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Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 / 12 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2005, n. 94-1646

Criteri e modalita’ relativi alla concessione di un prestito agevolato per la realizzazione o il potenziamento di reti di teleriscaldamento urbano attraverso un fondo rotativo istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera f) e 8, comma 3, della l.r. 7 ottobre 2002, n.23

A Relazione del Vicepresidente Susta:

La legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale”, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, lettera f) e 8, comma 3, prevede l’istituzione, presso l’Istituto finanziario regionale - Finpiemonte, di un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all’articolo 6, comma 2.

In considerazione degli indirizzi previsti dal piano energetico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 351-3642 del 3 febbraio 2004, gli interventi di teleriscaldamento rappresentano un’importante opportunità di uso razionale dell’energia e un sensibile contributo alla riduzione di emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico. Il teleriscaldamento consiste nel trasporto a distanza di energia termica ad uso riscaldamento urbano e produzione di acqua calda sanitaria ed eventuale refrigerazione estiva. In particolare, per rete di teleriscaldamento si intende l’insieme dei sistemi che assicurano il trasporto e la distribuzione dell’energia termica tra la centrale di generazione e gli impianti utilizzatori finali, entrambi esclusi. Sono pertanto compresi nella definizione di rete di teleriscaldamento: la rete di trasporto e distribuzione, le sottostazioni di utenza e gli impianti di pompaggio.

In considerazione dell’onerosità che caratterizza e ostacola lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento, risulta opportuno individuare sistemi di incentivazione che rimuovano le barriere finanziarie alla realizzazione o all’estensione delle reti e favoriscano miglioramenti ambientali, costituendo un impulso allo sviluppo di infrastrutture efficienti che in assenza di aiuti non verrebbero intraprese o sarebbero realizzate in tempi più dilatati.

Sulla base degli indirizzi previsti dal citato piano energetico ambientale regionale nell’anno sono da considerare ammissibili al prestito agevolato gli interventi di teleriscaldamento, limitatamente alla realizzazione o al potenziamento della rete.

Pertanto, in attuazione di quanto disposto dai predetti articoli 2 ed 8 della citata l.r. 23/2002, ai fini della concessione del prestito agevolato attraverso l’istituzione di un fondo rotativo, si propone l’individuazione dei seguenti criteri e modalità procedurali, ferma restando l’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C 37/03, pubb. su G.U.C.E. C37 del 3.2.2001, pag. 33) nel caso in cui il prestito venisse configurato aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato C.E.

La Regione Piemonte, per l’attivazione e il funzionamento del fondo rotativo, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della l.r. 23/02 affida a Finpiemonte S.p.A., le attività funzionali alla concessione ed erogazione delle agevolazioni nella misura iniziale di euro 5.000.000,00, comprensive del corrispettivo per l’attività svolta, accantonate con D.G.R. n. 31-1467 del 21 novembre 2005 (101482/A).

Il prestito agevolato sarà erogato, in unica soluzione, a tasso zero nella misura del 50% dell’investimento ammesso, al netto dell’IVA, con un limite massimo di 1.000.000,00 di euro per intervento. Ad esso si affiancherà un finanziamento di pari entità erogato dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte a tassi di interesse concordati. Il prestito sarà rimborsato in sessanta mesi (di cui dodici di pre-ammortamento), con rate trimestrali posticipate.

Le risorse finanziarie sono alimentate dallo stanziamento iniziale, da successive integrazioni, dagli interessi maturati, dalla restituzione delle somme erogate alle imprese beneficiarie e dai successivi recuperi nei casi di revoca.

Le suddette risorse saranno trasferite a Finpiemonte a seguito della stipulazione di apposita convenzione che disciplinerà nel dettaglio i rapporti tra le parti.

In particolare Finpiemonte SpA:

* provvederà a depositare e gestire le risorse finanziarie su un conto corrente bancario specifico, tenendo una contabilità analitica separata dall’attività propria, con l’obbligo di non istituire sulle stesse vincoli di alcun genere;

* stipulerà, con le Banche che offrono le più favorevoli condizioni di mercato, una convenzione per la disciplina delle modalità operative di istruttoria finanziaria delle domande di intervento e di concessione dei finanziamenti di rispettiva competenza;

* nella convenzione con le Banche disciplinerà le azioni di recupero del credito in caso di insolvenza delle imprese beneficiarie, prevedendo anche la possibilità di surroga alla Banca per l’esperimento da parte della Finpiemonte stessa di azioni legali dirette di recupero nei confronti del debitore principale e degli eventuali terzi garanti;

* per l’istruttoria e la valutazione dei progetti costituirà un comitato tecnico composto da un suo rappresentante che lo presiede e da tre funzionari della Direzione regionale “Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti”, Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, individuando altresì i relativi sostituti in caso di assenza o impedimento;

* trasmetterà periodicamente alla Regione una relazione tecnica illustrativa degli interventi effettuati e in corso, nonchè un rapporto annuale contenente un’analisi dettagliata delle operazioni effettuate, l’ammontare degli interessi maturati e delle eventuali perdite accertate e dei rimborsi conseguiti, nonchè un dettaglio delle spese di gestione sostenute e gli eventuali problemi e soluzioni proposte o adottate;

* dovrà consentire ai soggetti beneficiari, mediante procedure informatiche, l’accesso ad informazioni relative alle proprie pratiche, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

La Regione riconosce a Finpiemonte per le attività svolte un rimborso spese costituito dallo 0,60%, IVA inclusa, dell’importo erogato che sarà prelevato da Finpiemonte previa autorizzazione della Direzione regionale Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti.

Per quanto concerne i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del prestito agevolato si propone quanto di seguito indicato.

Le domande di finanziamento, indirizzate al soggetto gestore Finpiemonte S.p.A., possono essere presentate, secondo le modalità che saranno indicate nel bando, da imprese, imprese private, pubbliche o miste e loro consorzi, in qualità di soggetti titolari dell’intervento.

Le domande devono essere spedite, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite raccomandata A.R. a Finpiemonte S.p.A. a decorrere dal giorno di apertura del Bando regionale.

Gli interventi devono rispondere agli obiettivi ed indirizzi previsti dal Piano regionale energetico ambientale di cui alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 23 relativamente ai risparmi di energia da fonte fossile ed essere coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria di cui alla l.r. 7 aprile 2000 n. 43. A questo fine, i limiti di emissione degli impianti connessi a reti di teleriscaldamento, alimentati da tecnologie di cogenerazione o a biomasse combustibili, saranno fissati nel bando.

Le domande dovranno concernere esclusivamente proposte di intervento relative ad iniziative da avviare in Piemonte successivamente alla loro presentazione, in possesso dei necessari provvedimenti autorizzatori e per le quali si siano già conclusi gli eventuali accordi necessari con il Comune o i Comuni sede dell’iniziativa, o con altri soggetti interessati.

Le spese ammissibili - IVA esclusa - sono rappresentate dalle spese strettamente necessarie per la realizzazione o il potenziamento della rete di teleriscaldamento. Non sono comprese tra le spese ammissibili quelle sostenute per la realizzazione della centrale di generazione, i contratti di leasing, le spese relative a lavori in economia e a prestazioni svolte con personale dell’impresa richiedente il prestito, i beni usati.

Il cumulo del prestito con aiuti concessi da altre fonti è consentito entro i limiti previsti dai bandi di riferimento e in ogni caso nel rispetto della normativa comunitaria.

Le imprese che hanno presentato domanda di contributo per impianti di teleriscaldamento, valutata ammissibile nell’ambito del bando chiusosi il 30 settembre 2005 e diretto all’incentivazione di iniziative strategiche, possono chiedere, con duplice istanza diretta alla Regione Piemonte “Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica” e a Finpiemonte S.p.A., di essere ammesse al prestito agevolato attraverso il fondo rotativo. L’ammissione al prestito agevolato può comportare la ridefinizione del prestito o del contributo in conto capitale oggetto della domanda presentata nell’ambito del suddetto bando chiusosi il 30 settembre 2005.

Le domande di finanziamento potranno essere presentate nel rispetto delle due scadenze annuali che saranno fissate dal Bando regionale. Le domande saranno esaminate dal Comitato Tecnico istituito presso Finpiemonte sulla base dei criteri di seguito illustrati e conseguentemente specificati dal Bando.

Ai fini della valutazione saranno applicati i criteri seguenti nell’ordine gerarchico sottospecificato:

a. la realizzazione di nuove reti di teleriscaldamento;

b. gli interventi che comportano l’installazione della più alta percentuale di sistemi di contabilizzazione del calore presso le utenze finali singolarmente fruibili, mediante apparecchiature di misura diretta o indiretta;

c. la realizzazione o il potenziamento di reti di teleriscaldamento attraverso impianti alimentati da biomasse combustibili secondo la definizione di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2002;

d. interventi privi di ulteriori incentivazioni, ivi compresi i contributi per gli interventi presentati nell’ambito dei bando diretto ad incentivare progetti strategici chiusosi il 30 settembre 2005;

e. gli interventi che determinano il miglior rapporto tra costi ammissibili e riduzione annua delle emissioni di CO2 equivalente.

I progetti valutati positivamente saranno finanziati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie.

All’iniziativa incentivata dovrà essere applicato apposito contrassegno da cui risulti che la sua realizzazione è stata sostenuta con il contributo della Regione Piemonte.

Con riferimento ai tempi per la realizzazione degli interventi e ai casi di revoca delle agevolazioni concesse:

- il richiedente dovrà impegnarsi, a pena di revoca, a concludere la realizzazione dell’intervento entro i termini stabiliti nel cronoprogramma approvato dal Comitato Tecnico e a produrre al soggetto gestore Finpiemonte S.p.A la documentazione prevista entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dell’intervento;

- in casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente, debitamente motivati, possono essere concesse proroghe coerenti rispetto ai termini approvati. Tali richieste dovranno essere presentate prima della scadenza dei suddetti termini, a pena di inammissibilità;

- in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e di mancato raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali dichiarati, il prestito concesso sarà revocato o ridotto proporzionalmente;

- in particolare, il prestito sarà revocato nei seguenti casi:

* mancato rispetto, in assenza di giustificati motivi approvati dal Comitato Tecnico, dei termini stabiliti per la realizzazione e la documentazione dei lavori e delle spese sostenute;

* realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali varianti approvate dal Comitato tecnico;

* disattivazione dell’impianto durante il suo periodo di durata tecnica;

* mancato rispetto delle altre condizioni che saranno fissate dal bando.

Dato atto che, nel rispetto degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della C.E., questo provvedimento sarà notificato alla Comunità europea;

rilevato che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della l.r. 23/02, il fondo rotativo è istituito presso Finpiemonte S.p.A. che provvederà a svolgere le attività funzionali alla concessione ed erogazione delle agevolazioni osservando i criteri e le modalità stabiliti nella presente deliberazione ed esplicitati nel conseguente bando, nonchè nella convenzione che sarà stipulata con la Regione;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

vista la L.R. 7 ottobre 2002, n. 23;

vista la legge 1 giugno 2002, n. 120;

visto il Piano regionale energetico ambientale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 351-3642 del 3 febbraio 2004;

visto il Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria di cui alla l.r. 7 aprile 2000 n. 43;

vista la DGR n. 31-1467 del 21 novembre 2005 (101482/A);

visti gli articoli 87 e 88 del Trattato CE, il Regolamento CE 659/99 e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C 37/03),

delibera

- di approvare, sulla scorta di quanto in premessa illustrato, i criteri e le modalità di concessione di un prestito agevolato per la realizzazione o il potenziamento di reti di teleriscaldamento attraverso l’attivazione di un fondo rotativo presso il soggetto gestore Finpiemonte S.p.A.;

- di demandare ad apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. la disciplina delle modalità di gestione del fondo rotativo sulla scorta dei criteri in premessa individuati;

- di demandare alla Direzione regionale “Tutela e Risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti”, Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità procedurali stabiliti in premessa;

- di dare atto che le domande di prestito agevolato dovranno concernere proposte di intervento relative ad iniziative da avviare in Piemonte successivamente alla loro presentazione, in possesso dei necessari provvedimenti autorizzatori e per le quali si siano già conclusi gli eventuali accordi necessari con il Comune o i Comuni sede dell’iniziativa, o con altri soggetti interessati;

- di dare atto che a Finpiemonte per le attività svolte sarà riconosciuto un rimborso spese costituito dallo 0,60% (IVA inclusa) dell’importo erogato;

- di dare conseguentemente atto che questo provvedimento sarà notificato alla Commissione Europea, in attuazione dell’art. 11 della L.R. 7 ottobre 2002, n. 23 e comunque in conformità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente 2001/C37/03, e che, pertanto, l’erogazione del finanziamento è sottoposta alla clausola di sospensione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE 659/1999;

- di stabilire che all’iniziativa sarà data idonea pubblicità, attraverso il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P. e il sito Internet regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)