. 7 del disciplinare principale integrato come segue: “Il concessionario terr sollevata e indenne l’Autorit concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonch da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.”

- Secondo disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 14.11.2006:

“(omissis)

Art. 2 Condizioni particolari

Al termine dell’art. 7 del primo disciplinare suppletivo va aggiunto: “Il concessionario è tenuto a progettare e a realizzare le opere longitudinali di difesa spondale nel tratto di influenza della traversa. Tali opere dovranno essere inserite e compatibili con il progetto di area vasta in corso di redazione da parte della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e delle nuove fasce fluviali in corso di redazione da parte della Autorità di Bacino del Fiume Po. Il progetto dovrà essere presentato entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare suppletivo.

(omissis)"