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Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 580-392483 del 15.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 580-392483 del 15-9-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Barberis Giovanni Battista (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte Via Don Stobbia, 13 (codice utenza TO10898), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 4 Pozzi in Comune di Vigone, Pancalieri per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

- L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)