Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,10 d’acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi, da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo ubicato in Comune di Valdengo, assentita alla ditta Luigi Botto S.p.A. con D.D. n. 1.631 del 27 aprile 2006.Pratica n. 248BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 16 marzo 2006 dal Sig Pier Paolo Leone, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta “Luigi Botto Spa”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2 - comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Luigi Botto Spa” (omissis), la concessione in deroga ai disposti in materia di utilizzo di acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 16 - commi 1 e 2 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, per derivare litri/sec. massimi 0,25 e litri/sec. medi 0,10 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 3.000 metri cubi, da falde sotterranee profonde, a mezzo di un pozzo recentemente terebrato in Comune di Valdengo (foglio n. 1 - particella n. 70), ad uso produzione di beni e servizi connessi direttamente con le attività di processo a carattere tessile e civile, con restituzione dei reflui di scarico in fognatura pubblica.

(Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000, pari al minimo ammesso previsto per l’uso produzione di beni e servizi con portata media tra 0,08 e 1 litro al secondo, ai sensi del combinato disposto dall’art. 3 comma 1 lettera h) punto 3) e dall’articolo 4, comma 3, del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1661 di Rep. in data 16 marzo 2006

Art. 14 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato