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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 51

Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7.

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 è già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 7 luglio 2005, n. 27, parte I, ed è di seguito riportata per agevolare la lettura della Circolare. Restano pertanto invariati il valore e l’efficacia della legge regionale medesima. (ndr)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione della legge)

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento e trasparenza e dal rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario.

2. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Regione Piemonte agisce utilizzando strumenti del diritto pubblico o privato.

3. La presente legge riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e l’accesso ai relativi documenti stabilendo i principi generali per la semplificazione dei procedimenti dell’amministrazione regionale.

4. Per conseguire maggiore efficienza la Regione incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati.

Art. 2.

(Attività di informazione e comunicazione)

1. Al fine di assicurare ai cittadini, alle imprese ed agli enti, la conoscenza per la partecipazione alle politiche e ai programmi d’intervento, la Regione promuove e realizza idonee attività di comunicazione e informazione.

Art. 3.

(Obbligo di adozione del provvedimento espresso)

1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato d’ufficio, l’amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell’amministrazione regionale hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 8.

3. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto un beneficio economico la cui concessione sia subordinata all’esistenza di sufficienti disponibilità finanziare in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini previsti dall’articolo 6 per l’indisponibilità dei mezzi finanziari, il responsabile del procedimento comunica all’interessato le ragioni che rendono impossibile l’attribuzione del beneficio. L’omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 4.

 (Obbligo di motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è motivato. La motivazione indica i presupposti di fatto, le norme giuridiche e le ragioni che hanno determinato la decisione dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali o dipendenti dell’amministrazione regionale, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b).

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione regionale richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest’ultima è indicato e reso disponibile anche l’atto a cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 5.

(Criteri per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni)

1. I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all’atto dell’assegnazione degli stessi, sono predeterminati, anche ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale), dalla Giunta regionale o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

2. I criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti della stessa natura, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno porre ulteriori specificazioni.

3. I criteri determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e portati a conoscenza dei cittadini attraverso le attività di informazione e comunicazione di cui all’articolo 2.

4. L’osservanza dei criteri di cui al comma 3 risulta nei singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.

CAPO II.

TERMINI

Art. 6.

(Termini)

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, definiscono i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e individuano, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.

2. I criteri di cui al comma 1 sono volti a garantire:

a) la più sollecita conclusione del procedimento tenuto conto della complessità dello stesso;

b) il non aggravio delle procedure e degli adempimenti istruttori con particolare riguardo ai destinatari dell’atto finale;

c) il rispetto degli interessi coinvolti.

3. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, assumono ogni iniziativa idonea a ridurre i termini massimi di conclusione dei procedimenti stabiliti ai sensi del comma 1.

4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, qualora non sia stato espressamente stabilito da legge, regolamento o specifico bando o non sia stato individuato ai sensi del comma 1, è di novanta giorni.

5. Qualora il procedimento sia ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente ovvero dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda medesima; se l’iniziativa che apre il procedimento è d’ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d’impulso o, nel caso in cui sussista l’obbligo di provvedere, dalla data del verificarsi del fatto da cui sorge tale obbligo, o dal momento preciso eventualmente stabilito dalla legge.

6. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, promuovono intese o altre forme di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti regionali per l’individuazione concordata dei termini di rispettiva competenza, al fine di ridurre i tempi complessivi di conclusione dei procedimenti.

Art. 7.

(Sospensione dei termini)

1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini stabiliti per i soggetti di cui all’articolo 13, commi 2 e 3 e per i soggetti intervenuti nel procedimento ai sensi dell’articolo 16, per presentare memorie scritte e documenti, nonchè per il rilascio di dichiarazioni e per la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;

b) in pendenza dell’acquisizione degli atti di cui all’articolo 26 qualora in possesso di amministrazione pubblica diversa da quella procedente, fatto salvo il caso di acquisizione diretta di cui all’articolo 26, comma 6;

c) in pendenza degli accertamenti di cui all’articolo 26, comma 4, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da amministrazione pubblica diversa da quella procedente, fatto salvo il caso di acquisizione diretta di cui all’articolo 26, comma 6;

d) in pendenza dell’espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche degli organi consultivi dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 25, commi 1 e 3;

e) in pendenza dell’invio di documentazione integrativa che il responsabile del procedimento abbia ritenuto necessario richiedere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), è comunicata all’interessato contestualmente alla richiesta di atti, di pareri o di documenti integrativi.

3. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti.

CAPO III.

INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

Art. 8.

 (Responsabile di procedimento)

1. La Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell’ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni.

2. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia.

3. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella l.r. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento.

Art. 9.

(Procedimenti di competenza di più strutture)

1. Ai sensi dell’articolo 8 è individuato un unico responsabile per l’intero procedimento anche se il medesimo comprende fasi di competenza funzionale proprie di strutture interne diverse.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l’andamento presso le strutture competenti, dando impulso all’azione amministrativa.

3. Per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dal comma 2.

Art. 10.

 (Pubblicizzazione)

1. Ai fini di agevolare la partecipazione e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, l’amministrazione provvede a rendere pubblico l’elenco dei singoli responsabili di ogni singolo procedimento ed i relativi termini sia attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sia attraverso altre forme di pubblicizzazione.

Art. 11.

 (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell’amministrazione regionale, il responsabile del procedimento:

a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ai requisiti di legittimazione ed ai presupposti per l’emanazione del provvedimento;

b) provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 6 adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

c) assegna, qualora lo ritenga opportuno, ad altro funzionario la responsabilità dell’istruttoria di ciascun procedimento;

d) chiede, anche su proposta del funzionario cui è affidata la conduzione dell’istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete e può disporre accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

e) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

f) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) sottoscrive, avendone la competenza, le ipotesi di accordo sostitutivo di provvedimento di cui all’articolo 18;

h) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dell’istruttoria e la legittimità della proposta;

i) dispone in merito all’accesso ai documenti amministrativi.

2. Nel caso di delega della responsabilità di cui all’articolo 8, comma 3, il delegato esercita i compiti di cui al comma 1 nei limiti della delega conferita.

Art. 12.

(Compiti del responsabile dell’istruttoria)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di competenza e responsabilità per il personale dell’amministrazione regionale, il responsabile dell’istruttoria o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:

a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento ed alla predisposizione degli atti all’uopo richiesti;

b) provvede alla verifica dell’esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti richiesti per l’emanazione del provvedimento;

c) provvede agli adempimenti volti a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

d) propone al responsabile del procedimento l’acquisizione d’ufficio di documenti già in possesso dell’amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica e propone l’accertamento di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare;

e) cura gli adempimenti relativi al rilascio di copie di atti e documenti ai sensi degli articoli 18, 19, 20 del d.p.r. 445/2000;

f) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;

g) propone al responsabile del procedimento l’adozione degli atti di sua competenza;

h) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dell’istruttoria.

CAPO IV.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13.

 (Comunicazione dell’avvio del procedimento)

1. L’amministrazione regionale provvede a dare comunicazione dell’avvio del procedimento.

2. La comunicazione viene trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenirvi.

3. Medesima comunicazione viene trasmessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, individuati ovvero facilmente individuabili, cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio giuridicamente rilevante.

4. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 vengono trasmesse a procedimento già avviato.

Art. 14.

(Oggetto e forma della comunicazione)

1. La comunicazione dell’avvio del procedimento deve essere personale, redatta in forma scritta e contenere:

a) l’oggetto del procedimento promosso;

b) l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;

c) l’ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti;

d) l’organo o l’ufficio regionale competenti per l’adozione del provvedimento finale;

e) i termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti;

f) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi in caso di inerzia dell’amministrazione regionale;

g) la data di presentazione dell’istanza, nei procedimenti avviati ad istanza di parte.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

3. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 15.

(Comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Art. 16.

(Facoltà di intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante motivata istanza all’amministrazione regionale o agli enti strumentali o agli enti dipendenti dall’amministrazione regionale competenti per il procedimento.

Art. 17.

(Diritti dei soggetti interessati)

1. I soggetti di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 16 hanno diritto:

a) di accedere ai documenti amministrativi salvi i casi di esclusione previsti nel regolamento di cui all’articolo 28, comma 4;

b) di presentare memorie scritte e documenti entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in altro atto analogo.

2. L’amministrazione regionale ha l’obbligo di valutare le memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del provvedimento finale.

Art. 18.

 (Accordi con gli interessati)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera b), l’amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell’amministrazione regionale possono concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione regionale, gli enti strumentali o dipendenti dell’amministrazione regionale possono recedere unilateralmente dall’accordo di cui al comma 1, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 19.

(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività dell’amministrazione regionale diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano.

CAPO V.

SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20.

(Ricorso alla conferenza di servizi)

1. La Regione indice di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza regionale.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, la conferenza di servizi è sempre indetta quando la Regione deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. L’amministrazione regionale può convocare la conferenza di servizi anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dalla Regione se competente per l’adozione del provvedimento finale.

5. La conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari è disciplinata dall’articolo 14 bis, commi 1, 2, 3 bis, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’ articolo 9 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione amministrativa).

Art. 21

(Procedimento della conferenza di servizi)

1. L’amministrazione regionale, ricevuta l’istanza di indizione della conferenza di servizi, invia tempestivamente copia degli atti ai soggetti tenuti ad esprimersi; questi ultimi devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l’amministrazione regionale indice la conferenza entro quindici giorni.

3. La conferenza può essere altresì indetta quando, nel termine di cui al comma 1, è intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.

4. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro sessanta giorni dalla data di indizione.

5. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del responsabile del procedimento.

6. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi perviene alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

7. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all’esame del provvedimento.

9. Nel caso di cui al comma 8, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.

10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 quater, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies della l. 241/1990, come da ultimo modificato dall’ articolo 11 della l. 15/2005, all’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 7, l’amministrazione regionale adotta l’atto motivato di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

11. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.

12. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, è manifestato nella conferenza di servizi, è congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e reca, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell’assenso.

13. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione pubblica che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 12.

14. Il provvedimento finale è adottato tenendo conto della determinazione conclusiva della conferenza. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti, alla predetta conferenza.

15. È fatta salva la disciplina della conferenza di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Art. 22.

(Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza di servizi)

1. L’amministrazione regionale partecipa alla conferenza di servizi indetta da qualsiasi altra amministrazione o soggetto legittimato attraverso l’organo che, in base alla legge regionale di organizzazione, risulta compente in materia, ovvero è individuato come tale dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23, comma 3.

2. Qualora l’organo competente alla partecipazione sia la Giunta regionale, la medesima individua il soggetto legittimato a rappresentarla. In tal caso la manifestazione di volontà da questo espressa in sede di conferenza tiene luogo degli atti dell’amministrazione.

3. Nel caso in cui l’organo legittimato alla partecipazione sia, ai sensi della legge regionale di organizzazione, un dirigente, questi può delegare per iscritto un altro dirigente assegnato alla struttura da lui diretta ovvero, in caso di necessità derivante dall’impossibilità di parteciparvi, il funzionario responsabile dell’istruttoria dell’atto. In tale secondo caso l’atto di delega deve indicare le condizioni ed i limiti entro i quali poter esprimere in sede di conferenza la volontà dell’amministrazione.

4. Ai fini della partecipazione alla conferenza di servizi indetta dai soggetti di cui al comma 1, l’amministrazione regionale può richiedere la documentazione necessaria per l’espressione delle autorizzazioni, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, nonchè stabilire eventuali altre modalità che consentano una effettiva espressione, in sede di conferenza, della volontà dell’amministrazione. La documentazione è trasmessa dal responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla l. 241/1990, e successive modificazioni.

5. I soggetti di cui al comma 1 che convocano la conferenza, sono tenuti a trasmettere alla amministrazione regionale la determinazione di conclusione della conferenza di servizi.

Art. 23.

 (Conferenza interna di servizi)

1. Qualora il responsabile del procedimento debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all’amministrazione regionale convoca, qualora sia necessario per garantire la speditezza dell’azione amministrativa, una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture regionali interessate, nell’osservanza delle modalità e dei tempi previsti all’articolo 21, se compatibili.

2. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi interna sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture regionali partecipanti.

3. Ai fini della partecipazione alle conferenze di servizi qualora sia opportuno adottare un provvedimento unico su un intervento da attuare, l’amministrazione regionale coordina ed armonizza assensi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri comunque denominati espressi dalle strutture regionali competenti per materia. A tal fine la Giunta regionale individua, in relazione alle competenze prevalenti nella materia trattata, la direzione responsabile, nonchè le altre direzioni coinvolte. La direzione responsabile acquisisce, ai fini della formulazione del provvedimento unico, gli assensi, le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri comunque denominati mediante conferenza interna di servizi, cui le direzioni coinvolte sono tenute a partecipare.

Art. 24

(Accordi tra Amministrazioni pubbliche)

1. Anche al di fuori dei casi previsti all’articolo 20, commi 1 e 2, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previste dalle leggi regionali vigenti, e quelle di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l’amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 18, commi 2 e 4.

Art. 25.

(Pareri e valutazioni tecniche)

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, o un ente dipendente dalla Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Nello stesso termine devono essere rilasciati i pareri facoltativi.

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del responsabile del procedimento procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere, dandone comunicazione all’organo interessato.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione regionale nei termini prefissati dalla disposizione stessa, o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri o di valutazioni che debbano essere rilasciati da amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e alla salute dei cittadini.

5. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato al responsabile del procedimento esigenze istruttorie i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dei soggetti che lo devono esprimere.

6. Gli organi consultivi di cui al comma 1 predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei loro pareri.

Art. 26.

(Autocertificazione e presentazione di atti e documenti)

1. L’amministrazione regionale e gli enti strumentali o dipendenti dall’amministrazione regionale e i concessionari di pubblici servizi adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal d.p.r. 445/2000.

2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile dell’istruttoria procede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. L’interessato è tenuto ad indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile dell’istruttoria i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare.

5. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

6. L’amministrazione può procedere all’acquisizione d’ufficio (acquisizione diretta), anche per fax o via telematica, dei documenti di cui al comma 4.

7. In tutti i casi in cui si procede all’acquisizione d’ufficio mediante la consultazione per via telematica degli archivi informativi, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per l’interessato.

8. L’amministrazione regionale controlla periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 27.

(Silenzio-assenso e dichiarazione di inizio attività)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto, a disciplinare i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della l. 241/1990, come da ultimo modificati dall’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.

2. Il regolamento di cui al comma 1 viene adottato in conformità ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali;

b) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso i diversi uffici regionali;

c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

d) rispetto della potestà regolamentare degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

Art. 28.

(Diritto di accesso)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato.

3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

4. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonchè i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con regolamento regionale, in accordo ai principi stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della l. 241/1990, come da ultimo modificata dal d.l. 35/2005, convertito dalla l. 80/2005.

5. Nel caso di acquisizione diretta di informazioni e di documenti da parte dell’interessato, effettuata mediante strumenti informatici, devono essere previste altresì le misure organizzative, le norme tecniche e le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti informatici per la firma digitale.

6. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, per motivi di ufficio, è esente dal rimborso del costo di riproduzione.

7. Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai rispettivi sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso le reti informatiche.

8. I provvedimenti di diniego, differimento, limitazione all’accesso nei casi e nei limiti stabiliti da apposito regolamento, sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente o del direttore regionale responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 8.

9. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti presentata all’ufficio regionale, questa si intende respinta.

Art. 29.

(Efficacia degli atti)

1. Gli atti amministrativi acquisiscono efficacia costitutiva dal momento della approvazione da parte dell’organo competente, salvo i casi di atti ricettizi e del comma 2.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi sul Bollettino Ufficiale ha di norma efficacia dichiarativa, assume efficacia costitutiva nei soli casi espressamente previsti da disposizione di legge o di regolamento.

Art. 30.

(Abrogazione)

1. La legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 luglio 2005

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 38.

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 maggio 2005.

- Riassunto dal Consiglio regionale ex articolo 77 del Regolamento il 14 giugno 2005.

- Rinviato dal Consiglio in VIII Commissione in sede referente, ex articolo 81 del Regolamento il 17 giugno 2005.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 27 giugno 2005 con relazione di Aldo Reschigna, Mariangela Cotto.

- Approvato in Aula il 28 giugno 2005 con 41 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 12

- Il testo dell’articolo 18   del d.p.r. 445/2000 è il seguente:

“Art. 18 (Copie autentiche)

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.

2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20.

3. Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso."

- Il testo dell’articolo 19 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:

“ Art. 19 ( Modalità alternative all’autenticazione di copie)

1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati."

- Il testo dell’articolo 20 del d.p.r. 445/2000 è il seguente:

“ Art. 20 (Copie di atti e documenti informatici)

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell’articolo 8, comma 2.


Note all’articolo 20

- L’articolo 14 bis, commi 1, 2, 3 bis, 4, 5, della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 14 bis ( Conferenza di servizi preliminari), commi 1, 2, 3 bis, 4, 5

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3.

 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. “.

- Il testo della l. 15/2005 è pubblicato sulla G.U. del 21 febbraio 2005, n. 42.


Note all’articolo 21

- Il testo dell’articolo 14 quater, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 14 quater ( Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi), commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies

3. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

 3 bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3 ter.  Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

 3 quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3 quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.".


Nota all’articolo 24

- L’articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 è il seguente:

“ Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo), comma 203

 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

 a) “Programmazione negoziata”, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

 b) “Intesa istituzionale di programma”, come tale intendendosi l’accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

 c) “Accordo di programma quadro”, come tale intendendosi l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L’accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L’accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell’accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall’articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

 d) “Patto territoriale”, come tale intendendosi l’accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) “Contratto di programma”, come tale intendendosi il contratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) “Contratto di area”, come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell’ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell’art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell’ambito dei contratti d’area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall’articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.".


Note all’articolo 27

- La legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 ( Statuto della Regione Piemonte) è pubblicata sul B.U. del  3 marzo 2005, n. 9, Supplemento straordinario n. 1 del 7 marzo 2005.

- L’articolo 27, comma 2, dello Statuto, è il seguente:

“ Art. 27 ( Esercizio della potestà regolamentare), comma 2

 2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.".

- L’articolo 19 della l.241/1990 è il seguente:

“ Art. 19 ( Denuncia di inizio attività)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

 2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente.

 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".

- L’articolo 20 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 20 ( Silenzio-assenso)

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.".

- Il d.l. 35/2005 è pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 2005, n. 62.

- La legge 14 maggio 2005, n. 80 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) è pubblicata sulla G.U. del 14 maggio 2005, n. 111, S.O.


Note all’art. 28

- L’articolo 22 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 22 ( Definizioni e principi in materia di accesso)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

   5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

   6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.".

- L’articolo 23 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 23 ( Ambito di applicazione del diritto di accesso)

   1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.".

- L’articolo 24 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 24 ( Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso:

  a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

   b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

   c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

    d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

   2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

   3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

   4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

   5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

   6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:

   a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

   b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

   c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

   d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

   e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.

   7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.".

- L’articolo 25 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 25 ( Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

   1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

   2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

   3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

   4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.".

- L’articolo 26 della l. 241/1990 è il seguente:

“ Art. 26 ( Obbligo di pubblicazione)

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.".