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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Variante non sostanziale di concessione accordata alla ditta ATAP spa, con sede in Biella, con D.D. n. 1206 del 27.03.2006. Prat. Biella 38

Di assentire ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla Ditta “ATAP S.p.a.”, omissis, la variante alla concessione oggetto della D.D. 27 marzo 2006, n. 1.206, per poter derivare litri al secondo medi 0,14 d’acqua, per un volume massimo annuo estraibile di 4.400 metri cubi, dalla falda sotterranea freatica a mezzo di un pozzo esistente ubicato in Comune di Biella (foglio n. 55, particella n. 166), per uso produzione di beni e servizi;

Di accordare la variante alla concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nell’originario disciplinare n. 1.640 di repertorio, sottoscritto in data 27 maggio 2004, con l’avvertenza che, nel caso in cui dette condizioni fossero in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento, queste ultime sono da considerarsi prevalenti e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale annuo dovuto a decorrere dalla data del presente provvedimento in ragione di annui Euro 1.000,00 pari al minimo ammesso per l’uso produzione di beni e servizi con portate medie superiori a 0,08 l/sec e fino a 1,00 l/sec previsti per l’anno solare 2006, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h), punto 3) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Successivamente il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di prendere atto che il Codice Utenza Regionale (C.U.R.), attribuito dalla Regione Piemonte ai sensi della l.R. n. 44/2000, relativo alla derivazione d’acqua in parola e necessario ai fini della riscossione, da parte della stessa Amministrazione regionale, del canone demaniale annuo dovuto per effetto della cennata concessione, è BI10001;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e forme stabilite dagli articolo 8 e 30 dello stesso;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia, nonché a tutti i soggetti coinvolti sia direttamente che indirettamente con l’utilizzazione d’acqua oggetto del presente stesso provvedimento.

(omissis)

Biella, 7 dicembre 2006.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato