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Bollettino Ufficiale n. 51 del 22 / 12 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2005, n. 68-1413

D.P.R. n.616/77 art.70 - D.Lgs n. 102/04 - L.R. n. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni - Delimitazione zone e riconoscimento carattere eccezionalita’ della siccita’ protrattasi tra i mesi di giugno e settembre 2005 in provincia di Novara

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n° 616/77, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 5 del D. Lgs n. 102/04, la declaratoria dell’esistenza del carattere di eccezionalità della siccità avvenuta tra il 1° giugno e il 30 settembre 2005 in provincia di Novara;

- di delimitare le zone e i territori ove si sono verificati danni a colture nella provincia di Novara, nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D. Lgs n. 102/04, come più sotto riportato.

Provincia di Novara

- Siccità del periodo 1° giugno-30 settembre 2005

- Applicazione art. 5 comma 6, del D. Lgs n. 102/04 per danni alle colture nel territorio dei seguenti comuni:

1) Bellinzago Novarese Loc. da cascina Vandona all’Abbadia di Dulzago, a sud sino alla prov.le102, a ovest sino al torrente Terdoppio, a nord fino al confini coi comuni di Mezzomerico e Oleggio;

2) Marano Ticino A nord casc.Baraggiola e str.collegamento Marano-Mezzomerico, a est str.collegamento abitato di Oleggio con Casc.Baraggiola, a sud confine coi comuni di Oleggio e Mezzomerico;

3) Mezzomerico a nord str.prov.le 18 e rio Zuffolone, a ovest str.prov.le 19, a sud confini con Oleggio e Bellinzago N.;

4) Oleggio a ovest str.collegamento abitato di Oleggio con Cascina Baraggiola e da Oleggio a loc.Carola, a sud fino ai confini di Bellinzago N., a nord fino al Comune di Marano Ticino, a ovest fino a Vaprio d’Agogna;

5) Vaprio D’Agogna a ovest str. prov.le 19, a nord Casc.Bruera, a est confine con comune di Mezzomerico.

- di definire con maggiore precisione, in sede del successivo provvedimento di riparto delle somme stanziate dal Fondo di Solidarietà Nazionale, i tipi di intervento applicabili previsti dal comma 2° dell’art. 5 del D. Lgs. n° 102/04, sulla base delle risorse che lo Stato renderà disponibili alla Regione Piemonte;

- di autorizzare i competenti Uffici alla ricezione delle domande che dovranno essere presentate dagli agricoltori danneggiati entro il termine perentorio di 45 giorni stabilito dalla normativa in epigrafe richiamata, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone interessate fatta salva la possibilità di procedere l’istruttoria una volta ottenuto il riconoscimento anche della Commissione UE di Bruxelles cui la presente deliberazione verrà notificata ai sensi della decisione della Commissione C(2003)4328fin. del 16/12/2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)