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Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 / 12 / 2005
Deliberazione della Conferenza dei Servizi 2 dicembre 2005, n. 16985/17.1
Comune di Mondovì (Cn). Società Centri Commerciali Alta Brianza S.r.l. - Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dellart. 9 del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della DCR n. 347-42514 dei 23.12.2003 che ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi seduta del 9.11.2005
(omissis)
La Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti;
delibera
1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa della Società Centri Commerciali Alta Brianza S.r.l. per lattivazione di un centro commerciale classico (tipologia G-CC2) avente una superficie complessiva di vendita di mq. 12.000, ubicato nel Comune di Mondovì (Cn), via Langhe zona CC-03, Localizzazione L2, settore alimentare e non alimentare, avente le seguenti caratteristiche:
a) superficie di vendita Mq. 12.000 così composta:
- un esercizio di grande struttura alimentare e non alimentare (G-SM1) con superficie di vendita di mq. 4.500
- un esercizio di grande struttura non alimentare (G-SE1) con superficie di vendita di mq. 3.500
- un esercizio di media struttura non alimentare (M-SE3) con superficie di vendita di mq. 1.500
- un esercizio di media struttura non alimentare (M-SE2) con superficie di vendita di mq. 500
- un esercizio di media struttura non alimentare (M-SE2) con superficie di vendita di mq. 500
- 15 esercizi con superficie di vendita inferiore a mq. 250 con superficie di vendita complessiva pari a mq. 1.500
b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 20.174;
c) il fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive centro commerciale classico (G-CC2) di mq. 12.000 dovrà essere: non inferiore a mq. 32.022 pari a posti auto n. 1.186 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nellart. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003; in relazione al rispetto dellart. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore al 50% della superficie lorda di pavimento; la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89 in relazione al volume del fabbricato;
d) aree carico-scarico merci;
2. di subordinare il rilascio dellautorizzazione amministrativa alla sottoscrizione di un atto dobbligo registrato che formalizzi limpegno da parte della Società proponente a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano;
3. di subordinare lattivazione del centro commerciale alla realizzazione e relativa funzionalità:
- di tutte le opere viarie previste secondo lultima versione progettuale aggiornata alle integrazioni trasmesse in data 28.10.2005 ed in particolare:
a) le tre rotatorie, della nuova strada tra via Tanaro e corso Francia e delle strade interne, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Cuneo dell8 novembre 2005 (prot. n. 11966);
b) la rotatoria su via Tanaro dovrà essere realizzata in asse alla stessa via, secondo la soluzione A presentata in data 28.10.2005;
c) lincrocio tra strada Gratteria e via Langhe, dovrà essere sistemato e messo in sicurezza a carico del proponente, concordando con Comune e Provincia la soluzione più idonea;
d) sia posta in essere dal proponente idonea cartellonistica utile per deviare i flussi della clientela del centro commerciale sulla viabilità esterna di Mondovì, concordandola con il Comune;
4. di subordinare il rilascio dei permessi a costruire allobbligo dellacquisizione della verifica dimpatto ambientale prevista dallart. 10 della L.R. 40/98 e allobbligo dellacquisizione dellautorizzazione urbanistica prevista dallart. 26 commi 7 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i che sarà subordinata alle prescrizioni di cui ai punti 1,2 e 3 ed allapprovazione dello
strumento urbanistico esecutivo;
5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione duso.
Il Comune di Mondovì, in ottemperanza al disposto dellart. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto al rilascio dellautorizzazione commerciale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 22.8.2005, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dellart. 13 c. 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia dellautorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale al commercio.
Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione
ed interventi dei Settori Commerciali
Patrizia Vernoni