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Supplemento Ordinario n. 4 al B.U. n. 51

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 23-1812

L.R. 9/2001, come modificata e integrata dalla L.R. 36/2004. Revoca della D.G.R. n. 19-1130 del 17.10.2005 e modifica della D.G.R. n. 51-14401 del 20.12.2004

A relazione dell’Assessore Caracciolo:

Vista la D.G.R. n. 19-1130 del 17 ottobre 2005 con la quale è stato soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il beneficio dello sconto sui carburanti per gli utenti delle fasce B e C di cui all’allegato B della D.G.R. n. 51-14401 del 20 dicembre 2004, contenente disposizioni attuative della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, modificata con la legge regionale 29 novembre 2004, n. 36;

atteso che, da parte delle forze politiche e degli Enti locali del Verbano Cusio Ossola, sono pervenute sollecitazioni e nuove proposte al fine di mantenere il beneficio di cui sopra, almeno nella fascia B, quella che va da 20,01 a 30 km dal confine con la Svizzera;

ritenuto, a seguito di confronti con i rappresentanti di Enti locali del Verbano Cusio Ossola, e valutate nuove ipotesi di distribuzione dei costi, di mantenere il beneficio dello sconto sui carburanti nella predetta fascia B;

ritenuto opportuno, allo scopo di limitare i costi di gestione, di individuare meccanismi di partecipazione economica degli utenti nella gestione del beneficio;

individuata, per ragioni di opportunità ed economicità organizzativa, tale partecipazione nella riduzione di 0,01 Euro dello sconto praticato su ogni litro di benzina, calcolato con le modalità di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione;

ritenuto, sulla base di quanto sopra, di ampliare l’ambito di applicazione dello sconto sul prezzo dei carburanti, comprendendo, oltre ai comuni con confini territoriali compresi fra 0 e 20 chilometri di distanza dal confine con la Svizzera (denominata fascia A), anche i comuni del Verbano Cusio Ossola che distano da 20,01 a 30 km dal confine con la Svizzera, denominandola fascia B, revocando di conseguenza la DGR del 2005 sopra richiamata, e, nel contempo, di definire le modalità di partecipazione degli utenti alla gestione del beneficio;

visto l’art. 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’articolo 5-quater del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

vista la legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, modificata ed integrata con la legge regionale 29 novembre 2004, n. 36;

vista la D.G.R. n. 51-14401 in data 20 dicembre 2004 contenente modalità applicative della citata legge regionale n. 9/01, come modificata dalla legge regionale n. 36/04;

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

per le considerazioni indicate in premessa,

di revocare la D.G.R. n. 19-1130 del 17 ottobre 2005, contenente disposizioni attuative della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, modificata con la legge regionale 29 novembre 2004, n. 36;

di prevedere due fasce di sconto di carburante denominate fascia A e fascia B, sostituendo, con effetto dal 1° gennaio 2006, l’allegato B della D.G.R. n. 51-14401 del 20 dicembre 2004, con l’allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato B

Disposizioni attuative

Comuni interessati:

Sono interessati dalle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. n. 36/2004 i seguenti comuni, suddivisi nelle fasce A e B, che distano fino a 30 km dal confine con la Svizzera.

Per confine si intende il valico carrabile di confine con la Svizzera e le relative distanze sono calcolate sul percorso stradale ordinario minimo. Qualora il comune non sia dotato di un impianto di distribuzione di carburante, le distanze sono calcolate avendo come riferimento il comune più vicino dotato di tale servizio.

Sono pertanto interessati dalle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. n. 36/2004 i seguenti comuni:

fascia A (da 0 a 20 km)

Cannero Riviera, Cannobio, Cavaglio Spoccia, Craveggia, Crevoladossola, Cursulo Orasso, Druogno, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Malesco, Masera, Montecrestese, Oggebbio, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Varzo, Villette.

fascia B (da 20,1 a 30 km)

Antrona Schieranco, Arizzano, , Aurano, Baceno, Bee, Beura Cardezza, Bognanco, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Crodo, Domodossola, Intragna Miazzina, Montescheno, Pallanzeno, Premeno, Premia, San Bernardino Verbano, Seppiana, Trontano, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola

Modalità organizzative ed operative per la fruizione dello sconto alla pompa:

Dal 1 gennaio 2005, tutti i residenti nei Comuni che all’entrata in vigore della legge regionale n.36 del 29 novembre 2004 abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte beneficiano dello sconto alla pompa per l’acquisto di benzina, purché in possesso della idonea tessera magnetica.

Tutti i residenti nei Comuni che all’entrata in vigore della legge regionale n.36 del 29 novembre 2004, non abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, o che non abbiano ancora completato il processo di adesione o distribuzione delle tessere magnetiche, continueranno a beneficiare del bonus fiscale, così come disciplinato dalla legge regionale n. 9 del 23 aprile 2001.

Procedura di rilascio e variazione degli identificativi

La Regione Piemonte, invierà gratuitamente a tutti i beneficiari del bonus fiscale, se residenti in Comuni che abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte ed in possesso dei requisiti necessari (codice fiscale validato, residenza corretta), una tessera magnetica identificativa. Man mano che i Comuni aderiranno all’anagrafe tributaria del Piemonte, la Regione provvederà ad inviare ai nuovi beneficiari la tessera suddetta.

Qualunque variazione si renda necessaria al fine di aggiornare la tessera identificativa (variazioni di residenza, variazioni di proprietà veicoli), dovrà essere effettuata tramite soggetti identificati dalla Regione Piemonte.

Funzione dei Comuni

I Comuni provvedono:

* alla raccolta delle domande per il rilascio degli identificativi;

* alla trasmissione degli elenchi dei beneficiari all’Amministrazione Regionale, Direzione Bilanci e Finanze e alla competente Amministrazione Provinciale;

* alla comunicazione all’Amministrazione Regionale, e alla competente Amministrazione Provinciale, delle sospensioni e revoche delle autorizzazioni per il rilascio degli identificativi;

Funzioni delle Province

Le Province provvedono:

* agli adempimenti relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza;

* alla vigilanza;

* agli adempimenti relativi ai controlli sui consumi richiesti dall’Amministrazione Regionale con conseguente trasmissione dei risultati;

* a segnalare all’Amministrazione Regionale, eventuali irregolarità rilevate nei confronti sia dei gestori che dei beneficiari.

* all’assistenza ed al supporto informatico dei Comuni.

Entità dello sconto

L’entità dello sconto è determinata con le modalità di cui alla D.G.R. n. 98-4467/2001.

Il beneficiario ha titolo allo sconto sul prezzo dei carburanti qualora il prezzo di tali prodotti - praticato in Italia alla pompa - sia superiore a quello praticato in Svizzera. Lo sconto alla pompa è concesso per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti di vendita dotati di POS situati nei Comuni interessati da tale beneficio, nei limiti di cui al successivo comma.

Lo sconto su ogni litro di carburante è ridotto di 0,01 euro/litro. Tale riduzione è prevista come partecipazione dell’utente ai costi di gestione dello sconto.

I quantitativi massimi di rifornimento di carburante per ciascun beneficiario non possono superare i limiti di 250 litri mensili e 3.000 litri annui.

Monitoraggio

L’Amministrazione regionale verifica i prezzi dei carburanti praticati nei punti vendita situati nel territorio svizzero, con le modalità di cui alla l.r. 9/2001 così come modificata dalla l.r. 36/2004, ed adotta provvedimenti necessari, con la dovuta tempistica.

La Direzione Commercio e Artigianato dell’Amministrazione Regionale verifica annualmente, tramite i dati dell’Ufficio Tecnico di Finanza di cui al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le variazioni di quantitativo di carburante erogato nel territorio regionale interessato dalla L.R. n. 9/2001 così come modificata dalla l.r.36/2004 e comunica le relative risultanze alla Giunta regionale ed alla Direzione Regionale Bilanci e Finanze.

Modalità di erogazione

La vendita di carburanti a prezzo ridotto è consentita ai soli gestori di punti vendita dotati di POS.

I gestori devono dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati.

I gestori ogni sera, al momento della chiusura della giornata lavorativa, devono collegare in via informatica il POS alla banca dati gestita dal CSI - Piemonte per conto della Regione Piemonte, e ricevono sullo stesso la black list (ovvero i dati relativi alla disabilitazione degli identificativi).

L’utente per acquistare carburante a prezzo ridotto, è tenuto a consegnare al gestore dell’impianto la propria tessera magnetica.

Il gestore, prima di effettuare il rifornimento, è tenuto a verificare la corrispondenza della targa del veicolo sul quale il rifornimento è richiesto con quella memorizzata nella tessera stessa.

Qualora l’identificativo sia corretto può procedere con l’erogazione e alla rilevazione del quantitativo ed tipo di carburante erogato sul POS.

E’ tenuto a rilasciare copia dello scontrino emesso dal POS al beneficiario ed a conservare copia di tutti gli scontrini emessi dal POS (sia per richiedere il rimborso degli sconti effettuati in caso di malfunzionamento della rete informatica, sia per permettere agli organi competenti di effettuare eventuali controlli).

Il beneficiario, all’atto del pagamento del rifornimento scontato, è tenuto a controllare la corrispondenza tra i litri erogati e quelli registrati sullo scontrino.

I gestori, alla fine di ogni giornata lavorativa, devono richiedere al POS la stampa riepilogativa delle operazioni effettuate nella giornata.

Norma transitoria

Fino al termine di cui all’art. 10 comma 1 della l.r.36/2004 è possibile utilizzare identificativi cartacei (schede carburanti), sulle quali il gestore del punto vendita indicherà la data del rifornimento e la quantità di benzine acquistate dal beneficiario.

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di emanare opportune direttive correttive e/o integrative del presente provvedimento ai fini dell’applicazione della L.R. n. 9/2001 così come modificata dalla l.r. 36/2004 dei relativi provvedimenti attuativi e del coordinamento dell’attività dei Comuni.

Efficacia delle disposizioni

Con proprio provvedimento, il direttore della direzione Bilanci e Finanze, definirà l’ inserimento dei nuovi Comuni che avendo aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, potranno essere abilitati ad usufruire del nuovo sistema di sconto alla pompa.La decorrenza del nuovo regime, sarà il 1° giorno del mese successivo al completamento della procedura di adesione al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte ed a quella di distribuzione delle carte magnetiche.