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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 51

Provincia di Cuneo

Domande di concessione preferenziale o riconoscimento delle derivazioni di acque che hanno assunto natura pubblica (3° elenco) - Comunicazione di autorizzazione, in via provvisoria, alla continuazione delle derivazioni ai sensi dell’ art. 2, comma 4, del Regolamento regionale 5.3.2001, n. 4/R. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241

Amministrazione competente: Provincia di Cuneo;

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Risorse Idriche della Provincia, terzo piano, corso Nizza, 30 - Cuneo;

Responsabile del procedimento: dott. Ing. Fabrizio Cavallo;

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni: dott. Stefano Valle (tel. 0171-445833)

Il Dirigente del Settore

dispone la pubblicazione dell’allegata determinazione 2 novembre 2005, n. 505, relativa all’oggetto.

Cuneo, 7 novembre 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Allegato

Determinazione n. 505 del 2 novembre 2005. Regolamento regionale 5 marzo 2001, n° 4/R “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale o di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica”. Autorizzazione in via provvisoria alla continuazione dell’uso e provvedimenti conseguenti (elenco n° 3)

Il Responsabile del Centro di Costo 32
Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche
Dr. Ing. Fabrizio Cavallo

(omissis)

determina

1. di autorizzare in via provvisoria, nel limite e secondo le modalità dichiarate dagli istanti, la continuazione delle derivazioni d’acqua di cui alle domande comprese nell’allegato elenco, che forma parte integrante del presente atto, e di dare comunicazione di quanto sopra agli istanti, tramite la pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (art. 2, comma 4);

2. di trasmettere alla Regione Piemonte copia del presente provvedimento, sia in forma cartacea che su supporto informatizzato, al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio (art. 2, comma 5);

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità di Bacino del Po, per il parere inerente l’equilibrio del bilancio idrico (art. 2, comma 6);

4. di dare atto che la presente determinazione non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario.

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 7.8.1990 n° 241, si precisa che, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data della relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile del Centro di Costo
Fabrizio Cavallo