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Bollettino Ufficiale n. 51 del 22 / 12 / 2005

Codice 18.3
D.D. 10 novembre 2005, n. 190

L.R. n. 46/95 e s.m.i., art. 4, comma 1. Autorizzazione al Comune di Piscina (To) all’emissione di bando speciale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Piscina (To), ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 46/95 e s.m.i., ad emettere apposito bando speciale finalizzato all’assegnazione dei seguenti alloggi:

- n. 3 alloggi, di cui uno sito in Piazza Lubatti (piano terreno), uno sito in Piazza Buniva (piano primo) e uno sito in Vicolo Piave (piano primo) a richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;

- n. 1 alloggio sito in Piazza Lubatti (piano terreno) a richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I, II, III, IV e V categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall’Azienda sanitaria locale (ASL) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età’, riconosciute ai sensi delle vigenti normative.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini