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Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 / 12 / 2005

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 15 dicembre 2005, n. 17731/17.1

Art. 16 c. 1 DCR n. 563-13414 del 29.10.99, come modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003. DGR n. 43-29533 del 1 marzo 2000, come modificata dalla DGR n. 100-13283 del 3.8.2004- Istanza della soc. Neinver S.p.A. di nuova autorizzazione per centro commerciale sequenziale -superficie di vendita mq. 14684- in Comune di Vicolungo - Conferenza dei Servizi, seduta del 22.11.2005. Dichiarazione di improcedibilità

(omissis)

La Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti;

delibera

* di dichiarare improcedibile l’istanza di autorizzazione proposta al comune di Vicolungo in data 24 giugno 2005, dalla Società Neinver S.p.A. per l’attivazione in comune di Vicolungo di un centro commerciale sequenziale -settore extralimentare- con superficie di vendita complessiva di mq. 14684 così composto:

53 medie strutture di vendita non alimentari mq. 13044 compl.

16 esercizi di vicinato > 150 mq. mq. 1640 compl.;

* di non procedere conseguentemente all’acquisizione del parere di Giunta regionale prescritto per le istanze proposte a norma dell’art. 16 c. 1 ultima parte della D.C.R. 563-13414/1999;

* di non accogliere, conseguentemente, l’istanza di sospensione dei termini del procedimento, rinviando la valutazione da parte della Giunta regionale e la conseguente espressione di parere, proposta in via incidentale dalla Società NEINVER S.p.A., “in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, in funzione della quale l’istanza è stata proposta in via precauzionale”.

Il Comune di Vicolungo, in ottemperanza al disposto dell’art. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto all’assunzione del provvedimento finale di improcedibilità, previa comunicazione, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 4.7.2005 n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, dei motivi ostativi all’ulteriore corso del procedimento, nel rispetto del termine di centoventi giorni a decorrere dal 24.8.2005, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi.

A norma dell’art. 13 c. 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia del provvedimento comunale dovrà essere inviato alla Direzione regionale al Commercio.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Tutela del Consumatore,
mercati all’ingrosso e aree mercatali
Patrizia Vernoni