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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. 0,21 d’acqua, da falda freatica, ad uso Produzione di Beni e Servizi (alimentazione impianto autolavaggio), mediante un pozzo realizzato in Comune di Vigliano Biellese, assentita alla ditta “E.N.I. S.p.A” con D.D. n. 1.094 del 21 marzo 2006. Pratica n. 236BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30 gennaio 2006 dal Sig. Almerigo Pedrotti, in qualità di Procuratore della Ditta “Eni Spa”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella , la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Eni Spa” (omissis), la concessione di estrazione di litri al secondo massimi 0,55 e litri al secondo medi 0,21 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo estraibile di 6.300 metri cubi, dalla falda freatica sotterranea a mezzo di un pozzo recentemente realizzato in Comune di Vigliano Biellese (foglio n. 8, particella n. 343), ad uso produzione di beni e servizi connessi direttamente con la prestazione del servizio (alimentazione impianto di auto lavaggio gestito presso distributore di carburanti per auto trazione), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico direttamente nella fognatura pubblica previa opportuna depurazione. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici /15) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000, pari al minimo ammesso previsto per l’uso produzione di beni e servizi connessi direttamente con la prestazione del servizio con portate medie tra 0,08 litri/ secondo ed 1 litro/ secondo e previsti per l’anno solare 2006 ai sensi dell’art 3 comma 1 lettera h) punto 3, del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1636 di Rep. in data 30 gennaio 2006

Art. - 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spee dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’art. 12.

Biella, 7 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato