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Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cassine (Alessandria)

Deliberazione C.C. n. 44 del 28.09.2005 di modifica dell’articolo 2 del Regolamento edilizio comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare, per le ragioni indicate in narrativa e sulla base delle osservazioni della Regione Piemonte, il testo dell’articolo 2 del vigente Regolamento edilizio comunale, dando atto che l’articolo medesimo risulta riformulato come segue:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La commissione è composta da nove componenti, eletti dal consiglio comunale tra soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dai successivi commi e con esclusione dei titolari o membri di organi politici del Comune. Con la medesima deliberazione, il consiglio comunale nominerà il Presidente della commissione nell’ambito dei componenti eletti.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e al diritto amministrativo;

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle dimissioni o dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che dichiara la decadenza. “

2) di dare atto che il regolamento edilizio comunale risulta conforme al regolamento tipo formato dalla Regione.