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Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 / 12 / 2005

Codice 10.7
D.D. 9 novembre 2005, n. 1128

Comune di Valstrona (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, di terreni comunali gravati da uso civico per complessivi mq. 26.466, con concessione a terzi e gestione comunale per anni 99 nonche’ contestuale conciliazione per parziale trasformazione pregressa (mq.14.016), per mantenimento, ampliamento e miglioramento opere di pubblica utilita’. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Valstrona (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 26.466 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 39 - mapp. 57 - 58 - 89 e Fg. 40 - mapp. 20 - 47 - 91 - 101 (ex 22), su cui in parte insistono fabbricati a uso pubblico, per gestirle in parte in proprio, ed in parte darle in concessione amministrativa al “Consorzio Agrario Alpe Colle” di cui il Comune è membro, per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, previa regolarizzazione in via conciliativa per l’occupazione e l’uso pregresso non autorizzato di parte dell’area (mq. 14.016 di cui mq. 53,20 edificati), per consentire il mantenimento delle opere già realizzate (tratto di pista agro-silvo- pastorale, area pic.nic/giochi con basso fabbricato di servizio, bacino di presa comunale e sentiero di collegamento allo stesso), il loro miglioramento (sentiero collegamento bacino) e ampliamento (prolungamento pista agro-silvo-pastorale) nonché l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione e di future manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

- che il Comune di Valstrona (VCO), dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione, con conciliazione per la realizzazione del pregresso che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Comune, per la parte gestita in proprio ed il Concessionario,per quanto di sua competenza, non potranno operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, l’eventuale concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata così come verrebbe a decadere la presente autorizzazione rilasciata al Comune stesso per la gestione in proprio;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dell’autorizzazione e della concessione, salvo rinnovo, dovranno essere restituite alla collettività locale ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese, secondo i casi, del Comune o del concessionario che dovranno comunque effettuare un primo intervento di recupero delle aree al termine dei lavori inerenti la realizzazione delle opere (nuovo tratto di pista), della sistemazione e miglioramento dell’esistente e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

- la regolarizzazione in via conciliativa a sanatoria del pregresso, per le valutazioni di cui alla perizia approvata dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici, sarà solo formale e quindi senza versamento di denaro (da parte del Concessionario Consorzio Agrario Alpe Colle) e senza accantonamenti (da parte del Comune) e che la concessione futura non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla precitata Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, parimenti il Comune, per quanto gestito in proprio in futuro, dovrà accantonare la quota di propria competenza come stabilito dalla stessa Commissione, per provvedere alla manutenzione delle opere e delle aree in argomento. Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune/Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- i costi inerenti la realizzazione delle nuove opere e la loro successiva manutenzione, per quanto non eventualmente coperto da finanziamenti pubblici sono, per la gestione in proprio, a carico del Comune e, per la concessione a terzi, a totale carico del Concessionario. Per le opere non ancora realizzate (nuovo tratto di pista), i canoni e gli accantonamenti dovranno essere computati a partire dalla data di apertura del cantiere lavori pertanto, a partire dalla data della presente autorizzazione, i suddetti canoni e accantonamenti dovranno essere computati solo per le aree già trasformate (complessivi mq. 14.016 compresi fabbricati);

- il Comune di Valstrona (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi accantonati (percepiti, per la parte data in concessione a terzi) in virtù della presente autorizzazione, alla manutenzione delle aree e delle opere in argomento e, nel caso di avanzi, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 o, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto. Il Concessionario (Consorzio Alpe Colle) potrà, previo accordo formale con l’Amministrazione Comunale, pagare il canone dovuto in natura e, più precisamente, provvedendo direttamente alla manutenzione della pista esistente e, quando realizzato, del nuovo tratto di pista. L’anzidetta manutenzione, sia per la parte di competenza del Comune che per la parte di competenza del Concessionario, dovrà comunque essere fatta nella misura almeno sufficiente a garantire l’utilizzo in sicurezza delle aree e delle opere in argomento anche, pertanto, se dovesse risultare di onere maggiore a quanto approvato come canoni e accantonamenti dal presente atto, in quanto tali valutazioni sono riferite solo al minimo dovuto alla collettività locale;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento sono, per la concessione a carico del concessionario, mentre per le aree gestite in proprio dal Comune, a carico di quest’ultimo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri