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Bollettino Ufficiale n. 51 del 22 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bergamasco (Alessandria)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 28.11.2005)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Bergamasco è ente locale autonomo rappresentante la comunità di Bergamasco secondo le norme della Costituzione della Repubblica Italiana e nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica

2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

7. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

8. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2
Funzioni proprie e delegate
(Artt. 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’autogoverno della Comunità si realizza mediante l’esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

2. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali. In particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura e allo sviluppo del territorio, delle attività economico produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono;

c) alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

3. Oltre alle funzioni proprie, la legge statale o regionale può demandare al Comune l’esercizio di altre funzioni secondo il principio di sussidiarietà, la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale. I costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art. 3
Territorio e sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 13.30 risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall’istituto nazionale di statistica, confinante con i Comuni di: Oviglio, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, Bruno e Carentino,

2. Il Comune è costituito dagli agglomerati dei Boschi e dei Boveri, mentre storicamente il centro abitato è composto dai borghi di: Piazza, Aie, San Rocco, San Pietro, Cariruolo, San Bernardino, Borgo Nuovo, Stazione. La modifica della denominazione dei Borghi e degli agglomerati può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via IV Novembre n. 20. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale.

4. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

5. Sia gli organi che le commissioni, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi nell’aspetto, alla descrizione rirportata nel provvediento attributivo approvato con D.P.R. in data 11 marzo 1991.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinata, nell’ambito delle disposizioni di legge, con deliberazione della giunta comunale. L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali può essere autorizzato dalla giunta comunale.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5
Individuzione Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Sezione I:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Consiglio Comunale
(Artt. 36 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, è l’espressione dell’intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici: rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in carica del Consiglio, e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Art. 7
Competenze e attribuzioni
(Artt. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale e procede nel corso dell’anno ad una verifica dell’attuazione dello stesso.

Art. 8
Consiglieri comunali - Convalida
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. La posizione giuridica dei consiglieri, i diritti per l’esercizio delle funzioni, le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri, le dimissioni sono regolati dalla legge.

4. Le modalità e le forme d’esercizio del diritto d’iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno comunicati tutti gli avvisi relativi l’esercizio del mandato amministrativo.

Art. 9
Sessioni e convocazione del consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per eventuali modifiche dello statuto;

b) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

c) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

d) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco su sua iniziativa o su richiesta scritta di un quinto dei consiglieri assegnati al comune, nel termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 10
Funzionamento del consiglio - Presidenza - Decadenza dei Consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dall’apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede e dirige i lavori, secondo le norme del regolamento.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su" persone", il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta privata”.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 11
Commissioni consiliari
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina delle commissioni, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12
Attribuzioni delle commissioni
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.

3. Compito delle commissioni speciali è quello di esperire indagini conoscitive ed inchieste nei limiti e con le procedure disciplinate dall’atto costitutivo. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente delle Commissioni. Le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, qualora costituite, verranno presiedute da Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

b) Il funzionamento della commissione stessa;

c) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio e dalla Giunta Comunali e dal Sindaco;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13:
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Sezione II
SINDACO E LA GIUNTA

Art. 14
Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’assessore più anziano di età.

Art. 15
Linee programmatiche
(Artt. 42 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Entro il termine di 150 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo; discrezionalmente il Sindaco potrà modificare, nel corso del mandato amministrativo, gli indirizzi prefissi sulla base dielle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tale linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

Art. 16
Competenze del sindaco
(Artt.39, 46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto, svolgendo le sue attribuzioni in conformità ai principi, i criteri, modalità e procedimenti stabiliti dagli stessi e dalle norme regolamentari.

2. In particolare compete al Sindaco:

a) la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

b) nominare i componenti della Giunta e revocarli dandone motivata comunicazione al Consiglio;

c) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini di legge;

d) la rappresentanza generale dell’Ente anche nei giudizi in cui il Comune partecipa sia come attore che come convenuto, con facoltà di delega ai funzionari comunali. In particolare di norma nei processi tributari il Comune sarà rappresentato dal Responsabile del Servizio Tributi, mentre nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dal Responsabile del Servizio Personale;

e) la formulazione di indirizzi generali per l’azione amministrativa e per la gestione dei servizi e degli uffici;

f) convocare i comizi per i referendum consultivi comunali;

g) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale che, in ogni caso, sarà adottato dall’organo competente per legge;

i) nel rispetto della dotazione organica, nominare i responsabili dei servizi e degli uffici e dei procedimenti, tra il personale dipendente munito dei requisiti di legge e di specifica competenza professionale ed, in caso di vacanza di posti in organico, mediante contratto di diritto privato. L’atto di nomina deve essere corredato del parere del Segretario Comunale contenere, a pena di nullità, l’attestazione sulla copertura finanziaria resa dal responsabile del relativo servizio.

j) attribuire a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

k) acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

l) promuovere direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

m) compiere gli atti conservativi del Comune;

n) disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

o) promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, ed istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

p) autorizza le missioni degli amministratori e del Segretario comunale.

Art. 17
Vice sindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.

2. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.

3. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

Art. 18
Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie con o senza delega a firmare gli atti relativi.

2. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Gli incarichi e le deleghe nonché le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

4. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 19
La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco.

2. Il ViceSindaco e gli assesssori sono nominati dal Sindaco fra i componenti del Consiglio; qualora non vi siano Consiglieri eletti nella lista di maggioranza disponibili ad assumere l’incarico, potranno essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Nella composizione della Giunta, il Sindaco, di norma, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, la permanenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 20
Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali, di norma, indica gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Le competenze della giunta sono disciplinate dall’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Appartiene alla Giunta comunale:

a) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l’ufficio comunale per le votazioni, presieduto dal Segretario Comunale, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

b) disporre l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili qualora non comportino impegni di spesa pluriennali;

c) disporre in ordine alle locazioni attive e passive di immobili con carattere anche pluriennale, nonché all’uso eccezionale dei beni demaniali.

d) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale conclusi con le organizzazioni sindacali dei dipendenti degli Enti Locali;

e) approvare le variazioni e gli adeguamenti tariffari dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

f) autorizzare la costituzione in giudizio come attore o convenuto, nominando il legale incaricato della difesa delle ragioni del comune, ed approvare le eventuali transazioni che non impegnano il bilancio per esercizi successivi;

g) concedere contributi secondo i criteri convenuti nel regolamento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

h) affidare incarichi a professionali esterni salvo casi per i quali la legge non ne demandi espressamente la competenza ai responsabili dei servizio comunali;

i) approvare i progetti delle opere pubbliche e le relative perizie di variante;

j) nominare le commissioni di gara e di concorso secondo le norme di legge e regolamentari in vigore;

k) adottare tutti i provvedimenti concernenti iniziative ed attività e l’affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, che non rientrano nell’attività di ordinaria gestione, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

5. La Giunta inoltre assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 21
Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 22
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco che, nel prenderne atto, provvede con suo decreto alla sostituzione.

2. Il Sindaco, con proprio decreto debitamente motivato, può revocare uno o più Assessori.

3. I singoli componenti della Giunta possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, dell’incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Sezione III
L’ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Art. 23
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.

2. Non si computano, per determinare la maggioranza dei votanti, gli astenuti, coloro che escono dalla sala prima della votazione, le schede bianche e quelle nulle.

3. Tutte le delibere sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, sono curate dai Responsabili dei servizi interessati; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori del comune, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

5. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 25
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
(Artt. da 30 a 35 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 26
Convenzioni
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni contenenti gli elementi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 27
Consorzi
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra comuni e provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva Io statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 28
Unione di comuni
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In attuazione del principi statutari e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività

Art. 29
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto. Qualora l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici o altre adempimenti comunali normalmente spettanti alla competenza consiliare, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere confermata dal Consiglio comunale

CAPO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 30
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità, responsabilità e distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che competono agli organi di governo, e funzioni gestionali, che competono al Direttore Generale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Servizio.

2. Il modello organizzativo è improntato ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

b) verifica dei carichi funzionali di lavoro, della produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato burocratico;

c) ampia flessibilità della struttura organizzativa, intesa al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed alla massima collaborazione tra gli uffici;

d) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

e) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’attività amministrativa;

f) armonizzazione dell’orario di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle Amministrazioni Pubbliche dell’Unione Europea.

Art. 31
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale, sulla base dei principi e criteri di cui al precedente articolo, disciplina, attraverso uno o più regolamenti, l’assetto organizzativo ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, la gestione delle risorse umane, le modalità e i requisiti di accesso all’impiego; nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 32
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 33
Segretario comunale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. In particolare allo stesso sono affidate le seguenti attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto:

a) assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, sovrintendendo e coordinando l’attività dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi, ed impartendo loro direttive, nel senso degli indirizzi espressi dagli organi di governo dell’ente.

b) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.

c) in caso di necessità adotta provvedimenti concernenti l’attribuzione temporanea di mansioni superiori o immediatamente inferiori, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni contrattuali vigenti; nel caso di attribuzione temporanea di mansioni superiori, il relativo provvedimento dovrà essere corredato dell’attestazione di copertura finanziaria e della spesa;

d) adotta gli atti di gestione del personale e in tale ambito:

1) i provvedimenti di assunzione e di conferma in ruolo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in vigore;

2) all’attribuzione dei trattamenti economici principali ed accessori spettanti al personale dipendente per quanto di competenza, nel rispetto delle norme dettate dai contratti collettivi e decentrati aziendali;

3) autorizza le missioni e le prestazioni di lavoro straordinario del personale nei limiti di spesa previsti dalla legge e secondo le necessità e priorità dei servizi.

4) autorizza i congedi ed i permessi al personale dipendente ai sensi della disciplina contrattuale;

5) adotta provvedimenti di mobilità del personale tra servizi diversi.

6) provvede alla contestazione degli addebiti ed alla adozione delle sanzioni disciplinano fino al richiamo scritto ed alla censura.

7) propone, anche su relazione dei responsabili dei servizi, i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;

8) provvede alla definizione dell’orario di servizio, tenendo conto secondo le disposizioni contrattuali e delle esigenze dei servizi locali:

e) partecipa alle sedute degli organi collegiali, ne cura la verbalizzazione, con riferimento alle sedute della Giunta Comunale e del consiglio Comunale, potendo delegare, con le modalità previste dal regolamento, la verbalizzazione delle sedute delle varie Commissioni previste da leggi e regolamenti a dipendenti dell’Ente.

f) partecipa, se richiesto, a commissioni di lavoro e di studio interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne;

g) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo.

h) verifica la fase istruttoria e l’attuazione dei provvedimenti deliberativi;

i) in relazione alle proprie attribuzioni esprime il parere legittimità previsto dalla legge sulle proposte di deliberazione al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale; i pareri favorevoli si intendono motivati “per relationem” con riferimento al corpo della deliberazione cui ineriscono, i pareri negativi devono essere motivati per esteso.

j) riceve la mozione di sfiducia di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

k) presiede l’Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum a carattere locale secondo il regolamento.

l) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

m) presiede le commissioni di gara, dei concorsi e delle selezioni per le assunzioni;

n) roga i contratti nell’interesse dell’Ente;

4. Al segretario comunale possono altresì essere conferite dal sindaco, funzioni connesse la responsabilità di specifici servizi comunali.

5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale previste dalle legge o specificate nel provvedimento di conferimento dell’incarico. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 34
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi e che non risultino attribuiti ad altri organi dal presente statuto; in particolare i responsabili dei servizi assumono secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali e dagli atti di indirizzo formulati dalla Giunta:

a) gli atti per l’espletamento delle procedure d’appalto;

b) la stipula di negozi giuridici e gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

d) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

f) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

g) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

h) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione provvedendo al il controllo di gestione dei servizi cui è preposto

5. Il responsabile del servizio svolge le funzioni di responsabile del procedimento, salva la facoltà di designare altra addetto al servizio; segue comunque lo svolgimento del procedimento per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

6. Il responsabile del servizio finanziario rilascia l’attestazione di regolarità contabile prevista dall’art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le proposte di deliberazione di impegno e per gli atti dei responsabili dei servizi di esse sostitutive. Con essa viene attestata la disponibilità del fondo sul relativo capitolo, tenendo conto delle eventuali correlazioni esistenti con le entrate a specifica destinazione o con quelle la cui utilizzazione è subordinata alla loro effettiva realizzazione e soprattutto all’equilibrio di bilancio.

7. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 35
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 36
Incarichi a contratto - Collaborazioni esterne
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco, previa deliberazione autorizzativa della Giunta Comunale può stipulare, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoga presente all’interno dell’Ente, un contratto individuale a tempo determinato per funzionario dell’area direttiva o di alta specializzazioni, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I
PARTECIPAZIONE -CONSULTAZIONI - ISTANZE

Art. 37
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 38
Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 39
Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 40
Istanze e petizioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione dell’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato e comuncato al al primo firmatario della medesima.

3. La petizione va esaminata dall’organo competente entro giorni 60 dalla presentazione; qualora la petizione concerne materia di comoetenza consiliare il predetto termoine è differito non oltre la prima adunanza del Consiglio comunale successiva la presentazione.

Art. 41
Proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il 10 % dei cittadini elettori del Comune può avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all’organo competente, corredate del parere del responsabile dei servizi interessati e del segretario nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente può sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

4. In ogni caso le istanze devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 42
Associazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al presente titolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni possono essere precedute dall’acquisizione di pareri non vincolanti espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

3. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 43
Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Sezione II
II REFERENDUM

Art. 44
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi, sulle materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

Art. 45
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 46
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 47
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 48
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità e per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro,

Art. 49
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 50
Diritto di accesso
(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento, disciplina anche i casi in cui e’ applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 51
Diritto di informazione
(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutti gli atti dell’amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art.26 della legge 7 agosto 1990 n. 241

Art. 52
Interventi nel procedimento amministrativo
(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli, portatori di interessi rilevanti, che di soggetti collettivi, rappresentativi di interessi superindividuali, costituiti in associazioni o comitati.

3. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del procedimento amministrativo e dalle disposiziono regolamentari.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 53
Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell’organo di controllo, sono ripubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all’inizio della ripubblicazione.

Art. 54
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

CAPO III
I SERVIZI

Art. 55
Forma di gestione
(Artt. da 113 a 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle forme dei gestione previste dalla legge.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 56:
Gestione in economia
(Art. 113 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 57
Istituzioni
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi senza rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune dotati di autonomia gestionale.

2. A tal fine il Consiglio approva con apposito atto il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione ed il piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

3. lI regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

6. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell’istituzione sono nominati dai Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. Le candidature, proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del comune almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

8. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo. presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

9. lI consiglio di amministrazione provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

10. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti dei consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

11. Il direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

12. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

13. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

14. L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 58
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

CAPO IV
FINANZE E CONTROLLI INTERNI

Art. 59
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L’Ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.

2. Con Regolamento, il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con proprie modalità organizzative, adeguate alla realtà dell’Ente.

3. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di Risorse proprie e trasferite.

4. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 60
Controlli interni
(Artt. 147 e da 196 a 198 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 286/99.

2. I regolamenti di contabilità e sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, provvederanno ad individuare gli strumenti e le metodologie necessarie all’attuazione dei controlli di cui al comma precedente.

Art. 61
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d’ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il prefetto, per l’avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 62
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Artt. 193 e 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell’organo di revisione, determina l’avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 63
Omissione della deliberazione di dissesto
(Art. 247 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Segretario Comunale venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al Responsabile dei Servizi Finanziari e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell’ente, ai sensi dell’art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il trenta per cento dei cittadini elettori del comune per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

4. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

5. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

6. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 65
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 66
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.