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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Rinnovo con varianti sostanziali a concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,001 d’acqua, ad uso Agricolo (abbeveraggio bestiame), dal Rio Luchiama, in Comune di San Paolo Cervo, assentito al “Consorzio Riablit” con D.D. n. 1.073 del 21 marzo 2006. Pratica n. 265BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate e recepite, di ritenere decaduta a tutti gli effetti di legge, la concessione di derivazione d’acqua pubblica accordata con D.M. 30 aprile 1934 n. 2.820, con decorrenza dalla data del presente provvedimento di assenso al rinnovo della stessa con varianti sostanziali. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 8 febbraio 2006 dal Sig. Domenico Boggio Togna, in qualità di Presidente e legale rappresentante del “Consorzio Riablit”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi degli articoli 27 e 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Riablit” (omissis), il rinnovo con varianti sostanziali della concessione di derivazione di litri/sec massimi 2 e litri/sec medi 0,001 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di metri cubi 31.104, dal rio Luchiama, in Comune di San Paolo Cervo, ad uso agricolo (abbeveraggio bestiame con volume inferiore a 1.000 metri cubi annui ed irrigazione pascoli), con obbligo di restituzione delle colature nel bacino tributario del torrente Cervo in Comune di San Paolo Cervo. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quaranta (40) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 8 febbraio 2006 ed approvato al precedente punto 2 del presente dispositivo. Di esonerare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.P.G.R. il “Consorzio Riablit”, con sede in San Paolo Cervo, dal versamento del canone demaniale annuo previsto dall’articolo 4 del medesimo regolamento regionale, in quanto l’utenza d’acqua oggetto della presente concessione viene praticata ad esclusivo servizio di alpeggio. (omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1633 di Rep. in data 8 febbraio 2006

Art. - 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Luchiama, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 6 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato