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Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 / 12 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2005, n. 18-1698

Intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca e di sviluppo precompetitivo (art. 11 l. 598/94; d.g.r. n. 63-13094/2004): modifiche ed integrazioni dei criteri e delle modalita’ di concessione ed erogazione dell’agevolazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di apportare le modifiche ed integrazioni - esposte nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione - alle prescrizioni (scheda tecnica), approvate con propria precedente deliberazione n. 63-13094/2004, per la concessione ed erogazione dell’intervento agevolativo a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo basato sull’art. 11 l. 598/94 e s.m.i.;

- di prendere atto che, per effetto delle modifiche ed integrazioni approvate con la presente deliberazione, il testo della ‘scheda tecnica’ relativa all’intervento agevolativo in questione (le cui disposizioni si applicheranno alle domande presentate a valere sul bando anno 2005 e seguenti), risulta aggiornato nella versione riportata nell’allegato 2 parte integrante della presente deliberazione;

- di demandare al responsabile della Direzione regionale Industria la predisposizione e l’approvazione del bando e della modulistica da utilizzare per l’accesso all’intervento agevolativo in questione, con contestuale fissazione del termine iniziale e finale per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione nonché l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessari per l’attivazione e l’ottimale gestione delle procedure connesse;

- di demandare alla Direzione regionale competente di provvedere alle comunicazioni prescritte dal Reg. CE n. 70/2001 come modificato ed integrato dal Reg. CE n. 364/2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Modifiche ed integrazioni alla scheda tecnica

(approvata con d.g.r. n.63-13094/2004)

A) al paragrafo 2 (Soggetti beneficiari), il primo capoverso sostituito dal seguente:

2. Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese che esercitino attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.

B) al paragrafo 2(Soggetti beneficiari), il penultimo capoverso è sostituito dal seguente:

• K - attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali

(limitatamente ai codici 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 73.10; 73.20; 74.20)

C) al paragrafo 4 ( Tipologie di investimenti e spese ammissibili) il secondo capoverso è sostituito dal seguente

Il costo del progetto non può essere inferiore ad euro 200.000 e superiore a euro 2.000.000.

D) al paragrafo 6. (Misura dell’intervento agevolativo), il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

L’importo massimo dell’intervento agevolativo (fondo rotativo e contributo in conto capitale) non potrà, in ogni caso, superare l’ammontare di € 800.000; ove l’importo teoricamente spettante superi tale ammontare massimo, si procederà ad una riduzione, proporzionale alla rispettiva incidenza, delle due componenti (fondo rotativo e conto capitale) dell’intervento agevolativo.

E) al paragrafo 7 (Divieto di cumulo) ,il primo capoverso è sostituito dal seguente:

L’intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.

F) Al paragrafo 8 (Modalità applicative)- il quarto ed il quinto capoverso della rubrica: Domanda di ammissione all’intervento agevolativo, sono sostituiti dai seguenti:

L’attività istruttoria delle domande di ammissione all’intervento viene conclusa dal Gestore entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande e comunque previa ricezione della relazione dell’esperto scientifico (di cui al paragrafo “Modalità istruttoria”). Il Gestore sottopone gli esiti dell’istruttoria, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione o di completamento della documentazione, alle determinazioni dell’organo competente della Regione Piemonte : - Direzione Industria. Il Responsabile pro-tempore della Direzione Industria - entro i successivi 15 giorni-:

- a) emana il provvedimento di ammissione all’intervento agevolativo

oppure

- b)comunica all’impresa i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Nell’ipotesi sub b) ,decorsi 15 giorni dalla ricezione -da parte dell’impresa- della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni,a seguito di istruttoria svolta dal Gestore, non siano accolte, il responsabile pro tempore della Direzione Industria emana provvedimento di non ammissione all’intervento agevolativo;,qualora,invece, le controdeduzioni ,a seguito di istruttoria svolta dal Gestore, siano valutate idonee a superare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, il responsabile pro tempore della Direzione Industria emana provvedimento di ammissione all’intervento agevolativo. Possono essere effettuate verifiche in loco presso l’impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell’impresa. Qualora il Gestore nel corso dell’istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la trasmissione da parte del Gestore degli esiti istruttori alla Regione nonché il termine per l’adozione del provvedimento decorrono dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all’intervento agevolativo decadono d’ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione all’intervento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese al Gestore entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della richiesta formulata dal Gestore stesso.

G) Al paragrafo 8 (Modalità applicative)- nella rubrica: Modalità istruttoria, dopo le parole.“un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato” sono aggiunte le parole" ai sensi del Codice Civile“;

dopo le parole: “b)l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora versata” aggiungere le parole :“risultante dalla voce” ed eliminare le parole “pari all’importo dei”;

dopo le parole :"CP - I = costo del progetto“ aggiungere la parola :”presentato“;

la lettera “OF”viene corredata della seguente nota :

Saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003."

la lettera “F” viene corredata della seguente nota:

Pari al valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce Al dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

H) Dopo il paragrafo 8 è inserito il paragrafo:

8 bis. Formalizzazione dell’operazione di finanziamento

La Regione Piemonte entro 10 gg dall’adozione del provvedimento di concessione né da comunicazione all’impresa invitandola a comunicare al Gestore l’accettazione dell’intervento agevolativo.

Il Gestore, dopo aver ricevuto dall’impresa la comunicazione di accettazione, richiede la documentazione necessaria alla redazione del contratto e successivamente invia il contratto, redatto su carta intestata “Regione Piemonte”, in triplice originale all’impresa con raccomandata ar per la relativa sottoscrizione. Al fine di consentire i necessari riscontri, copia dello stesso verrà inviata anche alla Regione.

Il rappresentante dell’impresa, ricevuto il contratto, sottoscrive i tre originali di fronte ad un. notaio che ne autentica la firma e ne attesta i relativi poteri.

Successivamente l’impresa invia alla Regione i tre originali del contratto come sopra sottoscritto.

La Regione, dopo aver apposto le sottoscrizioni di propria competenza, restituisce un originale del contratto all’impresa con raccomandata a.r. e ne invia una copia conforme al Gestore.

I) Al paragrafo 9 (modalità di erogazione), al primo capoverso,dopo le parole:" A seguito della .." è aggiunta la parola: “corretta”;

nella rubrica :"A) Erogazione del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale (a fondo perduto) per stato avanzamento lavori “, al secondo capoverso,la parola . ”Previa“ è sostituita dalle parole: ”Fermo restando“;dopo le parole :”sulla base dell’ultimo bilancio approvato alla data" sono inserite le parole: “di richiesta dell’ultima erogazione a saldo” e soppresse le parole: “della domanda di ammissione all’intervento agevolativo”;dopo le parole: “il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale vengono erogati” è aggiunta la parola: “contestualmente”;dopo le parole: “in non più di due soluzioni più l’ultima” sono aggiunte le parole: “(non inferiore al 20%)”;il terzo ed il quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti cinque capoversi:

Il Gestore procederà alla verifica degli stati di avanzamento lavori presentati avvalendosi del medesimo esperto scientifico incaricato in fase istruttoria o eventualmente altro esperto scelto nell’ambito dello specifico Albo del MIUR nonché di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

L’ultima erogazione a saldo, comunque non inferiore al 20% dell’intervento agevolativo complessivo spettante, potrà essere effettuata solo successivamente alla “verjfica finale” e previa approvazione delle spese sostenute, sulla base di rendicontazione che dovrà comunque pervenire al Gestore entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto. Fino a tale momento le quote di intervento agevolativo già erogate parzialmente possono essere soggette a revoca e restituzione.

Il contributo in conto capitale è assoggettato, ove prescritto, alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 11. 600/73.

Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Gestore in duplice copia utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione.

L’impresa ammessa all’intervento agevolativo dovrà sottoscrivere, a fronte di ogni singola erogazione , apposita Dichiarazione di Obbligo Parziale (DOP) secondo lo schema predisposto dal Gestore. Successivamente all’erogazione del saldo l’impresa dovrà stipulare con la Regione la Dichiarazione d’Obbligo Finale (DOF). A tal riguardo il Gestore richiede la documentazione necessaria alla predisposizione della DOF. Il Gestore, dopo aver ricevuto dall’impresa detta documentazione invia la DOF in triplice originale all’impresa per la relativa sottoscrizione e contestualmente in semplice copia alla Regione. Il rappresentante dell’impresa, ricevuta la DOF, sottoscrive i tre originali di fronte ad un notaio, che ne autentica la firma e ne attesta i relativi poteri. Successivamente l’impresa invia alla Regione i tre originali della DOF come sopra sottoscritta. La Regione, dopo aver apposto le sottoscrizioni di propria competenza ne restituisce un originale all’impresa per raccomandata a.r. e ne invia una copia conforme al Gestore. In mancanza delle sottoscrizioni di tali dichiarazioni (DOP e DOF) l’intervento agevolativo potrà essere revocato;

all’ultimo capoverso dopo le parole: “alla data” sono aggiunte le parole : “del provvedimento”

L) Al paragrafo 9 (modalità di erogazione), nella rubrica: “B) Anticipazione del finanziamento agevolato ed erogazione a saldo del contributo in conto capitale(a fondo perduto), al primo capoverso ,dopo le parole: ”approvato alla data di richiesta della" è aggiunta la parola: “ultima”; il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

“L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione - pena la revoca - al Gestore di dichiarazione di impegno del legale rappresentante, secondo lo schema reso disponibile dal Gestore, a presentare:

- entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di erogazione dell’anticipazione, la rendicontazione utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione, relativa ad almeno il 30% dei costi ammessi all’intervento agevolativo;

- un ulteriore stato di avanzamento, tale da raggiungere complessivamente almeno il 60% dei costi ammessi all’intervento agevolativo, entro e non oltre 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto del primo stato di avanzamento lavori, ferma restando la data di chiusura del progetto;

in apertura del quarto capoverso sono aggiunte le parole: “A differenza di quanto stabilito nel precedente punto A) - Richiesta per stati di avanzamento lavori, pertanto”; dopo le parole: “della richiesta di erogazione a saldo” sono inserite le parole: “relativa al completamento del progetto”;

al sesto capoverso dopo le parole : “devono essere trasmesse” sono aggiunte le parole “al Gestore, in duplice copia”

all’ultimo capoverso dopo le parole :“alla data” sono aggiunte le parole : “del provvedimento”.

M) Al Paragrafo 10 (Verifìca finale), al secondo capoverso dopo le parole : “della documentazione presentata” sono aggiunte le parole : “e degli esiti di una verifica (se richiesta dalla Regione o dall’esperto scientifico) presso l’impresa”

N) il paragrafo 12 (Revoca dell’intervento agevolativo) è rubricato : “13 (Revoca dell’intervento agevolativi)”; nel quarto e nell’ultimo capoverso le parole :“pari al tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive(di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) -” sono sostituite dalle seguenti: “pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca d’Italia, ex Tasso Ufficiale di Sconto-(di cui all’art. 9, co. 4, D.Lgs. n. 123/98)”.

O) il paragrafo 13 (Variazioni) è rubricato: “12 (Variazioni)”;

in apertura di paragrafo è aggiunto il seguente capoverso:

Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate al Gestore che:

1. nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell’adozione del provvedimento di concessione dell’intervento agevolativo, provvederà ad avviare nuovamente l’iter istruttorio.

2. nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l’adozione del provvedimento di concessione dell’intervento agevolativo espleterà le necessarie valutazioni in ordine all’eventuale conferma dell’agevolazione da parte della Regione";

in apertura del penultimo capoverso sono aggiunte le parole: “Successivamente all’adozione del provvedimento di concessione dell’intervento agevolativo”; nell’ultimo capoverso, dopo le parole: “che compromettano” sono aggiunte le parole :“, a giudizio dell’esperto scientifico,”

P) Al paragrafo l4 ( Ispezioni e controlli),dopo le parole: “.... il Gestore può effettuare ulteriori controlli” è eliminata la parola “documentali”.

Q) L’allegato 1A è soppresso.

Allegato 2

SCHEDA TECNICA- VERSIONE INTEGRATA AGGIORNATA

INTERVENTO AGEVOLATIVO A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

1. Riferimenti normativi

* - Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:

- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;

- Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;

- Legge 05.03.2001, n. 57, art.15;

* Comunicazione della Commissione Europea C (2002) 691 del 05.3.02;

* Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art.19;

* Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;

* Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25.2.2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

* Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni Mcc - Regione Piemonte

2. Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.

Detti soggetti sono ammissibili anche se raggruppati in consorzi.

Sono ammissibili le iniziative finalizzate alle attività economiche - comunque risultanti dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda - identificate dai codici ISTAT di seguito riportati.

* C - estrazione di minerali

con l’esclusione di:

13.10 “Estrazione di minerali di ferro” - è esclusa tutta la classe, ad eccezione delle piriti.

13.20 “Estrazione di minerali metallici non ferrosi” - è esclusa la sola estrazione di manganese

* D - attività manifatturiere;

sottosezione DA limitatamente ai codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99

con l’esclusione di:

24.70 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali - È esclusa tutta la categoria

27.10 “Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)”

È esclusa tutta l’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, intendendo le attività relative. Ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

27.22.1 “Produzione di tubi senza saldatura” - È esclusa tutta la categoria.

27.22.2 “Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili” - È esclusa tutta la sola produzione di tubi con diametro superiore a 406, 4 mm.

35.11.1 “Cantieri navali per costruzioni metalliche” - È esclusa la sola costruzione di: navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl; pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione); draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.)

35.11.3 “Cantieri di riparazioni navali” - È esclusa: la trasformazione delle navi a scafo metallico, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico.

* E - produzione e distribuzione di energia elettrica;

* I - trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

(limitatamente ai codici 63.11; 63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.40; 64.20);

* K - attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali

(limitatamente ai codici 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 73.10; 73.20; 74.20)

* O - altri servizi pubblici, sociali e personali

(limitatamente ai codici 90.00.1; 90.00.2; 92.20; 93.01.1);

3. Ambito territoriale

Unità locali ubicate nel territorio della Regione Piemonte. L’investimento agevolabile deve riguardare unità locali che devono risultare regolarmente censite presso la CCIAA.

4. Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni.

* Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

* Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Per i settori tessile e abbigliamento possono considerarsi attività di sviluppo precompetitivo le attività, unitariamente considerate, di progettazione, prototipazione e sperimentazione per la realizzazione di campionatura qualora vengano utilizzate tecniche e/o materiali innovativi.

Il costo del progetto non può essere inferiore ad euro 200.000 e superiore a euro 2.000.000.

Nel corso di ciascun anno solare non può essere presentato da ogni singola impresa più di un progetto.

Sono ammesse a beneficiare dell’intervento agevolativo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo nell’ambito del progetto per il quale si richiede l’intervento agevolativo nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;

b) spese generali: riguardano la valutazione di costi addizionali direttamente imputabili all’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo giustificati da registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque eccedere il 10% del costo del personale. Dette voci si intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l’attività di ricerca e/o sviluppo:

- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);

- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);

- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca);

- assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa);

- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;

- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute. Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali;

c) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;

d) servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo. In questa voce verranno incluse:

- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;

- borse di studio e assegni di ricerca;

- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

e) costi connessi con l’ottenimento e la validazione dei brevetti nel limite del 10% del costo delle altre voci di spesa del progetto ammesse all’intervento agevolativo.

f) materiali direttamente imputabili all’attività di ricerca. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

5. Realizzazione degli investimenti

Sono ammissibili all’intervento agevolativo solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data di presentazione della domanda di ammissione all’intervento.

Il progetto deve avere inizio al massimo entro 30 giorni dalla data di concessione dell’intervento agevolativo e durata massima di tre anni.

6. Misura dell’intervento agevolativo

L’intervento agevolativo è concesso secondo le seguenti forme e misure di intervento:

a) finanziamento agevolato con fondo rotativo, pari al 50% del costo del progetto ammesso all’intervento agevolativo, concesso ed erogato dalla Regione - per il tramite del soggetto incaricato dalla Regione della gestione delle attività strumentali e connesse alla concessione ed all’erogazione dell’intervento agevolativo (di seguito :il Gestore) -soggetto a rimborso in data successiva alla chiusura del progetto, secondo un piano quinquennale di rientro in rate semestrali posticipate e secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo: “Modalità di rimborso del finanziamento”. Alle somme rimborsate verrà applicato un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

b) contributo aggiuntivo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 10% del costo del progetto ammesso all’intervento agevolativo relativo alle attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; ulteriore 5% per i progetti che prevedono attività svolte (per un costo non inferiore al 10% del costo ammissibile del progetto) da Enti di ricerca pubblici, Politecnico, Università, Parchi scientifici e tecnologici, purchè localizzati in Piemonte

In ogni caso l’intervento agevolativo complessivo (fondo rotativo e contributo in conto capitale) non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea (Reg.CE n.364/94 in g.u.c.e. L 63 del 12/2/2004);

L’importo massimo dell’intervento agevolativo (fondo rotativo e contributo in conto capitale) non potrà, in ogni caso, superare l’ammontare di euro 800.000; ove l’importo teoricamente spettante superi tale ammontare massimo, si procederà ad una riduzione, proporzionale alla rispettiva incidenza, delle due componenti (fondo rotativo e conto capitale) dell’intervento agevolativo.

7. Divieto di cumulo

L’intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.

L’intervento agevolativo è tuttavia cumulabile, entro le intensità d’aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia di cui all’art. 2-c.100-lettera a) della L. 23/12/96 n.662 e .s.m.i..

8. Modalità applicative

Domanda di ammissione all’intervento agevolativo

Le domande di ammissione all’intervento agevolativo devono essere redatte su appositi moduli o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti e devono essere presentate direttamente dalle imprese al Gestore.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegate le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

L’attività istruttoria delle domande di ammissione all’intervento viene conclusa dal Gestore entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande e comunque previa ricezione della relazione dell’esperto scientifico (di cui al paragrafo “Modalità istruttoria”). Il Gestore sottopone gli esiti dell’istruttoria, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione o di completamento della documentazione, alle determinazioni dell’organo competente della Regione Piemonte - Direzione Industria. Il Responsabile pro-tempore della Direzione Industria - entro i successivi 15 giorni-:

- a) emana il provvedimento di ammissione all’intervento agevolativo

oppure

- b) comunica all’impresa i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Nell’ipotesi sub b) ,decorsi 15 giorni dalla ricezione -da parte dell’impresa- della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni, a seguito di istruttoria svolta dal Gestore, non siano accolte,il responsabile pro tempore della Direzione Industria emana provvedimento di non ammissione all’intervento agevolativo; qualora ,invece,le controdeduzioni, a seguito di istruttoria svolta dal Gestore , siano valutate idonee a superare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, il responsabile pro tempore della Direzione Industria emana provvedimento di ammissione all’intervento agevolativo. Possono essere effettuate verifiche in loco presso l’impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell’impresa. .

Qualora il Gestore nel corso dell’istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la trasmissione da parte del Gestore degli esiti istruttori alla Regione nonché il termine per l’adozione del provvedimento decorrono dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all’intervento agevolativo decadono d’ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione all’intervento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese al Gestore entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, anche a mezzo fax, della richiesta formulata dal Gestore stesso.

Modalità istruttoria

L’attività istruttoria sarà diretta a verificare:

a) l’utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell’impresa;

b) l’idoneità/qualità del soggetto proponente per la realizzazione del progetto;

c) i contenuti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo del progetto di investimento;

d) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;

e) la capacità finanziaria dell’impresa beneficiaria a realizzare il progetto.

Per l’espletamento delle attività di cui ai punti a), b), c), d) sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all’accoglimento della domanda, il Gestore si avvale di esperti di settore esterni, scelti nell’ambito dello specifico Albo del MIUR o indicati dalla Regione.

La capacità finanziaria dell’impresa a realizzare il progetto (di cui alla precedente lettera e) viene accertata sulla base della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell’impresa, allegata alla domanda, che riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:

1) congruenza fra capitale netto e costo del progetto:

CN >     CP - I
    ————
    2

CN = capitale netto (1) quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data della domanda.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

ovvero

b) l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora versata, risultante dalla voce “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” di cui alla voce a) dell’attivo dello stato patrimoniale.

Il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà avvenire entro la data di richiesta della prima erogazione.

CP - I = costo del progetto presentato al netto dell’intervento agevolativo, calcolato sommando l’importo del finanziamento agevolato al contributo in conto capitale, pari al 10% del costo del progetto.

2) parametro di onerosità della posizione finanziaria:

    OF <     8%
    ——
    F

OF (2) = oneri finanziari netti annui quali risultano dall’ultimo bilancio approvato,

F (3) = fatturato annuo quale risulta dall’ultimo bilancio approvato.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l’impresa dovrà allegare alla domanda di ammissione all’intervento agevolativo l’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda. In assenza di un bilancio chiuso ed approvato, l’accertamento ha esito negativo. In presenza di un valore nullo di fatturato, l’accertamento ha esito negativo.

8 bis. Formalizzazione dell’operazione di finanziamento

La Regione Piemonte entro 10 gg dall’adozione del provvedimento di concessione ne dà comunicazione all’impresa invitandola a comunicare al Gestore l’accettazione dell’intervento agevolativo.

Il Gestore, dopo aver ricevuto dall’impresa la comunicazione di accettazione, richiede la documentazione necessaria alla redazione del contratto e successivamente invia il contratto, redatto su carta intestata “Regione Piemonte”, in triplice originale all’impresa con raccomandata ar per la relativa sottoscrizione. Al fine di consentire i necessari riscontri, copia dello stesso verrà inviata anche alla Regione.

Il rappresentante dell’impresa, ricevuto il contratto, sottoscrive i tre originali di fronte ad un notaio che ne autentica la firma e ne attesta i relativi poteri.

Successivamente l’impresa invia alla Regione i tre originali del contratto come sopra sottoscritto entro 15 giorni dalla data di ricezione.

La Regione, dopo aver apposto le sottoscrizioni di propria competenza, restituisce un originale del contratto all’impresa con raccomandata a.r. e ne invia una copia conforme al Gestore.

9. Modalità di erogazione

A seguito della corretta formalizzazione dell’operazione di finanziamento tra le imprese beneficiarie e la Regione, le imprese medesime possono trasmettere al Gestore le richieste di erogazione dell’intervento agevolativo optando per una delle seguenti modalità alternative:

A) Erogazione del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale (a fondo perduto) per stato avanzamento lavori:

Alla realizzazione di un importo non inferiore al 30% delle spese ammesse al finanziamento del progetto, le imprese trasmettono le richieste di erogazione dell’intervento agevolativo (costituito dal finanziamento agevolato e dal contributo in conto capitale) dietro presentazione di rendicontazione utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione.

Fermo restando la verifica del parametro di onerosità della posizione finanziaria sulla base dell’ultimo bilancio approvato alla data di richiesta dell’ultima erogazione a saldo e fermo restando il limite massimo delle agevolazioni determinate in sede di accoglimento della domanda di accesso all’intervento agevolativo, il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale vengono erogati contestualmente, in non più di due soluzioni più l’ultima (non inferiore al 20%) a saldo, sulla base delle percentuali di intervento agevolativo concesse e a fronte delle effettive spese sostenute.

Il Gestore procederà alla verifica degli stati di avanzamento lavori presentati avvalendosi del medesimo esperto scientifico incaricato in fase istruttoria o eventualmente altro esperto scelto nell’ambito dello specifico Albo del MIUR nonché di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

L’ultima erogazione a saldo, comunque non inferiore al 20% dell’intervento agevolativo complessivo spettante, potrà essere effettuata solo successivamente alla “verifica finale” e previa approvazione delle spese sostenute, sulla base di rendicontazione che dovrà comunque pervenire al Gestore entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto. Fino a tale momento le quote di intervento agevolativo già erogate parzialmente possono essere soggette a revoca e restituzione

Il contributo in conto capitale è assoggettato, ove prescritto, alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.

Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Gestore in duplice copia utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione.

L’impresa ammessa all’intervento agevolativo dovrà sottoscrivere, a fronte di ogni singola erogazione , apposita Dichiarazione di Obbligo Parziale (DOP) secondo lo schema predisposto dal Gestore. Successivamente all’erogazione del saldo l’impresa dovrà stipulare con la Regione la Dichiarazione d’Obbligo Finale (DOF). A tal riguardo il Gestore richiede la documentazione necessaria alla predisposizione della DOF. Il Gestore, dopo aver ricevuto dall’impresa detta documentazione invia la DOF in triplice originale all’impresa per la relativa sottoscrizione e contestualmente in semplice copia alla Regione.

Il rappresentante dell’impresa, ricevuta la DOF, sottoscrive i tre originali di fronte ad un notaio, che ne autentica la firma e ne attesta i relativi poteri.

Successivamente l’impresa invia alla Regione i tre originali della DOF come sopra sottoscritta.

La Regione, dopo aver apposto le sottoscrizioni di propria competenza ne restituisce un originale all’impresa per raccomandata a.r. e ne invia una copia conforme al Gestore.

In mancanza delle sottoscrizioni di tali dichiarazioni (DOP e DOF) l’intervento agevolativo potrà essere revocato.

L’impresa decade dal diritto all’intervento agevolativo concesso nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga al Gestore nei 12 mesi successivi alla data del provvedimento di accoglimento della domanda.

B) Anticipazione del finanziamento agevolato ed erogazione a saldo del contributo in conto capitale(a fondo perduto):

Il soggetto beneficiario può richiedere un’ anticipazione, pari al 100% del finanziamento agevolato concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito dal Gestore, di pari importo, maggiorata degli interessi di cui al successivo capoverso, e della durata di un anno con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui il Gestore, ricevuta da parte della contraente la documentazione finale di rendicontazione delle spese, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernenti il completo sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto - a fronte delle quali detto anticipo viene erogato - nonché la verifica del parametro di onerosità della posizione finanziaria sulla base dell’ultimo bilancio approvato alla data di richiesta dell’ultima erogazione a saldo dell’intervento agevolativo.

La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del Gestore, il capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione- maggiorato di cinque punti percentuali- decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.

L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione - pena la revoca - al Gestore di dichiarazione di impegno del legale rappresentante, secondo lo schema reso disponibile dal Gestore, a presentare:

- entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di erogazione dell’anticipazione, la rendicontazione utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione, relativa ad almeno il 30% dei costi ammessi all’intervento agevolativo;

- un ulteriore stato di avanzamento, tale da raggiungere complessivamente almeno il 60% dei costi ammessi all’intervento agevolativo, entro e non oltre 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto del primo stato di avanzamento lavori, ferma restando la data di chiusura del progetto.

A differenza di quanto stabilito nel precedente punto A) - Richiesta per stati di avanzamento lavori, pertanto, il contributo in conto capitale viene erogato con valuta corrente in un’unica soluzione a saldo che potrà essere effettuata solo successivamente alla “verifica finale” a seguito dell’invio della richiesta di erogazione a saldo, relativa al completamento del progetto ,che dovrà comunque pervenire al Gestore entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto. Fino a tale momento l’intervento agevolativo ,per la parte già erogata, può essere soggetto a revoca e restituzione.

L’erogazione a saldo del contributo in conto capitale verrà comunque effettuata previa verifica con esito positivo del parametro di onerosità della posizione finanziaria sulla base dell’ultimo bilancio approvato alla data di richiesta dell’erogazione a saldo dell’intervento agevolativo.

Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Gestore, in duplice copia, utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione.

Il contributo in conto capitale è assoggettato,ove prescritto, alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.

L’impresa decade dall’intervento agevolativo concesso nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga al Gestore nei 12 mesi successivi alla data del provvedimento di accoglimento della domanda

10. Verifica finale

A seguito della richiesta di erogazione a saldo e prima dell’erogazione dello stesso, il Gestore procederà alla verifica finale avvalendosi del medesimo esperto scientifico incaricato in fase istruttoria o eventualmente altro esperto scelto nell’ambito dello specifico Albo del MIUR nonchè di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La verifica finale (che dovrà concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione a tal fine necessaria) dovrà valutare, sulla base della documentazione presentata e degli esiti di una verifica (se richiesta dalla Regione o dall’esperto scientifico )presso l’impresa,sia la conformità del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’intervento agevolativo sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.

11. Modalità di rimborso del finanziamento agevolato ( fondo rotativo)

Il rimborso avviene in 10 rate semestrali a capitale costante e interessi decrescenti, la prima delle quali con scadenza l’ultimo 30 aprile o 31 ottobre ricadenti nel primo anno successivo alla data dell’erogazione del saldo.

Gli interessi decorrono dalle valute di erogazione del finanziamento agevolato e sono calcolati con modalità 360/360, al tasso pari al 20% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di presentazione della domanda di ammissione , senza capitalizzazione né trasformazione in base alla periodicità del rimborso.

Il rimborso dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario e secondo il piano di rimborso indicati dal Gestore contestualmente all’erogazione del finanziamento agevolato, indicando nella causale il numero di posizione. In mancanza di tale indicazione il pagamento non potrà essere ritenuto valido. Successivamente al suddetto numero di posizione, la compilazione della parte rimanente della causale è facoltativa e libera.

12. Variazioni

Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate al Gestore che:

-nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell’adozione del provvedimento di concessione dell’intervento agevolativo, provvederà ad avviare nuovamente l’iter istruttorio.

-nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l’adozione del provvedimento di concessione dell’intervento agevolativo espleterà le necessarie valutazioni in ordine all’eventuale conferma dell’agevolazione da parte della Regione.

Successivamente all’adozione del provvedimento di concessione dell’intervento agevolativo, fermo restando il limite massimo degli importi del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato concessi sul progetto, previa verifica della conformità del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’intervento, potranno essere accettate variazioni relative a ogni singola voce di costo (personale, spese generali, etc) non superiori al 10% del costo totale del progetto ammesso all’intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

A fronte di riduzioni di spesa che compromettano, a giudizio dell’esperto scientifico, l’effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell’intervento agevolativo.

13. Revoca dell’intervento agevolativo

La Regione potrà revocare l’intervento agevolativo nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili all’impresa beneficiaria.

b) qualora l’impresa non provveda, per qualsiasi motivo, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, anche indipendentemente dalla sua volontà, al puntuale integrale pagamento di una sola delle rate di cui al precedente paragrafo “Modalità di rimborso del finanziamento agevolato con fondo rotativo”;

c) qualora l’impresa non destini l’intervento agevolativo agli scopi previsti dalla presente scheda tecnica;

d) nel caso di intervento agevolativo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti

e) nel caso in cui i beni acquistati con l’intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso;

f) l’impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso il gestore con altri contratti di finanziamento agevolato;

g) in caso di mancato rispetto del secondo parametro di onerosità finanziaria al momento della verifica da parte del soggetto gestore;

h) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;

i) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi della presente scheda tecnica, la stessa agevolazione può essere concessa.

j) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Gestore e/o dall’esperto emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dalla presente scheda tecnica e dalla normativa di riferimento, o nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

k) in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;

l) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;

Qualora venga disposta la revoca totale dell’intervento agevolativo:

1. il finanziamento agevolato verrà risolto di diritto con conseguente decadenza dal beneficio del termine come espressamente previsto nel relativo contratto di finanziamento;

2. l’impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell’intero ammontare del contributo in conto capitale;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’intervento agevolativo:

3. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto, come espressamente previsto nel relativo contratto di finanziamento;

4. l’impresa beneficiaria sarà tenuta alla parziale restituzione dell’ammontare del contributo in conto capitale;

L’impresa beneficiaria dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca d’Italia, ex Tasso Ufficiale di Sconto (di cui all’art. 9, co. 4, del D.Lgs. n. 123/98) vigente alla data della erogazione del suddetto intervento - aumentato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione del suddetto capitale e quella di effettivo accredito alla Regione. Inoltre, nel caso in cui l’intervento agevolativo sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti, laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l’importo del contributo indebitamente fruito.

Ai fini della restituzione del finanziamento agevolato ,con specifico riferimento al precedente punto 3, qualora la revoca parziale fosse dovuta all’accertamento e/o riconoscimento -in sede di verifica finale- di un importo di spese ammissibili inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione, l’importo del contributo in conto capitale da erogarsi all’impresa beneficiaria verrà ridotto in misura corrispondente all’importo eccedente di finanziamento agevolato già erogato (maggiorato degli interessi di cui all’ultimo capoverso del presente paragrafo), commisurato alle spese non riconosciute ammissibili o comunque non rendicontate.

Qualora l’importo del contributo in conto capitale non fosse sufficiente a consentire il recupero integrale della parte di finanziamento agevolato non dovuto maggiorato degli interessi sottoindicati, si procede al recupero dell’importo residuo del finanziamento agevolato, che dovrà essere restituito in un’ unica soluzione.

Alla quota di finanziamento agevolato non dovuto si applica una maggiorazione con applicazione degli interessi pari pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca d’Italia, ex Tasso Ufficiale di Sconto (di cui all’art. 9, co. 4, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di erogazione dell’anticipazione,maggiorato di 5 punti percentuali,decorrenti dalla data di erogazione dell’anticipazione .

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca il Gestore - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso; all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell’invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Responsabile pro-tempore dell’Assessorato Industria, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale è data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Responsabile pro-tempore dell’Assessorato Industria ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento ,determina, con provvedimento motivato, la revoca dell’intervento agevolativo e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all’iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell’art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

14. Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, il Gestore può effettuare ulteriori controlli anche presso l’impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.

15. Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda tecnica e relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Piemonte e successive modifiche ed integrazioni.

La presente misura d’aiuto è conforme al Reg.CE n.364/94 in g.u.c.e. L 63 del 12/2/2004;gli interventi agevolativi concessi sulla base della presente misura d’aiuto soddisfano le condizioni previste dal precitato Regolamento CE.

Note:

1) Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio approvato, al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

2) Saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi”  di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.

3) Pari al valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.