Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 52

Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, contenuti nel disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentato al Consiglio regionale in data 7 dicembre 2005 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell’incolumità pubblica, spese per la realizzazione dell’evento olimpico 2006.

Art. 2

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 194

- Presentato dalla Giunta regionale il 14 dicembre 2005.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 14 dicembre 2005.

- Testo licenziato dalla I Commissione il 16 dicembre 2005 con relazione di Mariano Rabino.

- Approvato in Aula il 21 dicembre 2005 con 32 voti favorevoli, 10 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 66 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)

1. L’esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.".

- Il testo dell’articolo 12 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 12. (Legge di bilancio Esercizio provvisorio)

1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.

2. L’esercizio provvisorio del bilancio puo’ essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.

3. La legge relativa all’esercizio provvisorio del bilancio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate, l’impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.

4. La legge regionale che autorizza l’esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all’esecuzione delle spese obbligatorie nonche’ l’entita’ degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non puo’ essere successiva al 30 aprile.".


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.