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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 52
Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16.
Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per lanno 2006.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Esercizio provvisorio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dellarticolo 66 dello Statuto e dellarticolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dellentrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per lanno finanziario 2006, secondo gli stati di previsione dellentrata e della spesa del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006, contenuti nel disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentato al Consiglio regionale in data 7 dicembre 2005 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.
2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dellincolumità pubblica, spese per la realizzazione dellevento olimpico 2006.
Art. 2
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 2005
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 194
- Presentato dalla Giunta regionale il 14 dicembre 2005.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 14 dicembre 2005.
- Testo licenziato dalla I Commissione il 16 dicembre 2005 con relazione di Mariano Rabino.
- Approvato in Aula il 21 dicembre 2005 con 32 voti favorevoli, 10 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 66 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)
1. Lesercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.".
- Il testo dellarticolo 12 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 12. (Legge di bilancio Esercizio provvisorio)
1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.
2. Lesercizio provvisorio del bilancio puo essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.
3. La legge relativa allesercizio provvisorio del bilancio autorizza laccertamento e la riscossione delle entrate, limpegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.
4. La legge regionale che autorizza lesercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni allesecuzione delle spese obbligatorie nonche lentita degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non puo essere successiva al 30 aprile.".
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dallapprovazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte..