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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Rinnovo Concessione di derivazione di complessivi litri/sec. 10 d’acqua dai Rii Fango e Bastia, in Comune di Trivero, ad uso Produzione di Beni e Servizi, assentita alla ditta “Lanificio Egidio Ferla S.p.A.” con D.D. n. 2.954 del 7 agosto 2006. Pratiche n. 106/260

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 31 maggio 2006 dalla Sig.a Simonetta Ferla, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta “Lanificio Egidio Ferla Spa”, relativo alla derivazione d’acqua praticata dal rio Fango in Comune di Trivero, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi dell’art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Lanificio Egidio Ferla Spa” (omissis), il rinnovo della concessione oggetto del D.P.G.R. 23 aprile 1980 n. 2.894, per continuare a derivare dal rio Fango, in fraz. Polto del Comune di Trivero, litri/sec. massimi 5 e litri/sec. medi 5 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 150.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con attività di processo, umidificazione ambienti destinati ad attività di processo, alimentazione impianto di riscaldamento, ecc.) e, in misura non apprezzabile e comunque inferiore al 50 % dell’intera portata derivabile, civile (costituzione ed integrazione scorte impianto antincendio, alimentazione servizi igienico-sanitari utilizzati dal personale dipendente con esclusione dell’uso consumo umano garantito dal pubblico acquedotto di Trivero), con restituzione dei reflui di scarico sia nel torrente Ponzone, in Comune di Trivero, che nella condotta di proprietà del soggetto gestore del servizio di fognatura e depurazione (CO.R.D.A.R. Valsesia Spa).

Di accordare il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal rio Fango, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fino al 29 maggio 2015, data di scadenza di altra concessione di derivazione d’acqua accordata con D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone, il quale sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Per i motivi e le causali in premessa esposte, di uniformare le concessioni assentite con D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929 e con il presente provvedimento, mediante classificazione delle singole rispettive derivazioni d’acqua in unica utenza idrica, secondo i disposti dell’art. 7 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, a cui far conseguire, oltre che una medesima scadenza, il pagamento di un unico canone demaniale calcolato sulla scorta della sommatoria delle singole portate medie assentite in concessione, fatta salva ogni altra condizione, prescrizione, obbligo, ecc., discendenti dalle singole concessioni. Di stabilire la competenza complessiva dell’utenza idrica unica praticata dalla Ditta “Lanificio Egidio Ferla Spa”, con sede in Trivero, fraz. Polto n. 13, costituita da due distinte derivazioni d’acqua, una praticata dal rio Fango ed una praticata dal rio Bastia, ubicate in Comune di Trivero, in una quantità d’acqua in misura eguale e non superiore a litri/sec. 10, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile pari a 300.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con attività di processo, umidificazione ambienti destinati ad attività di processo, alimentazione impianto di riscaldamento, ecc.) e, in misura non apprezzabile e comunque inferiore al 50 % dell’intera portata derivabile, civile (costituzione ed integrazione scorte impianto antincendio, alimentazione servizi igienico-sanitari utilizzati dal personale dipendente con esclusione dell’uso consumo umano garantito dal pubblico acquedotto di Trivero), con restituzione dei reflui di scarico sia nel torrente Ponzone, in Comune di Trivero, che nella condotta di proprietà del soggetto gestore del servizio di fognatura e depurazione (CO.R.D.A.R. Valsesia Spa). Di fissare, altresì, l’importo del canone demaniale annuo dovuto per effetto del D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929 e del presente provvedimento, nella misura complessiva ed unica di Euro 1.970, pari al minimo ammesso previsto per l’uso di produzione di beni e servizi con portate medie superiori ad 1 litro al secondo, ai sensi del combinato disposto dall’art. 3 comma 1 lettera h) punto 4 e dall’art. 4 comma 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, il quale verrà corrisposto con decorrenza, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento trattandosi di variazione in diminuzione. Di ritenere formalmente validi e completamente operanti il disciplinare sottoscritto in data 23 dicembre 1986 n. 9.863 di repertorio, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione oggetto del D.P.G.R. 16 marzo 1990 n. 1.929 ed il disciplinare sottoscritto in data 31 maggio 2006, in corso di approvazione con il presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione oggetto del D.P.G.R. 23 aprile 1980 n. 2.894, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge, con l’avvertenza che qualora i vincoli, le condizioni e le prescrizioni contenute negli stessi siano in contrasto con il presente provvedimento debba ritenersi prevalente quest’ultimo. (omissis)

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.699 di Rep. in data 31 maggio 2006

Art. 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 5 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato