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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 51

Circolare interna della Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2005, Prot. n. 14861/5/PRES

L.R. 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Rilevanti novità

La presente Circolare viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale, al fine di portare a conoscenza le modalità con cui l’Amministrazione regionale dà attuazione alla nuova legge regionale sul procedimento amministrativo 4 luglio 2005, n. 7. (ndr)

    Ai Direttori della Giunta regionale
e, p.c.     Agli Assessori Regionali
    Loro Sedi

Il 7 luglio scorso è stata pubblicata sul B.U.R. n. 27 la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

La legge regionale in questione ha espressamente abrogato la precedente legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la quale aveva recepito i principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La legge 241/1990 è stata oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno profondamente mutato il contenuto, fermo restando le finalità ed i principi generali. Inoltre, occorre tenere altresì conto che dopo tale riforma è stato sostanzialmente innovato il rapporto di pubblico impiego, in particolare quello relativo alla dirigenza ed alle sue competenze (si veda il D.lvo 165 del 2001).

La nuova legge regionale n. 7/2005 ha, quindi, tenuto conto:

a) delle modificazioni ed integrazioni alla Legge 241/1990 intervenute fino alla data di approvazione (comprese, quindi, le Leggi 11 febbraio 2005, n. 15 e 14 maggio 2005 n. 80);

b) delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

c) delle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e della legge regionale 17 agosto 1997, n. 51 sull’organizzazione della Regione.

Inoltre, la legge regionale in esame, oltre alle innovazioni normative, ha tenuto conto delle problematiche emerse a seguito dell’applicazione della l.r. n. 27/1994.

Fatta questa necessaria premessa e passando all’esame dell’articolato si rileva come, pur avendo abrogato interamente la precedente l.r. n. 27 del 1994, numerose disposizioni sono rimaste invariate. Pertanto, la presente circolare si limiterà a segnalare le più importanti novità che sono state apportate al precedente testo.

In sintesi la l.r. 7/2005 può essere suddivisa in una parte dedicata ai principi, una parte relativa al procedimento amministrativo ed una dedicata alla semplificazione amministrativa. Nell’ottica della semplificazione amministrativa, è stato sostanzialmente rivisitato l’istituto della conferenza dei servizi sotto l’aspetto procedurale, sia per quanto attiene al ricorso alla conferenza dei servizi da parte della Regione sia per quanto riguarda la partecipazione dell’Amministrazione regionale alla conferenza dei servizi indetta da altre Amministrazioni. Infine sono state disciplinate le tematiche afferenti l’autocertificazione e presentazione di atti e documenti, anche alla luce del d.p.r. n. 445/2000 ed il diritto di accesso agli atti.

I PRINCIPI

L’articolo 1 integra i principi generali dell’azione amministrativa, già individuati dalla L.R.n. 27/1994, con quelli di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento e con quelli mutuati dalla normativa comunitaria. Inoltre prevede che l’Amministrazione regionale incentivi l’utilizzo della telematica per garantire una maggior efficienza sia nei confronti dei privati sia nei rapporti con le altre amministrazioni.

Al principio della pubblicità e trasparenza sono ispirate tutte quelle norme contenute nella legge che impongono la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di alcuni atti, la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti istanti e la possibilità di accesso ai documenti amministrativi.

Con l’art. 2 (Attività di informazione e comunicazione), tra i principi generali che sono stati introdotti, rispetto alla disciplina precedente, assume rilevanza il principio della trasparenza così come realizzato attraverso l’attività di informazione e comunicazione. Tale articolo ha previsto la promozione e la realizzazione, attraverso diverse forme e mezzi, dell’attività di comunicazione in aggiunta ai diversi strumenti di trasparenza che la legge già impone.

Sempre nell’ambito dei principi generali, sono state riproposte con l’art.3 (Obbligo di adozione del provvedimento espresso) le norme relative all’obbligo di adozione di un provvedimento espresso, all’obbligo di non aggravare o ritardare un procedimento (se non per straordinarie esigenze e con l’onere di comunicazione del ritardo all’interessato), alla necessità di comunicazione degli esiti delle istanze ed infine con l’art. 4 all’obbligo di motivazione.

Con l’art. 5 (Criteri e modalità per l’adozione dei provvedimenti a favore dei soggetti esterni) si è confermata la necessità di determinare i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi di qualunque genere prima dell’assegnazione degli stessi. In merito a tale principio giova osservare che l’attuale ripartizione delle competenze tra organo politico e dirigenza, così come tratteggiata dalla L.R. 51/1997 sull’organizzazione della Regione, già individua nell’organo politico il soggetto preposto alla definizione dei criteri per l’assegnazione di risorse a soggetti esterni ovvero per il rilascio di autorizzazioni ed altri provvedimenti analoghi e, nella dirigenza, l’organo preposto alla gestione delle assegnazioni stesse o delle autorizzazioni di cui si è detto. La legge in esame armonizza, quindi, la normativa generale sui procedimenti amministrativi alle vigenti norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I capi II, III e IV riguardano più propriamente la disciplina del procedimento amministrativo. Il capo II si occupa dei termini del procedimento, il capo III dell’individuazione dei procedimenti e dei responsabili degli stessi ed il capo IV della partecipazione dei soggetti istanti.

I termini

Con l’art. 6 (Termini) si è raccordata la disciplina sul procedimento a quella sulla ripartizione delle competenze tra organi così come definita dalla L.R. 51/1997, riconducendo espressamente all’organo politico la competenza a stabilire i criteri per la definizione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Con il medesimo articolo si è previsto in 90 giorni il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, salvo che non siano stati stabiliti termini diversi dalla legge, dal regolamento, dallo specifico bando o dall’atto di cui si è detto in precedenza approvato dalla Giunta o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Si segnala che, con la legge 80/2005 (che ha modificato la L. 241/1990), è stata introdotta la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo contro il silenzio dell’Amministrazione, senza necessità di diffida, una volta scaduti i termini per la conclusione dei procedimenti e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza. In tale sede il giudice amministrativo potrà conoscere della fondatezza dell’istanza cui l’Amministrazione non ha dato risposta.

All’art. 7 (Sospensione dei termini) vengono individuate le fattispecie che provocano la sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti. Anche in tal caso la legge in esame ripropone la formulazione della abrogata L.R.27/1994 introducendo, peraltro, alcuni correttivi al fine di armonizzare la disciplina alle nuove regole relative all’acquisizione d’ufficio per via telematica di dati relativi a fatti, stati e qualità da certificarsi da parte di una pubblica Amministrazione. In tal caso è espressamente previsto che l’utilizzo di questa modalità di acquisizione non sospende i termini del procedimento. Inoltre, viene introdotto il principio in base al quale la sospensione del termine, qualora non immediatamente derivato dalla legge (come nel caso di pareri e valutazioni tecniche obbligatorie), deve essere portato a conoscenza dell’interessato.

Il responsabile del procedimento

Il capo III, che delinea in particolare la figura e i compiti del responsabile del procedimento, è stato rivisto alla luce della disciplina dettata dalla legge regionale n. 51 del 1997. I principi dettati dalla legge regionale di organizzazione sono dunque la chiave di lettura degli articoli inseriti in questo Capo.

L’art. 8 precisa che spetta all’organo politico, la Giunta o l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, identificare ed assegnare i procedimenti alle singole strutture, sulla base di tutti gli atti che ne definiscono le funzioni, primo fra tutti la delibera di Consiglio regionale, n. 442-14210 del 30 settembre 1997 e s.m.i., che ha sancito le declaratorie delle Direzioni regionali, dei Settori, delle Strutture organizzative speciali e la loro articolazione strutturale, in applicazione della l.r. 51/1997. Tenendo conto che tale assegnazione espressa può non essere stata ancora effettuata all’avvio di un procedimento, l’articolo prevede che, in assenza di atti formali, il responsabile del procedimento sia individuato nel dirigente responsabile della Struttura organizzativa competente per materia, così come individuata dalle norme di organizzazione e, comunque, in applicazione del criterio organizzativo di omogeneità delle funzioni, evidenziato dalla l.r. 51/1997.

Particolare attenzione va posta nella lettura del terzo comma dell’art. 8 della legge 7/2005 in quanto è essenziale la coordinazione con i principi espressi dalla legge regionale di organizzazione. Viene precisato che il dirigente, responsabile del procedimento, può delegarne la responsabilità, nell’ambito della struttura di sua competenza, con uno specifico atto che espliciti i limiti entro cui la delega si deve attuare in relazione ai compiti previsti all’art. 11. Si ricorda su questo punto che, vigente il testo attuale della l.r. 51/1997, tale delega può essere attribuita solo ad altri dirigenti che siano stati assegnati alla struttura di cui è responsabile: la legge regionale di organizzazione prevede infatti la responsabilità del procedimento esclusivamente come funzione dirigenziale. Si ricorda, altresì, che tale atto rientra tra gli atti organizzativi posti in essere dal dirigente all’interno della propria struttura e compete al Direttore solo qualora sia egli stesso il responsabile del procedimento.

L’art.9 disciplina l’ipotesi in cui il procedimento comprenda fasi di competenza di strutture interne diverse, stabilendo che sia individuato un unico responsabile del procedimento che ha il dovere di seguire anche quelle fasi che non siano di propria diretta competenza, dando impulso all’azione amministrativa.

Con l’art. 10, in ossequio alle esigenze di pubblicità, viene disposto che l’individuazione del responsabile del procedimento e dell’unità organizzativa di riferimento debba essere portata a conoscenza del pubblico anche mediante mezzi ulteriori e diversi rispetto alla tradizionale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Riprendendo i contenuti già previsti dalla l.r. 27/1994 ed adeguandoli ai nuovi poteri conferiti alla dirigenza dalla citata l.r. 51/1997, l’articolo 11 elenca i diversi compiti specifici del responsabile del procedimento volti ad organizzare e dirigere il procedimento al fine di assicurarne il corretto svolgimento e la sua conclusione nei termini previsti.

L’articolo 12 definisce i compiti del responsabile dell’istruttoria, che vengono delineati in forma generale, tenuto conto dei più limitati poteri che le norme sull’ordinamento del personale pongono in capo a questa figura.

La partecipazione al procedimento

Comunicazione di avvio del procedimento

Gli artt.13 e 14 ridefiniscono i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento introducendo nuovi elementi rispetto all’elenco della precedente l.r. 27/1994:

- lettera e) i termini entro i quali presentare memorie scritte e documenti. Si precisa che questo punto è da leggere in relazione agli articoli che garantiscono i diritti di partecipazione al procedimento e, in particolare, in relazione all’art. 17, comma 1, lettera b), che attribuisce ai soggetti interessati il diritto di presentare memorie scritte e documenti entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o in altro atto analogo.

- lettere f e g) la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi in caso di inerzia (silenzio) dell’amministrazione regionale e la data di presentazione dell’istanza, nei procedimenti avviati ad istanza di parte. Anche in questo caso i due punti vanno letti in relazione agli altri articoli della legge, con particolare riferimento all’articolo 6 che norma, in generale, i termini del procedimento.

Si ritiene, peraltro, opportuno che nella comunicazione di avvio sia individuato espressamente, ai fini delle richieste di informazioni, anche il funzionario che direttamente si occupa dell’istruttoria, con l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica.

Alla presente circolare sono allegati anche i modelli per la predisposizione delle comunicazioni di avvio.

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

L’art. 15 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) introduce, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10bis della Legge 241/1990, una importante novità nell’iter dei procedimenti regionali ad istanza di parte (quali ad esempio i procedimenti di autorizzazione, nulla osta, ecc...).

Innanzitutto, è necessario segnalare che tale disposizione non si applica alle procedure concorsuali (vedi ultimo capoverso del comma 1). Tale espressione va intesa nella sua più ampia accezione, ricomprendendo quindi tutte le procedure che implichino una valutazione comparativa, o comunque una selezione tra aspiranti, persone fisiche e giuridiche ( concorsi, gare, assegnazione di contributi, ecc...), per le quali le esigenze di celerità procedimentale prevalgono sulle garanzie del contraddittorio.

Nei casi in cui trova applicazione, il c.d. preavviso di rigetto e/o diniego impone, a fronte di un esito procedimentale negativo per il richiedente, che il responsabile del procedimento provveda obbligatoriamente ad informare preventivamente il soggetto dei motivi che ostano al rilascio del provvedimento stesso.

L’istante ha il diritto di presentare per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, osservazioni eventualmente corredate da documenti, al fine di rimuovere i motivi ostativi all’esito positivo della richiesta, inducendo così l’Amministrazione a rivedere le proprie determinazioni.

I termini per concludere il procedimento vengono interrotti dal momento della comunicazione (il c.d. preavviso di rigetto) ed iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’istante.

Per quanto attiene ai contenuti del preavviso si ritiene che con l’indicazione dei “motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, debba intendersi richiamare gli elementi motivazionali individuati dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo della l.r.7/2005. Pertanto, il preavviso di rigetto, sia pure in forma più schematica, dovrà contenere tutti i suddetti elementi, sia quelli che attengono alle circostanze di fatto verificate in sede istruttoria, sia la normativa di riferimento, sia infine le ragioni che indurrebbero l’Amministrazione regionale ad assumere una decisione negativa.

L’art. 15 dispone che il preavviso di rigetto debba essere inoltrato prima della formale adozione del provvedimento sfavorevole e comunque “tempestivamente”. In ogni caso il provvedimento non potrà essere adottato prima di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, avendo l’istante tale lasso di tempo a disposizione al fine di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ovvero i soli documenti ritenuti utili.

Del “mancato accoglimento” delle osservazioni deve essere “data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.

E’ importante segnalare che la nuova normativa procedimentale trova applicazione anche ai procedimenti pendenti, cioè per quelli che non si siano già conclusi con l’emanazione dell’atto finale negativo.

Trova, altresì, applicazione esclusivamente nel caso di un provvedimento finale negativo rispetto all’istanza di parte presentata. Sono, pertanto, esclusi eventuali provvedimenti intermedi che definiscono una singola fase del procedimento (si veda ad es. la fase di verifica legata alla procedura di V.I.A.) ed i provvedimenti positivi ancorché condizionati.

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La Conferenza di servizi

Gli articoli (da 20 a 23) riguardano l’istituto della conferenza di servizi.

L’attuale legge regionale disciplina esclusivamente, anche in relazione alle competenze attribuite alle regioni dal titolo V della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, le conferenze di servizi indette dall’Amministrazione regionale (artt. 20 e 21), le modalità di partecipazione a conferenze indette da altri soggetti (art. 22) e le conferenze interne all’Amministrazione (art. 23).

Il ricorso alla conferenza

L’articolo 20 definisce il ricorso alla conferenza di servizi.

Il primo comma è dedicato alla conferenza dei servizi istruttoria alla quale si ricorre nel caso in cui sia opportuno acquisire tutti gli elementi valutativi necessari per procedere ad un compiuto esame della richiesta o del progetto, nonché di comporre tutti gli interessi di cui sono portatori i soggetti partecipanti. Dà luogo ad una decisione monostrutturata, non sindacabile sotto il profilo dell’opportunità, implicando una tipica scelta riservata all’amministrazione medesima che non risulta vincolata al punto di vista formulato in sede istruttoria. Ciò nondimeno sulla P.A. incombe l’onere di motivare congruamente il dissenso in ordine alle ragioni espresse durante l’istruttoria.

La conferenza dei servizi istruttoria può essere, altresì, convocata, ove se ne ravvisi l’opportunità, per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti connessi, previa informale intesa con una delle PP.AA. portatrici dell’interesse prevalente. Rimane, comunque, salva in capo alle amministrazioni coinvolte, non titolari dell’interesse pubblico prevalente,la facoltà di richiedere l’indizione della conferenza.

Alla conferenza dei servizi decisoria si ricorre ogniqualvolta sia necessario acquisire assensi da parte di una pluralità di amministrazioni, mediante la concentrazione in un unico contesto dei procedimenti e delle rispettive competenze decisionali, ai fini dell’adozione di un determinato provvedimento. Le determinazioni assunte in questa sede tengono luogo di quest’ultime.

Si tratta di una decisione pluristrutturata in quanto il provvedimento finale, concordato sulla base degli assensi espressi in conferenza, sostituisce le determinazioni delle amministrazioni partecipanti. Tale conferenza si applica essenzialmente all’ambito dei consensi vincolanti o parzialmente vincolanti.

Il potere di convocare la conferenza dei servizi spetta al responsabile del procedimento, se non diversamente disposto. Il responsabile del procedimento che indice la conferenza, nel caso in cui non sia anche l’organo competente all’assunzione dell’atto finale, deve chiedere a tale organo di individuare il rappresentante legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente in detta sede.

Stante la formulazione del secondo e del terzo comma, la conferenza dei servizi decisoria è indetta sia nel caso di inerzia sia nel caso di dissenso delle amministrazioni tenute a pronunciarsi. Infatti, l’espresso richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 20, relativo al divieto di aggravamento o ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo (art. 3 comma 2), indica che il ricorso allo strumento della conferenza deve essere funzionale allo snellimento delle procedure ed alla necessità di un esame contestuale da parte dei diversi soggetti chiamati a parteciparvi: pertanto, è obbligatorio solo in presenza di queste condizioni.

Il procedimento

I tempi e le singole fasi procedimentali sono individuate dall’art.21 che, in parte, ha modificato la L. 241/90, per consentire a tutti i soggetti coinvolti una effettiva partecipazione alla conferenza, mettendoli nelle condizioni di esprimere,fino al momento conclusivo della medesima, la propria volontà con quel carattere di definitività che la finalità dell’istituto richiede. A tal fine, unitamente alla definizione dei tempi, viene stabilito al comma 1 l’onere in capo all’Amministrazione regionale procedente di trasmettere, fin da subito, ai soggetti tenuti ad esprimersi, la documentazione necessaria per l’espressione della loro volontà. Infatti si procede all’indizione della conferenza solo se, scaduti 30 giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte dei soggetti che dovrebbero partecipare alla conferenza, tali soggetti non si siano espressi o abbiano espresso il proprio dissenso.

Ulteriore e fondamentale elemento finalizzato al raggiungimento della certezza dei tempi è la previsione (comma 13) che l’assenza (o la presenza di personale non legittimato) alla riunione conclusiva della conferenza (quella cioè che decide in merito all’intervento) viene considerata assenso all’intervento stesso, escludendo quindi la possibilità che, dopo tale riunione, possano essere espresse ulteriori posizioni riaprendo così nei fatti il dibattito. Pertanto, sinteticamente, si può affermare che da un lato si sono offerti ai partecipanti alla conferenza congrui tempi per l’espressione della loro volontà, dall’altro si è individuato nella conclusione della conferenza il momento ultimo e definitivo per tale espressione. In ogni caso, l’atto finale della conferenza diventa il presupposto dell’atto conclusivo del procedimento adottato dall’Amministrazione regionale.

La determinazione finale della conferenza non è, dunque, l’atto conclusivo del procedimento, salvo che le singole leggi di settore, della cui applicazione si tratta, non la prevedano espressamente come tale.

Il comma 10 dell’art. 21, mutuando dalla L.241/90, come modificata dalla L.15/05, innova la precedente formulazione introducendo il riferimento alle “posizioni prevalenti espresse”, rispetto alla “maggioranza delle posizioni”, quale criterio da adottare per la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

Mentre il criterio della maggioranza è eminentemente quantitativo, nel senso che ad ogni Amministrazione partecipante corrisponde un voto, il criterio della prevalenza va riferito al tipo e all’importanza delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione con riferimento alle questioni in oggetto.

Pertanto, per stabilire quale sia la posizione prevalente, il responsabile del procedimento dovrà avere riguardo alle singole posizioni che le diverse Amministrazioni coinvolte assumono in sede di conferenza con riferimento al “potere” che, in relazione all’interesse pubblico prevalente, ciascuna di esse avrebbe di determinare l’esito, positivo o negativo, del procedimento.

Qualora nella conferenza si verifichi il dissenso di una o più Amministrazioni coinvolte, la conferenza può concludersi con una relazione positiva da parte dell’Amministrazione procedente la quale è tenuta a valutare la prevalenza dei consensi rispetto ai dissensi.

Il procedimento delineato dall’art. 21 non trova applicazione in caso di conferenza dei servizi su istanze o progetti preliminari, che rimane disciplinato dall’art. 14 bis della L. 241/90 e, in caso di conferenza dei servizi in materia di VIA, disciplinata dalla l.r. 40/98.

In caso di dissenso, espresso da Amministrazioni preposte alla tutela di interessi “sensibili” (ambientale, paesaggistico-territoriale, .....), si applica il procedimento previsto dall’art. 14 quater della L. 241/90.

La partecipazione alle conferenze

L’art.22 è dedicato alle modalità di partecipazione dell’Amministrazione regionale alle conferenze di servizi ed in particolare alle conferenze indette da altre Amministrazioni o soggetti.

In applicazione della l.r. 51/97 i soggetti che rappresentano l’Amministrazione regionale sono individuati in base alla ripartizione delle competenze tra organo politico e dirigenza e, all’interno della dirigenza, in base alla competenza per materia.

In merito alla legittimazione alla partecipazione dei dirigenti, si è prevista la possibilità che alle conferenze possa partecipare a pieno titolo, in assenza del dirigente responsabile, un altro dirigente assegnato alla struttura o il funzionario istruttore. La loro partecipazione è subordinata ad una delega scritta che, nel caso del funzionario istruttore, dovrà indicare le condizioni ed i limiti entro i quali potrà esprimere la volontà dell’Amministrazione in sede di conferenza.

Sempre l’art. 22 ai commi 4 e 5 precisa che, ai fini della partecipazione a conferenze di servizio indette da altri soggetti, l’Amministrazione regionale può richiedere la documentazione necessaria, nonché stabilire eventuali modalità di partecipazione alle conferenze che consentano una effettiva espressione della propria volontà. Le altre amministrazioni che indicono le conferenze sono tenute a trasmettere preventivamente all’Amministrazione regionale la documentazione necessaria e le determinazioni conclusive delle conferenze cui ha partecipato l’Amministrazione regionale.

La conferenza interna di servizi

L’art. 23, ai commi 1 e 2, prevede il ricorso alla conferenza interna dei servizi, qualora l’azione amministrativa di una struttura necessiti di coordinare le competenze affidate ad altre strutture regionali, al fine dell’adozione di un provvedimento finale di sua competenza. Anche in questo caso, sempre che il ricorso alla conferenza renda più spedita l’azione amministrativa, trovano applicazione le procedure descritte all’art.22 ed il provvedimento finale sostituirà, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture regionali convocate alla conferenza.

Il comma 3 del medesimo articolo disciplina il caso in cui l’Amministrazione regionale debba partecipare a conferenze di servizio indette da altri soggetti. Nel caso in esame, qualora si ravvisi l’opportunità di adottare un provvedimento unico, rispetto ad un intervento da attuare coordinando ed armonizzando assensi, autorizzazioni, nulla-osta o pareri espressi dalle diverse strutture regionali competenti, la Giunta regionale dovrà definire, in rapporto alle competenze prevalenti, la direzione responsabile, che si farà carico di acquisire, anche attraverso una conferenza interna, le espressioni di volontà delle altre direzioni coinvolte.

Altre norme di semplificazione

Gli artt. 24 (Accordi tra Amministrazioni pubbliche) e 25 (Pareri e valutazioni tecniche) riguardano altre forme finalizzate a rendere più rapida la conclusione dei procedimenti. Le formulazioni proposte non si discostano in maniera significativa dalla precedente disciplina prevista dalla l.r. 27/94, fatto salvo qualche aggiornamento delle norme citate e l’adattamento delle stesse alla disciplina nazionale.

Unico aspetto significativo riguarda l’introduzione di un termine entro il quale devono essere resi i pareri facoltativi (infatti la precedente disciplina dettava termini solo per i pareri obbligatori), nonché il fatto che i pareri per i quali sono fissati detti termini riguardano non solo quelli espressi da organi consultivi regionali, ma anche da Enti dipendenti della Regione.

L’art. 26 (Autocertificazione e presentazione di atti e documenti) adegua l’ordinamento regionale alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000. In proposito si rimanda alle “Istruzioni operative in materia di semplificazione della documentazione amministrativa” elaborate dal Nucleo per la semplificazione e trasmesse alle Direzioni in data 14 novembre 2005, che sostituiscono quelle precedentemente trasmesse a tutte le strutture regionali nel 1999.

In relazione all’art. 28 (Diritto di accesso) si allegano i modelli aggiornati.

La dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso

L’art. 27 detta norme relativamente alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ed al silenzio assenso.

L’articolo in esame riprende sostanzialmente i contenuti degli artt.19 e 20 della Legge 241/1990, nella sua nuova versione derivante dalle modificazioni apportate dalla recente Legge n. 80 del 2005, dall’altro ne rinvia l’applicazione ad un regolamento della Giunta regionale di individuazione dei casi disciplinati dalle nuove norme.

Pertanto, fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni vigenti.

Nelle more di adozione del suddetto regolamento, si ritiene opportuno evidenziare gli elementi innovativi introdotti dalla nuova disciplina nazionale.

Il nuovo testo dell’art. 19, comma 1, della Legge 241/1990 stabilisce il principio generale secondo cui “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale...è sostituito da una dichiarazione dell’interessato”. La norma citata si applica quindi a tutti quei provvedimenti “comunque denominati” che obbiettivamente intervengono in senso genericamente ampliativo nella sfera giuridica del privato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dalla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, ovvero da atti di natura normativa, o da atti amministrativi a contenuto generale.

Segue il regime delle esclusioni prevedendosi, in particolare, la non applicabilità dell’art. 19 a quelle autorizzazioni in cui sia previsto un “limite o con contingente complessivo” o per le quali siano previsti “specifici strumenti di programmazione settoriale”, nonché in riferimento a particolari materie.

Il comma 2 prevede che l’attività possa essere iniziata soltanto decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione e che l’avvio debba essere specificamente comunicato all’amministrazione competente.

Il comma 3 prevede inoltre, che, in caso di accertata “carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti”, l’amministrazione adotti entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio dell’attività, “motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”.

Si rileva che, in forza della espressa previsione contenuta al comma 4, la sopravvenuta disciplina non incide sui vari modelli di denuncia d’inizio attività contenuti nelle discipline di settore.

In tema di silenzio assenso la nuova disciplina prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Il regolamento di Giunta succitato individuerà, sulla base dei principi generali contenuti al comma 2 dell’art. 27 della l.r. 7/2005, i procedimenti regionali in cui verrà applicata tale disciplina.

Mercedes Bresso

Visto:    L’Assessore alla semplificazione amministrativa
Sergio Deorsola


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