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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 51
Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7.
Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
La Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 è già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 7 luglio 2005, n. 27, parte I, ed è di seguito riportata per agevolare la lettura della Circolare. Restano pertanto invariati il valore e lefficacia della legge regionale medesima. (ndr)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
CAPO I.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione della legge)
1. Lattività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento e trasparenza e dal rispetto dei principi dellordinamento comunitario.
2. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Regione Piemonte agisce utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato.
3. La presente legge riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini allattività amministrativa e laccesso ai relativi documenti stabilendo i principi generali per la semplificazione dei procedimenti dellamministrazione regionale.
4. Per conseguire maggiore efficienza la Regione incentiva luso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati.
Art. 2.
(Attività di informazione e comunicazione)
1. Al fine di assicurare ai cittadini, alle imprese ed agli enti, la conoscenza per la partecipazione alle politiche e ai programmi dintervento, la Regione promuove e realizza idonee attività di comunicazione e informazione.
Art. 3.
(Obbligo di adozione del provvedimento espresso)
1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato dufficio, lamministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dellamministrazione regionale hanno il dovere di concluderlo mediante ladozione di un provvedimento espresso.
2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dellistruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai sensi dellarticolo 8.
3. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto un beneficio economico la cui concessione sia subordinata allesistenza di sufficienti disponibilità finanziare in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini previsti dallarticolo 6 per lindisponibilità dei mezzi finanziari, il responsabile del procedimento comunica allinteressato le ragioni che rendono impossibile lattribuzione del beneficio. Lomissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 4.
(Obbligo di motivazione)
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lorganizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. La motivazione indica i presupposti di fatto, le norme giuridiche e le ragioni che hanno determinato la decisione dellamministrazione regionale, degli enti strumentali o dipendenti dellamministrazione regionale, in relazione alle risultanze dellistruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dellarticolo 17, comma 1, lettera b).
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dellamministrazione regionale richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di questultima è indicato e reso disponibile anche latto a cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e lautorità cui è possibile ricorrere.
Art. 5.
(Criteri per ladozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni)
1. I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano allatto dellassegnazione degli stessi, sono predeterminati, anche ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale), dalla Giunta regionale o dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.
2. I criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti della stessa natura, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.
3. I criteri determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e portati a conoscenza dei cittadini attraverso le attività di informazione e comunicazione di cui allarticolo 2.
4. Losservanza dei criteri di cui al comma 3 risulta nei singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.
CAPO II.
TERMINI
Art. 6.
(Termini)
1. La Giunta regionale e lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, definiscono i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e individuano, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.
2. I criteri di cui al comma 1 sono volti a garantire:
a) la più sollecita conclusione del procedimento tenuto conto della complessità dello stesso;
b) il non aggravio delle procedure e degli adempimenti istruttori con particolare riguardo ai destinatari dellatto finale;
c) il rispetto degli interessi coinvolti.
3. La Giunta regionale e lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, assumono ogni iniziativa idonea a ridurre i termini massimi di conclusione dei procedimenti stabiliti ai sensi del comma 1.
4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, qualora non sia stato espressamente stabilito da legge, regolamento o specifico bando o non sia stato individuato ai sensi del comma 1, è di novanta giorni.
5. Qualora il procedimento sia ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente ovvero dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda medesima; se liniziativa che apre il procedimento è dufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto dimpulso o, nel caso in cui sussista lobbligo di provvedere, dalla data del verificarsi del fatto da cui sorge tale obbligo, o dal momento preciso eventualmente stabilito dalla legge.
6. La Giunta regionale e lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, promuovono intese o altre forme di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti regionali per lindividuazione concordata dei termini di rispettiva competenza, al fine di ridurre i tempi complessivi di conclusione dei procedimenti.
Art. 7.
(Sospensione dei termini)
1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:
a) in pendenza dei termini stabiliti per i soggetti di cui allarticolo 13, commi 2 e 3 e per i soggetti intervenuti nel procedimento ai sensi dellarticolo 16, per presentare memorie scritte e documenti, nonchè per il rilascio di dichiarazioni e per la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;
b) in pendenza dellacquisizione degli atti di cui allarticolo 26 qualora in possesso di amministrazione pubblica diversa da quella procedente, fatto salvo il caso di acquisizione diretta di cui allarticolo 26, comma 6;
c) in pendenza degli accertamenti di cui allarticolo 26, comma 4, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da amministrazione pubblica diversa da quella procedente, fatto salvo il caso di acquisizione diretta di cui allarticolo 26, comma 6;
d) in pendenza dellespressione dei pareri e delle valutazioni tecniche degli organi consultivi dellamministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 25, commi 1 e 3;
e) in pendenza dellinvio di documentazione integrativa che il responsabile del procedimento abbia ritenuto necessario richiedere.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), è comunicata allinteressato contestualmente alla richiesta di atti, di pareri o di documenti integrativi.
3. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti.
CAPO III.
INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO
Art. 8.
(Responsabile di procedimento)
1. La Giunta e lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, nellambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dellente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni.
2. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia.
3. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella l.r. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento.
Art. 9.
(Procedimenti di competenza di più strutture)
1. Ai sensi dellarticolo 8 è individuato un unico responsabile per lintero procedimento anche se il medesimo comprende fasi di competenza funzionale proprie di strutture interne diverse.
2. Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne landamento presso le strutture competenti, dando impulso allazione amministrativa.
3. Per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dal comma 2.
Art. 10.
(Pubblicizzazione)
1. Ai fini di agevolare la partecipazione e garantire la trasparenza dellazione amministrativa, lamministrazione provvede a rendere pubblico lelenco dei singoli responsabili di ogni singolo procedimento ed i relativi termini sia attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sia attraverso altre forme di pubblicizzazione.
Art. 11.
(Compiti del responsabile del procedimento)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dellamministrazione regionale, il responsabile del procedimento:
a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ai requisiti di legittimazione ed ai presupposti per lemanazione del provvedimento;
b) provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di cui allarticolo 6 adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti allorgano competente per ladozione. Lorgano competente per ladozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dellistruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;
c) assegna, qualora lo ritenga opportuno, ad altro funzionario la responsabilità dellistruttoria di ciascun procedimento;
d) chiede, anche su proposta del funzionario cui è affidata la conduzione dellistruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete e può disporre accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
e) propone lindizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
f) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
g) sottoscrive, avendone la competenza, le ipotesi di accordo sostitutivo di provvedimento di cui allarticolo 18;
h) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dellistruttoria e la legittimità della proposta;
i) dispone in merito allaccesso ai documenti amministrativi.
2. Nel caso di delega della responsabilità di cui allarticolo 8, comma 3, il delegato esercita i compiti di cui al comma 1 nei limiti della delega conferita.
Art. 12.
(Compiti del responsabile dellistruttoria)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di competenza e responsabilità per il personale dellamministrazione regionale, il responsabile dellistruttoria o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:
a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento ed alla predisposizione degli atti alluopo richiesti;
b) provvede alla verifica dellesistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti richiesti per lemanazione del provvedimento;
c) provvede agli adempimenti volti a garantire lapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d) propone al responsabile del procedimento lacquisizione dufficio di documenti già in possesso dellamministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica e propone laccertamento di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare;
e) cura gli adempimenti relativi al rilascio di copie di atti e documenti ai sensi degli articoli 18, 19, 20 del d.p.r. 445/2000;
f) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dellistruttoria;
g) propone al responsabile del procedimento ladozione degli atti di sua competenza;
h) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dellistruttoria.
CAPO IV.
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 13.
(Comunicazione dellavvio del procedimento)
1. Lamministrazione regionale provvede a dare comunicazione dellavvio del procedimento.
2. La comunicazione viene trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenirvi.
3. Medesima comunicazione viene trasmessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, individuati ovvero facilmente individuabili, cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio giuridicamente rilevante.
4. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 vengono trasmesse a procedimento già avviato.
Art. 14.
(Oggetto e forma della comunicazione)
1. La comunicazione dellavvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere:
a) loggetto del procedimento promosso;
b) lufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
c) lufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;
d) lorgano o lufficio regionale competenti per ladozione del provvedimento finale;
e) i termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti;
f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi in caso di inerzia dellamministrazione regionale;
g) la data di presentazione dellistanza, nei procedimenti avviati ad istanza di parte.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.
3. Lomissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 15.
(Comunicazioni dei motivi ostativi allaccoglimento dellistanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano allaccoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Delleventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.
Art. 16.
(Facoltà di intervento nel procedimento)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante motivata istanza allamministrazione regionale o agli enti strumentali o agli enti dipendenti dallamministrazione regionale competenti per il procedimento.
Art. 17.
(Diritti dei soggetti interessati)
1. I soggetti di cui allarticolo 13, commi 2 e 3, e quelli intervenuti ai sensi dellarticolo 16 hanno diritto:
a) di accedere ai documenti amministrativi salvi i casi di esclusione previsti nel regolamento di cui allarticolo 28, comma 4;
b) di presentare memorie scritte e documenti entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in altro atto analogo.
2. Lamministrazione regionale ha lobbligo di valutare le memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti alloggetto del procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del provvedimento finale.
Art. 18.
(Accordi con gli interessati)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dellarticolo 17, comma 1, lettera b), lamministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dellamministrazione regionale possono concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse lamministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dellamministrazione regionale possono recedere unilateralmente dallaccordo di cui al comma 1, salvo lobbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 19.
(Casi di inapplicabilità)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dellattività dellamministrazione regionale diretta allemanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano.
CAPO V.
SEMPLIFICAZIONE DELLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 20.
(Ricorso alla conferenza di servizi)
1. La Regione indice di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza regionale.
2. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 3, comma 2, la conferenza di servizi è sempre indetta quando la Regione deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
3. Lamministrazione regionale può convocare la conferenza di servizi anche per lesame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Lindizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando lattività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dellinteressato, dalla Regione se competente per ladozione del provvedimento finale.
5. La conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari è disciplinata dallarticolo 14 bis, commi 1, 2, 3 bis, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall articolo 9 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sullazione amministrativa).
Art. 21
(Procedimento della conferenza di servizi)
1. Lamministrazione regionale, ricevuta listanza di indizione della conferenza di servizi, invia tempestivamente copia degli atti ai soggetti tenuti ad esprimersi; questi ultimi devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, lamministrazione regionale indice la conferenza entro quindici giorni.
3. La conferenza può essere altresì indetta quando, nel termine di cui al comma 1, è intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.
4. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dellistruttoria, entro sessanta giorni dalla data di indizione.
5. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative allorganizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del responsabile del procedimento.
6. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi perviene alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, leffettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, lamministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
7. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per ladozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dellistanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque allesame del provvedimento.
9. Nel caso di cui al comma 8, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.
10. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 14 quater, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies della l. 241/1990, come da ultimo modificato dall articolo 11 della l. 15/2005, allesito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 7, lamministrazione regionale adotta latto motivato di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
11. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.
12. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, è manifestato nella conferenza di servizi, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e reca, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dellassenso.
13. Si considera acquisito lassenso dellamministrazione pubblica che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 12.
14. Il provvedimento finale è adottato tenendo conto della determinazione conclusiva della conferenza. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti, alla predetta conferenza.
15. È fatta salva la disciplina della conferenza di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
Art. 22.
(Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi)
1. Lamministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da qualsiasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso lorgano che, in base alla legge regionale di organizzazione, risulta compente in materia, ovvero è individuato come tale dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 23, comma 3.
2. Qualora lorgano competente alla partecipazione sia la Giunta regionale, la medesima individua il soggetto legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questo espressa in sede di conferenza tiene luogo degli atti dellamministrazione.
3. Nel caso in cui lorgano legittimato alla partecipazione sia, ai sensi della legge regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante dallimpossibilità di parteciparvi, il funzionario responsabile dellistruttoria dellatto. In tale secondo caso latto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà dellamministrazione.
4. Ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi indetta dai soggetti di cui al comma 1, lamministrazione regionale può richiedere la documentazione necessaria per lespressione delle autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, nonchè stabilire eventuali altre modalità che consentano una effettiva espressione, in sede di conferenza, della volontà dellamministrazione. La documentazione è trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla l. 241/1990, e successive modificazioni.
5. I soggetti di cui al comma 1 che convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere alla amministrazione regionale la determinazione di conclusione della conferenza di servizi.
Art. 23.
(Conferenza interna di servizi)
1. Qualora il responsabile del procedimento debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne allamministrazione regionale convoca, qualora sia necessario per garantire la speditezza dellazione amministrativa, una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture regionali interessate, nellosservanza delle modalità e dei tempi previsti allarticolo 21, se compatibili.
2. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi interna sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture regionali partecipanti.
3. Ai fini della partecipazione alle conferenze di servizi qualora sia opportuno adottare un provvedimento unico su un intervento da attuare, lamministrazione regionale coordina ed armonizza assensi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri comunque denominati espressi dalle strutture regionali competenti per materia. A tal fine la Giunta regionale individua, in relazione alle competenze prevalenti nella materia trattata, la direzione responsabile, nonchè le altre direzioni coinvolte. La direzione responsabile acquisisce, ai fini della formulazione del provvedimento unico, gli assensi, le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri comunque denominati mediante conferenza interna di servizi, cui le direzioni coinvolte sono tenute a partecipare.
Art. 24
(Accordi tra Amministrazioni pubbliche)
1. Anche al di fuori dei casi previsti allarticolo 20, commi 1 e 2, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previste dalle leggi regionali vigenti, e quelle di cui allarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), lamministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallarticolo 18, commi 2 e 4.
Art. 25.
(Pareri e valutazioni tecniche)
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, o un ente dipendente dalla Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Nello stesso termine devono essere rilasciati i pareri facoltativi.
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del responsabile del procedimento procedere indipendentemente dallacquisizione del parere, dandone comunicazione allorgano interessato.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per ladozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dellamministrazione regionale nei termini prefissati dalla disposizione stessa, o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dellamministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri o di valutazioni che debbano essere rilasciati da amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e alla salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui lorgano adito abbia rappresentato al responsabile del procedimento esigenze istruttorie i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dei soggetti che lo devono esprimere.
6. Gli organi consultivi di cui al comma 1 predispongono procedure di particolare urgenza per ladozione dei loro pareri.
Art. 26.
(Autocertificazione e presentazione di atti e documenti)
1. Lamministrazione regionale e gli enti strumentali o dipendenti dallamministrazione regionale e i concessionari di pubblici servizi adottano le misure organizzative idonee a garantire lapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal d.p.r. 445/2000.
2. Qualora linteressato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile dellistruttoria procede dufficio allacquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Linteressato è tenuto ad indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
4. Parimenti sono accertati dufficio dal responsabile dellistruttoria i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare.
5. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.
6. Lamministrazione può procedere allacquisizione dufficio (acquisizione diretta), anche per fax o via telematica, dei documenti di cui al comma 4.
7. In tutti i casi in cui si procede allacquisizione dufficio mediante la consultazione per via telematica degli archivi informativi, il rilascio e lacquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per linteressato.
8. Lamministrazione regionale controlla periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate.
Art. 27.
(Silenzio-assenso e dichiarazione di inizio attività)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con regolamento, adottato ai sensi dellarticolo 27, comma 2, dello Statuto, a disciplinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della l. 241/1990, come da ultimo modificati dallarticolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.
2. Il regolamento di cui al comma 1 viene adottato in conformità ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali;
b) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso i diversi uffici regionali;
c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
d) rispetto della potestà regolamentare degli enti locali nellesercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
Art. 28.
(Diritto di accesso)
1. Al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Per lesercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono lacquisizione diretta delle informazioni da parte dellinteressato.
3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dellattività amministrativa.
4. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonchè i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con regolamento regionale, in accordo ai principi stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della l. 241/1990, come da ultimo modificata dal d.l. 35/2005, convertito dalla l. 80/2005.
5. Nel caso di acquisizione diretta di informazioni e di documenti da parte dellinteressato, effettuata mediante strumenti informatici, devono essere previste altresì le misure organizzative, le norme tecniche e le modalità di identificazione del soggetto anche mediante limpiego di strumenti informatici per la firma digitale.
6. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, per motivi di ufficio, è esente dal rimborso del costo di riproduzione.
7. Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai rispettivi sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso le reti informatiche.
8. I provvedimenti di diniego, differimento, limitazione allaccesso nei casi e nei limiti stabiliti da apposito regolamento, sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente o del direttore regionale responsabile del procedimento ai sensi dellarticolo 8.
9. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti presentata allufficio regionale, questa si intende respinta.
Art. 29.
(Efficacia degli atti)
1. Gli atti amministrativi acquisiscono efficacia costitutiva dal momento della approvazione da parte dellorgano competente, salvo i casi di atti ricettizi e del comma 2.
2. La pubblicazione degli atti amministrativi sul Bollettino Ufficiale ha di norma efficacia dichiarativa, assume efficacia costitutiva nei soli casi espressamente previsti da disposizione di legge o di regolamento.
Art. 30.
(Abrogazione)
1. La legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 luglio 2005
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 38.
- Presentato dalla Giunta regionale il 25 maggio 2005.
- Riassunto dal Consiglio regionale ex articolo 77 del Regolamento il 14 giugno 2005.
- Rinviato dal Consiglio in VIII Commissione in sede referente, ex articolo 81 del Regolamento il 17 giugno 2005.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 27 giugno 2005 con relazione di Aldo Reschigna, Mariangela Cotto.
- Approvato in Aula il 28 giugno 2005 con 41 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 12
- Il testo dellarticolo 18 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:
Art. 18 (Copie autentiche)
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dellatto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
2. Lautenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato loriginale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nellattestazione di conformità con loriginale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dellufficio. Se la copia dellatto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nellarticolo 20.
3. Nei casi in cui linteressato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, lautenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione delloriginale e senza obbligo di deposito dello stesso presso lamministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso."
- Il testo dellarticolo 19 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:
Art. 19 ( Modalità alternative allautenticazione di copie)
1. La dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui allarticolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi alloriginale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità alloriginale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati."
- Il testo dellarticolo 20 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:
Art. 20 (Copie di atti e documenti informatici)
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità alloriginale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui allarticolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione delloriginale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nellarticolo 8, comma 2.
Note allarticolo 20
- Larticolo 14 bis, commi 1, 2, 3 bis, 4, 5, della l. 241/1990 è il seguente:
Art. 14 bis ( Conferenza di servizi preliminari), commi 1, 2, 3 bis, 4, 5
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dellinteressato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda linteresse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui allarticolo 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, lamministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. .
- Il testo della l. 15/2005 è pubblicato sulla G.U. del 21 febbraio 2005, n. 42.
Note allarticolo 21
- Il testo dellarticolo 14 quater, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, della l. 241/1990 è il seguente:
Art. 14 quater ( Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi), commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies
3. Se il motivato dissenso è espresso da unamministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dallamministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, in caso di dissenso tra unamministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra unamministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dellistruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3 bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dallamministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra unamministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dellistruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3 ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, e dellarticolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3 quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dellarticolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso lindividuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3 quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.".
Nota allarticolo 24
- Larticolo 2, comma 203, della l. 662/1996 è il seguente:
Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno delloccupazione e dello sviluppo), comma 203
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) Programmazione negoziata, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per lattuazione di interventi diversi, riferiti ad ununica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) Intesa istituzionale di programma, come tale intendendosi laccordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi dinteresse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dallarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) Accordo di programma quadro, come tale intendendosi laccordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. Laccordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dellattuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dellarticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per lattuazione dellaccordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti allaccordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. Laccordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dellaccordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dellaccordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dallarticolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) Patto territoriale, come tale intendendosi laccordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo allattuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) Contratto di programma, come tale intendendosi il contratto stipulato tra lamministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) Contratto di area, come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nellambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui allobiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dellart. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nellambito dei contratti darea dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dallarticolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.".
Note allarticolo 27
- La legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 ( Statuto della Regione Piemonte) è pubblicata sul B.U. del 3 marzo 2005, n. 9, Supplemento straordinario n. 1 del 7 marzo 2005.
- Larticolo 27, comma 2, dello Statuto, è il seguente:
Art. 27 ( Esercizio della potestà regolamentare), comma 2
2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.".
- Larticolo 19 della l.241/1990 è il seguente:
Art. 19 ( Denuncia di inizio attività)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per lesercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dallaccertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, allimmigrazione, allamministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dellambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dellinteressato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. Lamministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dellamministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Lattività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione allamministrazione competente. Contestualmente allinizio dellattività, linteressato ne dà comunicazione allamministrazione competente.
3. Lamministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dellattività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, linteressato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dallamministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dellamministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede lacquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per ladozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dellattività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino allacquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali lamministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dallacquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione allinteressato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per linizio dellattività e per ladozione da parte dellamministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dellattività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa allapplicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".
- Larticolo 20 della l. 241/1990 è il seguente:
Art. 20 ( Silenzio-assenso)
1. Fatta salva lapplicazione dellarticolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dellamministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica allinteressato, nel termine di cui allarticolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. Lamministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dellistanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dellamministrazione equivale ad accoglimento della domanda, lamministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, lambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e limmigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone ladozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dellamministrazione come rigetto dellistanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.".
- Il d.l. 35/2005 è pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 2005, n. 62.
- La legge 14 maggio 2005, n. 80 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) è pubblicata sulla G.U. del 14 maggio 2005, n. 111, S.O.
Note allart. 28
- Larticolo 22 della l. 241/1990 è il seguente:
Art. 22 ( Definizioni e principi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per diritto di accesso, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto laccesso;
c) per controinteressati, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dallesercizio dellaccesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per pubblica amministrazione, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. Laccesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dellattività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne limparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nellàmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati allarticolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. Lacquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dellarticolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha lobbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.".
- Larticolo 23 della l. 241/1990 è il seguente:
Art. 23 ( Ambito di applicazione del diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso di cui allarticolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nellambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dallarticolo 24.".
- Larticolo 24 della l. 241/1990 è il seguente:
Art. 24 ( Esclusione dal diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dellattività della pubblica amministrazione diretta allemanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti allaccesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato delloperato delle pubbliche amministrazioni.
4. Laccesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nellambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche leventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti allaccesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione allaccesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dallarticolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, allesercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando laccesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dellordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, allattività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti allamministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino lattività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi allespletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti laccesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, laccesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dallarticolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.".
- Larticolo 25 della l. 241/1990 è il seguente:
Art. 25 ( Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. Lesame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta allamministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dellaccesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dallarticolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dellaccesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dellarticolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per lambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per laccesso di cui allarticolo 27. Il difensore civico o la Commissione per laccesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dellistanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per laccesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano allautorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, laccesso è consentito. Qualora il richiedente laccesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dellesito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se laccesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi laccesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per laccesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino allacquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica allamministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative allaccesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza lassistenza del difensore. Lamministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dellente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina lesibizione dei documenti richiesti.".
- Larticolo 26 della l. 241/1990 è il seguente:
Art. 26 ( Obbligo di pubblicazione)
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina linterpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per lapplicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui allarticolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 sintende realizzata.".