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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 50

Circolare della Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2005, n. 5/AGR

Art. 1 bis L.R. 4 novembre 2004, n. 31: (Modifiche alla legge finanziaria per l’anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale). Deroga alla legge regionale 18 febbraio 1981 n. 7 (Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte). Chiarimenti

Ai Sigg. Presidenti
delle Province piemontesi
Loro Sedi

Con l’art. 1 bis della L.R. 31/2004 è stato disciplinato un regime di favore che prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse e soprattasse per il rilascio della licenza di pesca di tipo b, prevista dall’art. 9 della L.R. 18.02.1981, n. 7, a favore di cittadini stranieri soggiornanti in Piemonte per ragioni di turismo, nonché ai cittadini di età inferiore agli anni 18 o superiore agli anni 65, nonché a tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per quanto riguarda il rilascio della licenza ai cittadini stranieri e agli italiani residenti all’estero, l’ art. 10 comma 3 della L.R. 18.02.1981 n. 7, come da ultimo modificato dall’art. 2 della L.R. 18.04.1985, n. 34 stabilisce che gli stessi possono ottenere il rilascio della licenza di pesca alle stesse condizioni e con le stesse modalità di quelli residenti nella Regione Piemonte ovvero un permesso di pesca, equiparato alla licenza di tipo b, con validità di mesi tre senza possibilità di rinnovo nel corso dell’anno.

Ferme restando le agevolazioni di tipo finanziario, previste dalla L.R. 31/2004, è emersa la problematica del rilascio della licenza o permesso di pesca ai cittadini extracomunitari soggiornanti a vario titolo nella Regione Piemonte.

A tal fine, per esaminare la variegata casistica in merito, in data 22 settembre 2005 si è svolto un incontro con gli organi istituzionali interessati.

In tale sede sono stati esaminati gli innumerevoli casi e, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale ogni comportamento, anche per garantire una maggiore trasparenza interpretativa in applicazione alla normativa vigente, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti circa gli aspetti più significativi delle questioni poste, come di seguito specificate.

1) Cittadini stranieri extracomunitari soggiornanti in Piemonte per scopi turistici:

per soggiorni sino a otto giorni, per i quali non è previsto il permesso di soggiorno, la licenza di pesca può avere una durata massima di otto giorni.

2) Cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno con visto turistico:

per soggiorni, per i quali è previsto il permesso di soggiorno con visto turistico, la durata della licenza di pesca è pari al permesso di soggiorno con visto turistico (massimo mesi tre).

3) Cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno per altri motivi (studio, lavoro, ecc.):

la licenza di pesca di tipo b potrà essere rilasciata con una durata pari a quella del permesso di soggiorno, a seguito del pagamento di tasse e soprattasse e prorogabile in caso di rinnovo del permesso stesso.

4) Cittadini stranieri della U.E., residenti o domiciliati in Italia, e per quelli extra U.E. con cui esistono accordi bilaterali, soggiornanti in Piemonte per turismo:

la licenza di pesca ha validità di mesi tre senza possibilità di rinnovo nel corso dell’anno ( art 10 L.R. 7/1981), con esenzione dal pagamento delle tasse e soprattasse.

5) Cittadini stranieri della U.E., residenti o domiciliati in Italia, e per quelli extra U.E: con cui esistono accordi bilaterali, soggiornanti in Piemonte per altri motivi: (studio, lavor o, ecc.):

il rilascio della licenza di pesca avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità di quelli residenti nella Regione Piemonte, previo pagamento delle tasse e soprattasse.

Per i cittadini di età inferiore agli anni 18 o superiore agli anni 65, nonché per tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 rimane fermo il diritto all’esenzione dal pagamento delle tasse e soprattasse.

Mercedes Bresso

V.to     L’Assessore all’Agricoltura, Tutela
    della Fauna e della Flora
    Mino Taricco