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Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 / 12 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2005, n. 67-1743

Prescrizioni per l’accesso agli incentivi di cui alla L. 28/11/1965 n. 1329 (c.d. Sabatini) ed all’art. 11 comma 2 lett. b) L. 27/10/1994 n. 598 e s.m.i. (Tutela ambientale-innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, sicurezza luoghi di lavoro): modifiche ed integrazioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare le modifiche, elencate nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, alle prescrizioni relative ai procedimenti di concessione ed erogazione degli incentivi di cui alla legge 28/11/1965 n. 1329 (agevolazione per l’acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione c.d. Sabatini) ed all’art. 11 c. 2 lett. b) della legge 27/10/94 n. 598 e s.m.i. (agevolazioni per investimenti per l’innovazione tecnologica, per la tutela ambientale, per l’innovazione organizzativa, per l’innovazione commerciale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro), precedentemente approvate con deliberazione n. 17 - 881 del 26 settembre 2005;

- di disporre che le prescrizioni approvate con il presente atto si applicheranno a partire dal giorno successivo all’adozione della presente deliberazione nonché, in via transitoria, anche alle domande di accesso all’agevolazione già presentate e non ancora deliberate dal Comitato agevolazioni di MCC S.p.A. purché sussistano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle nuove prescrizioni;

- di prendere atto che, per effetto delle modifiche ed integrazioni approvate con la presente deliberazione, il testo delle “schede tecniche” relative agli incentivi in questione, risulta aggiornato nella versione riportata nell’allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

A) Modifiche ed integrazioni alle prescrizioni per la concessione e l’erogazione degli incentivi di cui all’art. 11 c. 2 lett. b) della legge 27/10/94 n. 598 e s.m.i. (agevolazioni per investimenti per l’innovazione tecnologica, per la tutela ambientale, per l’innovazione organizzativa, per l’innovazione commerciale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro) contenute nell’allegato 1.1 alla d.g.r. 17-881/2005:

* il penultimo capoverso del paragrafo 5) Tipologia investimenti e spese ammissibili (“Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, è ammissibile all’intervento il valore dei beni risultante dal contratto di locazione finanziaria, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento di proprietà (c.d. quota di riscatto)), è soppresso;

* il secondo capoverso del paragrafo 9) Tasso di contribuzione (“Gli arrotondamenti del tasso di contribuzione verranno effettuati ai cinque centesimi superiori”), è soppresso;

* al paragrafo 11) Erogazione del contributo, il primo capoverso è sostituito dal seguente: “L’erogazione del contributo è richiesta dalla Banca o dall’Intermediario finanziario, che vi provvede utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente scheda o versione conforme allo stesso, compilato in ogni parte, completo della documentazione in esso elencata, e debitamente sottoscritto. La richiesta di erogazione dovrà pervenire a MCC S.P.A., ad investimento realizzato, entro il termine di 24 mesi dalla data di concessione del contributo. In caso contrario, l’agevolazione concessa decade d’ufficio”;

* nell’ultima riga del quart’ultimo capoverso del paragrafo 11) Erogazione del contributo, sono soppresse le parole: “al netto della quota di riscatto”.

B) Modifiche ed integrazioni alle prescrizioni per la concessione e l’erogazione degli incentivi di cui alla legge 28/11/1965 n. 1329 (agevolazione per l’acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione c.d. Sabatini) contenute nell’allegato 1.2 alla d.g.r. 17-881/2005:

* l’ultimo capoverso del paragrafo 7) Tassi agevolati (“Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale”), è soppresso;

C) Modifiche ed integrazioni alle prescrizioni per la concessione e l’erogazione degli incentivi di cui alla legge 28/11/1965 n. 1329 (agevolazione per l’acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione c.d. Sabatini decambializzata) contenute nell’allegato 1.3 alla d.g.r. 17-881/2005:

* dalla penultima riga del paragrafo 10) Importo dell’operazione agevolabile, sono soppresse le parole: “e, nel caso di leasing, alla quota di riscatto”;

* il secondo capoverso del paragrafo 11) Tasso di contribuzione (“Gli arrotondamenti del tasso di contribuzione verranno effettuati ai cinque centesimi superiori”), è soppresso;

* il paragrafo 13) Modalità di erogazione, è sostituito dal seguente :

“L’erogazione del contributo è richiesta dalla Banca o dall’Intermediario finanziario, che vi provvede utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente scheda o versione conforme allo stesso, compilato in ogni parte, completo della documentazione in esso elencata, e debitamente sottoscritto. La richiesta di erogazione dovrà pervenire a MCC S.P.A., ad investimento realizzato, entro il termine di 24 mesi dalla data di concessione del contributo. In caso contrario, l’agevolazione concessa decade d’ufficio.

Nel caso di finanziamento bancario, il contributo è erogato all’impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca finanziatrice.

Nel caso di locazione finanziaria, il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, all’Intermediario finanziario. Quest’ultimo provvede a trasferire il contributo all’impresa beneficiaria in quote semestrali posticipate determinate sulla base dell’importo del contributo concesso e della durata del contratto di leasing, e previa rivalutazione delle stesse rate, dopo aver verificato che:

- sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l’ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);

- l’impresa beneficiaria abbia regolarmente pagato tutti i canoni del semestre.

Le operazioni di attualizzazione avvengono adoperando il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), in vigore il primo giorno del mese in cui avviene l’operazione di attualizzazione del contributo.

Le operazioni di rivalutazione avvengono da parte dell’Intermediario finanziario adoperando il tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (già TUR), vigente alla data della concessione.

Nel caso di riscatto anticipato del bene oggetto della locazione finanziaria da parte dell’impresa beneficiaria, l’Intermediario finanziario trasferisce a quest’ultima il contributo residuo maggiorato degli interessi calcolati dalla data dell’ultima erogazione semestrale alla data di pagamento, da parte dell’impresa beneficiaria, del corrispettivo per l’acquisto del bene.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d’intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell’effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati .

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all’agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;

- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;

- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;

- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;

- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;

- in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell’ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l’intero semestre nel quale essa cade; in caso di locazione finanziaria non vi sono periodi interi di preammortamento; in ogni caso, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento o di locazione finanziaria".

Allegato 2