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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. 5 d’acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi e Civile, dalla falda freatica sotterranea, mediante un pozzo ubicato in Comune di Occhieppo Superiore, assentita alla ditta “Finelvo S.r.l.” con D.D. n. 1.617 del 26 aprile 2006. Pratica n. 172BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1 marzo 2006 dal Sig. Giovanni Rossetti, in qualità di Amministratore Unico della Ditta “Finelvo Srl”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella , la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Finelvo Srl” (omissis), la concessione di derivazione di una quantità d’acqua stabilita in misura eguale e non superiore a 5 litri/secondo, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 150.000 metri cubi, dalla falda freatica sotterranea mediante un pozzo ubicato in Comune di Occhieppo Superiore (foglio n. 8 - particella n. 521), ad uso produzione di beni e servizi (attività connesse direttamente con il processo produttivo, attività di raffreddamento, attività di condizionamento locali) e civile (integrazione scorte di alimentazione impianto antincendio), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Elvo in località immediatamente a valle dello dell’unità aziendale ubicata in Comune di Occhieppo Superiore, od, in caso di temporanea inattività del depuratore privato, nel collettore di proprietà del soggetto gestore del servizio di depurazione e fognatura “CO.R.D.A.R. Biella Servizi Spa”. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici (15), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.970, pari al minimo ammesso previsto per l’uso di produzione di beni e servizi per portate medie derivabili superiori a 1 litro/ secondo e rapportati all’anno solare 2006, ai sensi del combinato disposto dall’art. 3, comma 1, lettera h), punto 4 e dall’articolo 4 - comma 3 - del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1657 di Rep. in data 1° marzo 2006

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato