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Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Boves (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 4.11.2005 - “Regolamento Edilizio Comunale: modifica art.2 ”Formazione della Commissione Edilizia"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi art.3, comma 10 L.R. 19/1999, le modifiche all’art.2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, così come disposto al punto 2) successivo;

2) l’art.2 del R.E.C. vigente è stralciato ed è sostituito dal seguente:

Art.2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio;

2. La commissione è così composta:

- Responsabile dell’Area Urbanistica - Edilizia Privata, con funzioni di Presidente;

- n° 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale (di cui 2 designati dalla minoranza), scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 che non svolgano la libera professione in modo continuativo a livello locale. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni il componente presente più anziano di età.

- n° 4 componenti (da scegliersi fra i liberi professionisti locali, con rotazione nella carica, da determinarsi con l’atto di nomina);

- la composizione citata, sarà integrata, ai sensi dell’art.14 comma 1 della L.R. n. 20 del 3.4.1989, con un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali che non svolga la libera professione in modo continuativo a livello locale.

3. I componenti sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha designata; pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

8. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari, devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28.11.2005

“Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 4.11.2005. Rettifica”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di rettificare la deliberazione consiliare n. 77 del 04.11.2005 nel punto 2) del suo deliberato, comma 2, secondo capoverso riguardante la composizione numerica dei suoi componenti che si intende come segue:

“n° 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale (di cui 3 designati dalla minoranza) ...omissis.....”

3. Di dare atto che la rimanente parte della deliberazione in questione rimane invariata nei suoi contenuti.