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Bollettino Ufficiale n. 51 del 22 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Castellinaldo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/09/2005. Regolamento Edilizio Comunale. Modifiche ed integrazioni. Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 10 L.R. 19/1999, le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale vigente:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. La Commissione è composta da n. 6 componenti tra cui il presidente ed il vicepresidente eletti dal Consiglio Comunale.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

Il comma 2 viene soppresso;

Il comma 3 viene sostituito dal seguente:

2. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il tecnico comunale istruttore degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

La numerazione dei commi 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 viene sostituita dalla seguente: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Art. 14 - Altezza della costruzione (H)

Il comma 8 viene modificato come segue:

8. Nelle aree pianeggianti il piano di intersezione tra il fabbricato e il terreno sistemato non potrà discostarsi dalla quota del piano stradale (strada pubblica o di uso pubblico) secondo una livelletta non superiore al 10% con un limite massimo di mt +1,50. Nelle aree collinari non è conteggiata al fine della determinazione dell’altezza massima ammissibile la trincea necessaria per accedere alle autorimesse solo nel caso in cui sia limitata ad un ingresso di larghezza massima di mt 6,00 e non superiori a mt 5,00 nel caso di accesso diretto.

Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

Il comma 2 viene modificato come segue:

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai “bow window” ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli accessori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai “pilotis”, alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali sino al raggiungimento della superficie richiesta dalla legge 122/1989 (Legge Tonioli) e comunque non superiori ad 1/10 della volumetria complessiva;

f) ai locali cantina di pertinenza delle unita’ presenti o previste nel fabbricato fino ad una superficie pari ad 1/4 della superficie utile dell’unita’ immobiliare;

g) alle soffitte ed a locali sottotetto non abitabili o agibili;

h) ai cavedi;

i) agli spazi di manovra dei veicoli purché la larghezza della corsia non sia maggiore di mt. 8,00;

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale del Regione, ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.R. 19/1999;

4) Di dare atto che la modifica del Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione, saranno trasmesse, ai sensi dell’art. 3 comma 4 L.R. 19/1999 alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

5) Di dare atto che a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui al punto n. 1 della presente deliberazione il Regolamento Edilizio Comunale risulta approvato nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e composto da

- n. 70 articoli

- n. 12 modelli allegati.