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Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 / 12 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2005, n. 64-1740

Revoca della DGR n. 55-15263 del 30/03/2005 relativa alla presa d’atto dell’accordo per la disciplina, in regime transitorio e in via sperimentale, per l’assunzione di persone con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003

A Relazione dell’Assessore Pentenero:

Vista la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

visto l’art. 49 comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003 che demanda alle Regioni il compito di definire la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

vista la DGR n. 55-15263 del 30/03/2005 con la quale la Giunta Regionale prendeva atto dei contenuti di un’intesa tra le Parti sociali per l’avvio di una sperimentazione a valere sull’art. 49 “Apprendistato professionalizzante” le cui modalità di attuazione dovevano essere individuate con successivi atti sulla base delle indicazioni di carattere propedeutico indicate nell’intesa stessa;

preso atto che la scelta di procedere in via amministrativa mediante deliberazioni di Giunta, precedute da intese con le Parti sociali, anziché per la via legislativa, è stata dettata dall’esigenza di utilizzare strumenti agili, in grado di essere modificati nel corso delle sperimentazioni avviate;

preso altresì atto che l’utilizzo di questa modalità ha trovato sostegno nelle disposizioni originarie del D. Lgs. n. 276/2003 (in quanto il citato art. 49 parla genericamente di “regolamentazioni regionali”) ed è stata condivisa anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 40/2004;

tenuto conto che il quadro normativo appena richiamato è cambiato in modo significativo a seguito della conversione in Legge 14 maggio 2005, n. 80 del Decreto-Legge 14/03/2005 n. 35;

considerato che l’art. 13bis della citata Legge n. 80 ha aggiunto all’art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 un comma 5bis, il quale recita che “Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;

visto il nuovo quadro normativo le cui disposizioni delineano due significative novità rispetto al modello originario contenuto nel D. Lgs. n. 276/2003:

* in primo luogo, nelle more dell’applicazione della disciplina regionale, il contratto può essere reso utilizzabile dalla contrattazione collettiva nazionale, a condizione che questa provveda a regolamentare compiutamente il nuovo istituto contrattuale;

* in secondo luogo, la novella individua nella “legge” regionale l’unica fonte (eccetto, in via temporanea, il CCNL) legittimata a disciplinare la materia, al contrario della formulazione originaria dell’art. 49 che, come già ricordato, lasciava aperta la possibilità di intervenire anche con atti subordinati alla legge;

preso atto che il nuovo quadro normativo pone problemi rilevanti circa l’efficacia delle discipline sperimentali e transitorie approvate anche prima della sua entrata in vigore, mediante delibere di Giunta;

considerato che, pur nella sua incerta efficacia la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2005, riconosceva l’applicabilità delle sperimentazioni regionali approvate con delibera prima dell’approvazione della Legge n. 80/2005;

considerato che le delibere approvate dalla Giunta regionale in materia di apprendistato professionalizzante prendevano semplicemente atto dell’intesa tra le parti sociali i cui contenuti delineavano gli indirizzi generali e le condizioni di base propedeutiche alla definizione di una successiva fase sperimentale;

considerato inoltre che l’avvio effettivo della sperimentazione doveva essere regolato con appositi atti amministrativi approvati dalla Giunta regionale a seguito dei risultati del lavoro di un apposito gruppo tecnico e che tali atti sarebbero approvati in tempi successivi alla entrata in vigore della legge 14 maggio 2005 n. 80;

considerato infine che il riferimento alle leggi regionali come uniche fonti legittimate a disciplinare l’istituto (eccetto, in alternativa e in via transitoria, la disciplina collettiva) impone di considerare inefficaci, per illegittimità sopravvenuta, le delibere regionali che avvierebbero la sperimentazione successivamente alla legge 14 maggio 2005 n. 80;

tenuto conto che il profilo di inefficacia sopra richiamato discende dall’applicazione dei principi generali (vedi per tutti art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) che governano la gerarchia delle fonti del diritto, in virtù dei quali le fonti di natura subordinata diventano inefficaci ogni qual volta si trovino in contrasto con una norma di legge, anche sopravvenuta;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esplicitato, di revocare la deliberazione n. 55-15263 del 30/03/2005 e di prevedere, nelle fase di transizione tra il vecchio e il nuovo regime e nelle more dell’approvazione della legge regionale per la regolamentazione dei profili formativi, l’adozione di ulteriori provvedimenti che, nei limiti delle discipline definite dalla contrattazione collettiva nazionale, forniscano gli elementi minimi per rendere praticabile la gestione delle procedure per le attività di formazione rivolte agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003;

vista la L.R. n. 51/1997;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di revocare, per le motivazioni in premessa indicate, la DGR n. 55-15263 del 30/03/2005 con la quale la Giunta Regionale prendeva atto dei contenuti di un’intesa tra le Parti sociali per l’avvio di una sperimentazione a valere sull’art. 49 “Apprendistato professionalizzante” le cui modalità di attuazione dovevano essere individuate con successivi atti sulla base delle indicazioni di carattere propedeutico indicate nell’intesa stessa;

di riservare, nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo regime e nelle more dell’approvazione della legge regionale per la regolamentazione dei profili formativi, a successivi ulteriori provvedimenti l’individuazione degli elementi minimi per rendere più praticabile la gestione delle procedure per le attività di formazione rivolte agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)