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Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 / 12 / 2005

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 2 dicembre 2005, n. 16985/17.1

Comune di Mondovì (Cn). Società Centri Commerciali Alta Brianza S.r.l. - Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della DCR n. 347-42514 dei 23.12.2003 che ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi seduta del 9.11.2005

(omissis)

La Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti;

delibera

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa della Società Centri Commerciali Alta Brianza S.r.l. per l’attivazione di un centro commerciale classico (tipologia G-CC2) avente una superficie complessiva di vendita di mq. 12.000, ubicato nel Comune di Mondovì (Cn), via Langhe zona CC-03, Localizzazione L2, settore alimentare e non alimentare, avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita Mq. 12.000 così composta:

- un esercizio di grande struttura alimentare e non alimentare (G-SM1) con superficie di vendita di mq. 4.500

- un esercizio di grande struttura non alimentare (G-SE1) con superficie di vendita di mq. 3.500

- un esercizio di media struttura non alimentare (M-SE3) con superficie di vendita di mq. 1.500

- un esercizio di media struttura non alimentare (M-SE2) con superficie di vendita di mq. 500

- un esercizio di media struttura non alimentare (M-SE2) con superficie di vendita di mq. 500

- 15 esercizi con superficie di vendita inferiore a mq. 250 con superficie di vendita complessiva pari a mq. 1.500

b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 20.174;

c) il fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive centro commerciale classico (G-CC2) di mq. 12.000 dovrà essere: non inferiore a mq. 32.022 pari a posti auto n. 1.186 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003; in relazione al rispetto dell’art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore al 50% della superficie lorda di pavimento; la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89 in relazione al volume del fabbricato;

d) aree carico-scarico merci;

2. di subordinare il rilascio dell’autorizzazione amministrativa alla sottoscrizione di un atto d’obbligo registrato che formalizzi l’impegno da parte della Società proponente a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano;

3. di subordinare l’attivazione del centro commerciale alla realizzazione e relativa funzionalità:

- di tutte le opere viarie previste secondo l’ultima versione progettuale aggiornata alle integrazioni trasmesse in data 28.10.2005 ed in particolare:

a) le tre rotatorie, della nuova strada tra via Tanaro e corso Francia e delle strade interne, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Cuneo dell’8 novembre 2005 (prot. n. 11966);

b) la rotatoria su via Tanaro dovrà essere realizzata in asse alla stessa via, secondo la soluzione “A” presentata in data 28.10.2005;

c) l’incrocio tra strada Gratteria e via Langhe, dovrà essere sistemato e messo in sicurezza a carico del proponente, concordando con Comune e Provincia la soluzione più idonea;

d) sia posta in essere dal proponente idonea cartellonistica utile per deviare i flussi della clientela del centro commerciale sulla viabilità esterna di Mondovì, concordandola con il Comune;

4. di subordinare il rilascio dei permessi a costruire all’obbligo dell’acquisizione della verifica d’impatto ambientale prevista dall’art. 10 della L.R. 40/98 e all’obbligo dell’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica prevista dall’art. 26 commi 7 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i che sarà subordinata alle prescrizioni di cui ai punti 1,2 e 3 ed all’approvazione dello

strumento urbanistico esecutivo;

5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d’uso.

Il Comune di Mondovì, in ottemperanza al disposto dell’art. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto al rilascio dell’autorizzazione commerciale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 22.8.2005, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell’art. 13 c. 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale al commercio.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione
ed interventi dei Settori Commerciali
Patrizia Vernoni