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Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Concessione di derivazione di litri/sec. medi 0,162 d’acqua da falda freatica e da falda profonda, mediante n. 2 pozzi in Comune di Cavaglia’, per scopi Agricoli, assentita al Sig. Burzio Massimo con D.D. n. 5.622 del 27 dicembre 2004. Pratica n. 245BI - Determinazione dirigenziale n. 5622 in data 27 dicembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1° settembre 2004 dal Sig. Massimo Burzio, in qualità di concessionario, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Respinta ogni opposizione pervenuta in sede d’istruttoria, affinchè non sia tenuta in considerazione nel presente provvedimento, di assentire, in parte ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii. ed in parte ai sensi degli articoli 2 - comma 1 e 22 - del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Sig. Massimo Burzio (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivare litri al secondo massimi 2,032 e medi 0,162 d’acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo di 5.109 metri cubi, in parte dalla falda freatica sotterranea ed in parte da falde sotterranee profonde, mediante 2 pozzi ubicati in Comune di Cavaglia’ (foglio n. 11 - mappale n. 3), da utilizzare per scopi agricoli (irrigazione di ha 00.60.00 di terreni soggetti a coltivazione in serra di orto frutta), senza obbligo di restituzione delle colature. (Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto dalla medesima data, in ragione del minimo ammesso previsto per l’uso agricolo, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1379 di Rep. in data 1° settembre 2004

Art. - 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario e’ tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 4 dicembre 2006

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato